Ricorso della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  provinciale  dott. Luis Durnwalder, giusta
 deliberazione della giunta provinciale n. 5474 del 26 settembre 1994,
 rappresentata e difesa  -  in  virtu'  di  procura  speciale  del  26
 settembre  1994  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli, vice
 segretario generale della giunta (rep. n.  17260)  -  dagli  avvocati
 professori  Sergio  Panunzio  e Roland Riz, e presso il primo di essi
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3,  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al
 decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, recante  "Riparto
 del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province
 e comunita' montane".
                               F A T T O
    1.  -  La  provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo
 statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle  relative
 norme  d'attuazione,  di  competenze legislative ed amministrative di
 tipo esclusivo sia - in generale - in materia di "lavori pubblici  di
 interesse  provinciale",  e  sia  in  materia di "urbanistica e piani
 regolatori",  di  "edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente   o
 parzialmente,   da   finanziamenti   di  carattere  pubblico",  e  di
 "agricoltura, foreste, .. bonifica" (rispettivamente, nn. 17, 5, 10 e
 21 dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
    E' noto, altresi', che alla provincia autonoma di Bolzano le norme
 costituzionali  (artt.  69  e  segg.  e  79  dello  statuto  T.-A.A.)
 attribuiscono   anche   autonomia   finanziaria.  Il  bilancio  della
 provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie,
 anche  dalla  finanza  derivata,  consistente  nei  trasferimenti  di
 risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi per provvedere agli
 interventi   -  ordinari  e  speciali  -  nelle  materie  di  propria
 competenza. Al  riguardo,  anche  in  armonia  con  quanto  stabilito
 dall'art.  79  dello  statuto  T.-A.A. (e dall'art. 119, terzo comma,
 della Costituzione) la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme  per  il
 coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
 province  autonome  di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria)
 ha stabilito alcuni principi che integrano la  disciplina  statutaria
 relativa  alla  finanza  provinciale.  In  particolare l'art. 5 della
 legge n. 386/1989, dopo avere stabilito al primo comma che "Le  prov-
 ince   autonome  partecipano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
 istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
 uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale, secondo i criteri e le
 modalita' per gli stessi previsti", al  secondo  comma  espressamente
 aggiunge  che "I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione
 di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore
 delle regioni, sono assegnati alle province autonome  ed  affluiscono
 al  bilancio  delle  stesse  per essere utilizzati, secondo normative
 provinciali, nell'ambito del corrispondente  settore,  con  riscontro
 nei  conti  consuntivi  delle  rispettive  province".  Non  solo:  il
 successivo  terzo  comma  dell'art.  5   aggiunge   pure   che   "Per
 l'assegnazione  e  l'erogazione  dei  finanziamenti di cui al secondo
 comma, si prescinde da qualunque adempimento  previsto  dalle  stesse
 leggi   ad   eccezione  di  quelli  relativi  all'individuazione  dei
 parametri o delle quote di riparto".
    Giova anche ricordare, al riguardo, che  la  disciplina  stabilita
 dall'art.  5  delle  legge  n.  386/1989  e'  stata  poi richiamata e
 confermata dalle ultime norme di attuazione  dello  statuto  speciale
 per  il T.-A.A. (emanate a conclusione della vertenza sull'attuazione
 del c.d. "pacchetto"). Infatti l'art. 12, primo comma, del d.lgs.  16
 marzo  1992,  n.  268,  recita  testualmente  che "Le disposizioni in
 ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di  cui  all'art.
 5,  secondo  e  terzo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si
 applicano con  riferimento  alle  leggi  statali  di  intervento  ivi
 previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate".
