Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 12036 del 23 settembre 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento, in data 23 settembre 1994, n. 60217 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, in relazione al d.m. Interno 16 febbraio 1994, n. 1804/E3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 (suppl. ord. n. 111) del 6 agosto 1994, concernente "Riparto del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane", nonche' alla nota del Ministero dell'interno 20 luglio 1994, prot. n. 5874, pervenuta alla provincia il 4 agosto 1994, di trasmissione di detto decreto ministeriale, nella parte in cui escludono la provincia autonoma di Trento dal riparto per gli anni 1994 e 1995 del fondo nazionale ordinario destinato agli investimenti delle comunita' montane. Ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria. Al riparto del fondo si provvede, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, del d.lgs. n. 504/1992, con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Anci, l'Upi e l'Uncem, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il quarto comma del medesimo art. 41 del d.lgs. n. 504/1994 stabilisce che "per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni per il successivo riparto alle comunita' montane per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Uncem". La quantificazione del fondo per il triennio 1994-96 e' stata effettuata con la legge finanziaria 1994, 24 dicembre 1993, n. 538. Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1994 e' stato ripartito il fondo per il 1994 e per il 1995. In particolare, in due tabelle allegate a detto decreto si prevede la distribuzione del fondo per le comunita' montane, rispettivamente per il 1994 e per il 1995. In esse tuttavia sono contemplate tutte le regioni a statuto ordinario o speciale, ma non la regione Trentino-Alto Adige, ne' le province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali dunque non e' attribuita alcuna quota del fondo medesimo. Con nota del 1 giugno 1994 la provincia autonoma, nel chiedere copia del decreto ministeriale 16 febbraio 1994 (allora non ancora pubblicato) sosteneva che la provincia stessa dovesse concorrere al riparto, facendo presente che se l'esclusione fosse avvenuta sulla base di quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (ai cui sensi "fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al primo comma 'cioe' in quelle di competenza propria della regione o delle province autonome' le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale"), essa non sarebbe stata giustificata, in quanto la sentenza n. 165/1994 di questa Corte, nel chiarire la ratio della norma, ha sancito espressamente che il divieto di cui a detto art. 4 non opera nel caso in cui i finanziamenti stabiliti siano diretti alle province, come nel caso di specie. Con nota 20 luglio 1994, prot. n. 5879, indirizzata al Ministero del tesoro e per conoscenza alla provincia autonoma di Trento, e a questa pervenuta il 4 agosto 1994, il Ministero dell'interno allegava per la provincia copia del decreto ministeriale qui impugnato, e riferendosi alle "lamentele" della provincia stessa circa l'esclusione dal fondo in questione, dichiarava di condividere in proposito l'avviso del Ministero del tesoro. Secondo quest'ultimo - si riferisce - "la ratio di tale esclusione e' da rinvenirsi nella circostanza che le attribuzioni delle province ordinarie sono quelle generalmente stabilite con legge dello Stato nelle materie indicate all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (viabilita' e trasporti, tutela ambientale, istruzione secondaria di secondo grado, ecc.) che rientrano nelle competenze di tutte le province e quindi anche di quelle autonome"; e "il finanziamento di tali funzioni .. e' abbondantemente garantito da un ordinamento finanziario che assicura alle province autonome stesse cospicue entrante derivanti dalla compartecipazione, nella misura di nove decimi, a tutti i tributi erariali riscossi localmente e dalla corresponsione di una ulteriore quota variabile dei tributi locali stabilita annualmente dall'accordo tra il Governo e le province autonome". Pertanto - si aggiunge - il Ministro dell'interno ha escluso anche la provincia autonoma di Trento, fra l'altro, dal fondo ordinario degli investimenti. Quanto alla sentenza n. 165/1994 di questa Corte, il Ministero dell'interno osserva che "la Corte intendeva riferirsi al finanziamento di specifiche attivita' amministrative gestite dalle province e non certamente quelle generalmente gestite dalle medesime nelle materie indicate all'art. 14 della legge n. 142/1990". La disposta esclusione della provincia autonoma dal riparto dal fondo per gli investimenti delle comunita' montane appare pero' illegittima e lesiva della autonomia provinciale; ne' gli argomenti adotti dagli organi centrali per giustificare tale esclusione, e sopra riferiti, appaiono pertinenti e idonei allo scopo. La nota ministeriale citata fa infatti riferimento al finanziamento delle attribuzioni delle province ordinarie, che in provincia di Trento sarebbe assicurato dallo speciale ordinamento finanziario sancito dallo statuto. Ma qui non si fa questione del fondo per gli investimenti delle province, bensi' del fondo per gli investimenti delle comunita' montane. Ora, quest'ultimo non e' affatto destinato a finanziare le attribuzioni delle province, bensi', appunto, gli investimenti delle comunita' montane, che non rientrano per nulla nello speciale sistema di finanziamento delle attivita' della provincia autonoma, previsto dallo statuto. Detto fondo non si configura d'altronde come uno strumento di finanziamento diretto delle comunita' montane da parte dello Stato, bensi' come un fondo destinato dallo Stato alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane (art. 41, quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992). A questo proposito dunque non possono valere in nulla le considerazioni che hanno condotto lo Stato a escludere la provincia autonoma di Trento dal riparto dei fondi previsti per il finanziamento delle attivita' delle province: mentre deve trovare senz'altro piena applicazione il principio sancito dall'art. 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, inderogabile dalla legislazione ordinaria dello Stato, come ha chiarito piu' volte questa Corte, e ribadito dall'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), secondo cui "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale 'diversa cioe' da quelle che istituiscono fondi speciali per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale: primo comma', in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province". Questa Corte, nella sentenza n. 165/1994, ha chiarito d'altronde come la provincia autonoma non possa essere legittimamente esclusa dal riparto di fondi distribuiti dallo Stato fra le regioni invocando l'art. 4, terzo comma, del d.lgs n. 266/1992. Tale norma infatti, ha precisato la Corte, "e' volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente stesso"; contiene dunque "una norma di garanzia delle regioni e delle province e di razionalizzazione della spesa, finalizzata ad escludere il frazionamento delle stessa in favore di singoli destinatari". Non e' pertinente obiettare, come fa il Ministero dell'interno nella nota del 20 luglio 1994, che "la Corte intende riferirsi al finanziamento di specifiche attivita' amministrative gestite dalle province e non certamente quelle generalmente gestite dalle medesime nelle materie indicate all'art. 14 della legge n. 142/1990". Infatti, come si e' detto, nella specie non si tratta affatto di fondi destinati al finanziamento delle attribuzioni delle province ordinarie, previste dall'art. 14 della legge n. 142/1990, ma di una "specifica attivita' amministrativa" della provincia, consistente a sua volta nel finanziamento degli investimenti delle comunita' montane, per il quale la legge dello Stato ha previsto uno specifico fondo statale destinato ad essere ripartito fra le regioni e le prov- ince autonome. La disposta esclusione della provincia autonoma dal riparto viola dunque l'autonomia finanziaria garantita alla provincia stessa dal titolo sesto dello statuto speciale; in relazione alle competenze legislative e amministrative provinciali di cui all'art. 8, nn. 5 e 21 e all'art. 16 dello statuto speciale (urbanistica e piani regolatori; agricoltura; foreste, zootecnia ecc.: materie tutte in cui si esplicano le attivita' delle comunita' montane), viola l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e viola altresi' le norme di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.