Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento, in persona del  presidente  della  giunta  provinciale  dott.
 Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n.
 12036  del  23  settembre 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati
 prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed  elettivamente  domiciliato
 presso  quest'ultimo  in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato
 speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento, in  data
 23  settembre  1994, n. 60217 di repertorio, contro il Presidente del
 Consiglio dei Ministri pro-tempore, in relazione al d.m.  Interno  16
 febbraio 1994, n. 1804/E3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
 (suppl.  ord.  n.  111)  del  6 agosto 1994, concernente "Riparto del
 Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni,  province  e
 comunita'  montane",  nonche' alla nota del Ministero dell'interno 20
 luglio 1994, prot. n. 5874, pervenuta  alla  provincia  il  4  agosto
 1994,  di  trasmissione di detto decreto ministeriale, nella parte in
 cui escludono la provincia autonoma di Trento  dal  riparto  per  gli
 anni  1994  e  1995  del  fondo  nazionale  ordinario  destinato agli
 investimenti delle comunita' montane.
    Ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.lgs. 30  dicembre  1992,
 n.  504,  lo  Stato  concorre  al  finanziamento  dei  bilanci  delle
 amministrazioni provinciali, dei comuni e  delle  comunita'  montane,
 anche  con  un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui
 quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria. Al riparto
 del fondo si provvede, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, del d.lgs.
 n. 504/1992, con decreto del Ministro dell'interno,  sentite  l'Anci,
 l'Upi e l'Uncem, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
    Il  quarto  comma  del  medesimo  art.  41  del d.lgs. n. 504/1994
 stabilisce che "per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle
 regioni per il successivo riparto alle comunita' montane per la meta'
 sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la
 meta' sulla base della superficie dei territori classificati  montani
 secondo  i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
 dell'Uncem".
    La quantificazione del fondo per  il  triennio  1994-96  e'  stata
 effettuata con la legge finanziaria 1994, 24 dicembre 1993, n. 538.
    Con  decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1994 e'
 stato ripartito il fondo per il 1994 e per il 1995.  In  particolare,
 in  due  tabelle allegate a detto decreto si prevede la distribuzione
 del fondo per le comunita' montane, rispettivamente per il 1994 e per
 il 1995. In esse tuttavia sono contemplate tutte le regioni a statuto
 ordinario  o  speciale, ma non la regione Trentino-Alto Adige, ne' le
 province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali  dunque  non  e'
 attribuita alcuna quota del fondo medesimo.
    Con  nota  del  1  giugno 1994 la provincia autonoma, nel chiedere
 copia del decreto ministeriale 16 febbraio 1994  (allora  non  ancora
 pubblicato)  sosteneva  che la provincia stessa dovesse concorrere al
 riparto, facendo presente che se l'esclusione  fosse  avvenuta  sulla
 base di quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo
 1992,  n.  266  (ai  cui  sensi "fermo restando quanto disposto dallo
 statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle  materie
 di  cui  al  primo comma 'cioe' in quelle di competenza propria della
 regione  o  delle  province  autonome'  le  amministrazioni  statali,
 comprese  quelle  autonome,  e  gli  enti  dipendenti dallo Stato non
 possono disporre spese ne' concedere, direttamente o  indirettamente,
 finanziamenti  o  contributi per attivita' nell'ambito del territorio
 regionale o provinciale"), essa non sarebbe  stata  giustificata,  in
 quanto la sentenza n. 165/1994 di questa Corte, nel chiarire la ratio
 della  norma,  ha sancito espressamente che il divieto di cui a detto
 art. 4 non opera nel caso in  cui  i  finanziamenti  stabiliti  siano
 diretti alle province, come nel caso di specie.
    Con  nota  20 luglio 1994, prot. n. 5879, indirizzata al Ministero
 del tesoro e per conoscenza alla provincia autonoma di  Trento,  e  a
 questa pervenuta il 4 agosto 1994, il Ministero dell'interno allegava
 per  la  provincia  copia  del  decreto ministeriale qui impugnato, e
 riferendosi   alle   "lamentele"   della   provincia   stessa   circa
 l'esclusione  dal  fondo  in  questione, dichiarava di condividere in
 proposito l'avviso del Ministero del tesoro. Secondo  quest'ultimo  -
 si  riferisce  -  "la ratio di tale esclusione e' da rinvenirsi nella
 circostanza che le attribuzioni delle province ordinarie sono  quelle
 generalmente  stabilite  con legge dello Stato nelle materie indicate
 all'art.  14  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (viabilita'  e
 trasporti, tutela ambientale, istruzione secondaria di secondo grado,
 ecc.)  che  rientrano  nelle competenze di tutte le province e quindi
 anche di quelle autonome"; e "il finanziamento di tali funzioni .. e'
 abbondantemente garantito da un ordinamento finanziario che  assicura
 alle  province  autonome  stesse  cospicue  entrante  derivanti dalla
 compartecipazione, nella misura di nove decimi,  a  tutti  i  tributi
 erariali  riscossi localmente e dalla corresponsione di una ulteriore
 quota variabile dei tributi locali stabilita annualmente dall'accordo
 tra il Governo e le province autonome". Pertanto - si aggiunge  -  il
 Ministro  dell'interno  ha  escluso  anche  la  provincia autonoma di
 Trento, fra l'altro, dal fondo ordinario degli  investimenti.  Quanto
 alla  sentenza n. 165/1994 di questa Corte, il Ministero dell'interno
 osserva  che  "la  Corte  intendeva  riferirsi  al  finanziamento  di
 specifiche  attivita'  amministrative  gestite  dalle  province e non
 certamente quelle generalmente gestite dalle medesime  nelle  materie
 indicate all'art. 14 della legge n. 142/1990".