    2.  -  Cio'  premesso, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 504  ("Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali,  a  norma
 dell'art.  4  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421"), agli artt. 34,
 terzo comma, e 41 ha disciplinato il  finanziamento  da  parte  dello
 Stato  del  Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinato
 ad erogare contributi in  conto  capitale  per  la  realizzazione  di
 lavori  e  opere  pubbliche  degli  enti  locali  (province, comuni e
 comunita' montane) "di preminente  interesse  sociale  ed  economico,
 secondo   gli  obiettivi  generali  della  programmazione  sociale  e
 territoriale stabiliti dalla  regione  ai  sensi  dell'art.  3  della
 citata  legge  n.  142/1990" (a sua volta l'art. 3, merita ricordare,
 stabilisce al quarto comma che ogni regione -  e  si  deve  intendere
 anche  le province autonome - "determina gli obiettivi generali della
 programmazione economico-sociale e  territoriale  e  su  questa  base
 ripartisce  le  risorse  destinate  al finanziamento del programma di
 investimenti degli enti locali").
    Il quinto  comma  del  citato  art.  41  del  d.lgs.  n.  504/1992
 stabilisce  inoltre  che,  per  quanto  riguarda  in  particolare  le
 comunita' montane, "il fondo e'  distribuito  alle  regioni,  per  il
 successivo  riparto  alle  comunita' montane, per la meta' sulla base
 della popolazione residente in territorio  montano  e  per  la  meta'
 sulla base della superfice dei territori classificati montani ..".
    Infine, il sesto ed ultimo comma del d.lgs. n. 504/1992 stabilisce
 che  "Con  decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UCI e
 l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al
 riparto".
    Di fatto, in applicazione della surriferita disciplina del  Fondo,
 negli  anni 1991, 1992 e 1993 sono state regolarmente trasferite alla
 provincia autonoma di Bolzano  le  quote  del  Fondo  concernenti  in
 particolare   i   finanziamenti   per   le   comunita'  montane.  Ma,
 inopinatamente, analogo trasferimento non  e'  stato  effettuato  dal
 Ministro dell'interno nel corrente anno 1994.
    Infatti  il  6  agosto  1994  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 1983 il d.m. 16 febbraio 1994, di  esecuzione  dell'art.
 41, sesto comma, del d.lgs. n. 504/1992. Con l'art. 1 di tale decreto
 sono  stati  destinati  complessivamente  per le comunita' montane L.
 11.000.000.000 per il 1994 e L. 14.000.000.000 per  il  1995;  mentre
 l'art.  2  ha  attribuito,  in  particolare, " .. alle regioni per le
 comunita' montane i contributi elencati negli allegati tabulati".  Ma
 in  tali  tabulati,  questa  volta,  nessuna attribuzione di quota di
 fondo e' prevista per le province autonome di Trento e  Bolzano  (ne'
 per la regione Trentino-Alto Adige).
    Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, e' pertanto
 lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, che lo
 impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8,
 nn. 5, 10, 17 e 21; 16 e 104 dello statuto speciale  T.-A.A.  (d.P.R.
 31  agosto  1972,  n. 670) e relative norme d'attuazione; nonche' dei
 principi relativi all'autonomia finanziaria provinciale di  cui  agli
 artt.  69  e  segg.  e  79  dello  statuto  speciale e relative norme
 d'attuazione (specie  in  relazione  agli  artt.  5  della  legge  30
 novembre  1989, n. 386; 4, ultimo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266; e 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.
    La  lesione  delle  attribuzioni  provinciali compiuta dal d.m. 16
 febbraio 1994, che esclude la provincia ricorrente  dal  riparto  dei
 contributi  relativi  alle comunita' montane, risulta con evidenza da
 quanto gia' sopra esposto.
   Tali contributi riguardano lavori pubblici  di  indubbio  interesse
 provinciale  (  ex  art.  8, n. 17, dello statuto T.-A.A.) - tanto e'
 vero che essi costituiscono oggetto della programmazione  provinciale
 (art.  41,  quinto  comma,  del  d.lgs. n. 504/1992) - ed addirittura
 riguardano anche i piu'  specifici  settori  delle  altre  competenze
 provinciali  di  cui  alle  norme statutarie in epigrafe (viabilita',
 urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste,  bonifiche,  ecc.).  La
 stessa   legge  statale  che  disciplina  la  distribuzione  di  tali
 contributi -  art.  41,  quarto  comma,  del  d.lgs.  n.  504/1992  -
 stabilisce  che  essi  vanno ripartiti fra le regioni (e quindi anche
 fra le province  autonome)  che  poi  provvederanno  alla  successiva
 ripartizione alle comunita' montane.
