LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    All'udienza del giorno  29  luglio  1982  ha  emesso  la  seguente
 decisione sul ricorso prodotto da Mornati rag. Claudio in qualita' di
 liquidatore della Novatecna Arredamenti avverso I.Lo.R.-I.R.Pe.G.;
    Sentite le parti;
    Visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
    Visto l'art. 4 del d.P.R. n. 599/1z973;
    Visti  gli  artt.  1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il giudizio in corso e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  terzo  comma,
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione agli artt. 3, 53 e
 76  della Costituzione italiana nella parte in cui si esclude in ogni
 caso la deduzione delle perdite d'esercizio dell'art. 17  del  d.P.R.
 n. 598/1973;