    La  disposta  esclusione  della provincia autonoma dal riparto dal
 fondo per gli  investimenti  delle  comunita'  montane  appare  pero'
 illegittima  e  lesiva della autonomia provinciale; ne' gli argomenti
 adotti dagli organi centrali  per  giustificare  tale  esclusione,  e
 sopra riferiti, appaiono pertinenti e idonei allo scopo.
    La   nota   ministeriale   citata   fa   infatti   riferimento  al
 finanziamento delle attribuzioni delle  province  ordinarie,  che  in
 provincia  di  Trento  sarebbe  assicurato dallo speciale ordinamento
 finanziario sancito dallo statuto. Ma qui non  si  fa  questione  del
 fondo  per  gli investimenti delle province, bensi' del fondo per gli
 investimenti  delle  comunita'  montane.  Ora,  quest'ultimo  non  e'
 affatto  destinato  a  finanziare  le  attribuzioni  delle  province,
 bensi', appunto, gli investimenti delle comunita'  montane,  che  non
 rientrano  per  nulla  nello  speciale sistema di finanziamento delle
 attivita' della provincia autonoma,  previsto  dallo  statuto.  Detto
 fondo non si configura d'altronde come uno strumento di finanziamento
 diretto  delle comunita' montane da parte dello Stato, bensi' come un
 fondo destinato dallo Stato alle regioni, per il  successivo  riparto
 alle  comunita'  montane  (art.  41,  quarto  comma,  del  d.lgs.  n.
 504/1992).
    A  questo  proposito  dunque  non  possono  valere  in  nulla   le
 considerazioni  che  hanno condotto lo Stato a escludere la provincia
 autonoma  di  Trento  dal  riparto  dei   fondi   previsti   per   il
 finanziamento  delle  attivita'  delle  province: mentre deve trovare
 senz'altro piena  applicazione  il  principio  sancito  dall'art.  5,
 secondo  comma,  della  legge  30 novembre 1989, n. 386, inderogabile
 dalla legislazione ordinaria dello Stato, come ha chiarito piu' volte
 questa Corte, e ribadito dall'art. 12 del d.lgs. 16  marzo  1992,  n.
 268,  recante norme di attuazione dello statuto in materia di finanza
 regionale e provinciale), secondo  cui  "i  finanziamenti  recati  da
 qualunque  altra  disposizione  di  legge  statale  'diversa cioe' da
 quelle che istituiscono fondi speciali per garantire  livelli  minimi
 di  prestazioni  in  modo  uniforme su tutto il territorio nazionale:
 primo comma', in cui sia previsto il riparto o  l'utilizzo  a  favore
 delle  regioni,  sono assegnati alle province autonome ed affluiscono
 al bilancio delle stesse per  essere  utilizzati,  secondo  normative
 provinciali,  nell'ambito  del  corrispondente settore, con riscontro
 nei conti consuntivi delle rispettive province".
    Questa Corte, nella sentenza n. 165/1994, ha  chiarito  d'altronde
 come  la  provincia  autonoma non possa essere legittimamente esclusa
 dal riparto di fondi distribuiti dallo Stato fra le regioni invocando
 l'art. 4, terzo comma, del d.lgs n. 266/1992. Tale norma infatti,  ha
 precisato  la Corte, "e' volta a garantire l'ente locale da possibili
 invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti
 di spesa, non  certo  a  precludere  il  finanziamento  di  attivita'
 amministrative  dell'ente  stesso";  contiene  dunque  "una  norma di
 garanzia delle regioni e delle province e di razionalizzazione  della
 spesa,  finalizzata  ad  escludere  il  frazionamento delle stessa in
 favore di singoli destinatari".
    Non e' pertinente obiettare, come  fa  il  Ministero  dell'interno
 nella  nota  del  20  luglio 1994, che "la Corte intende riferirsi al
 finanziamento di specifiche attivita'  amministrative  gestite  dalle
 province  e non certamente quelle generalmente gestite dalle medesime
 nelle materie indicate all'art. 14 della legge n. 142/1990".
    Infatti, come si e' detto, nella specie non si tratta  affatto  di
 fondi  destinati  al  finanziamento delle attribuzioni delle province
 ordinarie, previste dall'art. 14 della legge n. 142/1990, ma  di  una
 "specifica  attivita'  amministrativa" della provincia, consistente a
 sua  volta  nel  finanziamento  degli  investimenti  delle  comunita'
 montane,  per il quale la legge dello Stato ha previsto uno specifico
 fondo statale destinato ad essere ripartito fra le regioni e le prov-
 ince autonome.
    La disposta esclusione della provincia autonoma dal riparto  viola
 dunque  l'autonomia  finanziaria  garantita alla provincia stessa dal
 titolo sesto dello statuto speciale;  in  relazione  alle  competenze
 legislative  e  amministrative provinciali di cui all'art. 8, nn. 5 e
 21  e  all'art.  16  dello  statuto  speciale  (urbanistica  e  piani
 regolatori;  agricoltura;  foreste,  zootecnia ecc.: materie tutte in
 cui si esplicano le attivita' delle comunita' montane), viola  l'art.
 5  della  legge 30 novembre 1989, n. 386 e viola altresi' le norme di
 attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266  e
 all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.