    Nessun  dubbio  puo'  dunque  esservi  sul  fatto che si tratti di
 finanziamenti che rientrano fra quelli di cui all'art. 5 della citata
 legge n. 386/1989 (spec. secondo comma); art. 5  cui  codesta  ecc.ma
 Corte  ha  piu' volte riconosciuto il carattere di norme d'attuazione
 dello statuto T.-A.A., non modificabile ne' derogabile  al  di  fuori
 del meccanismo dell'accordo Stato-province autonome ex art. 104 dello
 statuto  (sentenze  n. 123 e n. 366 del 1992, e da ultimo sentenza n.
 166/1994). Tale applicabilita', del resto, risulta confermata -  come
 gia' si e' detto - dall'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, contenente le
 ultime norme d'attuazione dello statuto in materia finanziaria.
    Ne'  si potrebbe ritenere - come in passato era stato sostenuto in
 casi analoghi dall'amministrazione dello Stato - che il trasferimento
 in questione fosse precluso dalla disciplina stabilita  dall'art.  4,
 terzo  comma,  del  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 ("Norme d'attuazione
 dello statuto speciale per il T.-A.A.  concernenti  il  rapporto  tra
 atti  legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la
 potesta' statale di indirizzo e coordinamento"), secondo  cui  "Fermo
 restando  quanto  disposto  dallo  statuto  e  dalle  relative  norme
 d'attuazione,  nelle  materie  di  cui  al  primo  comma  (cioe'   di
 competenza  propria  della  regione  o  delle  province  autonome) le
 amministrazioni  statali,  comprese  quelle  autonome,  e  gli   enti
 dipendenti  dallo  Stato  non  possono  disporre spese ne' concedere,
 direttamente  o  indirettamente,  finanziamenti  o   contributi   per
 attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale".
    Come  e' noto, infatti, quella norma d'attuazione era stata intesa
 dallo Stato nel senso che essa, escludendo ogni forma  di  competenza
 propria  delle province autonome, avrebbe comportato in venir meno di
 ogni finanziamento, con onere totale o parziale a carico dello Stato,
 diretto alle province autonome nelle materie di loro  competenza  (in
 tal  senso  v.  per  esempio,  il  decreto del Ministro del tesoro 16
 luglio 1993, in materia di finanziamento dell'edilizia sanitaria,  da
 cui  e'  originato il conflitto deciso da codesta ecc.ma Corte con la
 sentenza n. 126/1994).
    Ma tale tesi e' stata respinta una  volta  per  tutte  da  codesta
 ecc.ma Corte con la sentenza n. 165/1994, nella quale si e' affermato
 che  scopo  e  significato  di  quella norma d'attuazione non e' gia'
 quello ora ricordato sostenuto dallo Stato (che  avrebbe  comportato,
 in sostanza, il blocco della finanza "derivata" provinciale); essa e'
 infatti "volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della
 sua  sfera  di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non
 certo a  precludere  il  finanziamento  di  attivita'  amministrative
 dell'ente stesso ..".
    In   conclusione,   in   base   ai   principi  costituzionali  che
 garantiscono l'autonomia finanziaria della provincia  ricorrente,  ed
 alle  specifiche  norme  statutarie e d'attuazione citate, il decreto
 ministeriale impugnato avrebbe dovuto trasferire anche alla provincia
 (cosi' come  era  avvenuto  negli  anni  precedenti)  una  quota  del
 finanziamento  per  le  comunita'  montane.  Il  non  averlo fatto ha
 determinato una violazione delle sue attribuzioni costituzionali.