LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO All'udienza del giorno 29 luglio 1982 ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Mornati rag. Claudio in qualita' di liquidatore della Novatecna Arredamenti avverso I.Lo.R.-I.R.Pe.G.; Sentite le parti; Visto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; Visto l'art. 4 del d.P.R. n. 599/1z973; Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione italiana nella parte in cui si esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio dell'art. 17 del d.P.R. n. 598/1973;