Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5970 del 17 ottobre 1994, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 17 ottobre 1994 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario generale della giunta (rep. n. 17298), dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994, ed al decreto del Ministro della funzione pubblica 24 agosto 1994, entrambi concernenti la nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). F A T T O L'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige, prevede la istituzione di una "commissione paritetica" che deve esprimere il proprio parere in ordine al testo dei decreti legislativi con cui verranno emanate le norme d'attuazione dello statuto medesimo. In particolare il primo comma dell'art. 107 dello statuto stabilisce che la commissione "e' composta di dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Nel corso del corrente anno 1994 si e' dovuto procedere al rinnovo dei membri della suddetta commissione (nominati nell'anno 1972 e successivi). A tale scopo, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, con nota del 16 giugno 1994, ha provveduto alla designazione di rappresentanti della provincia medesima. Recentemente la provincia e' peraltro venuta a conoscenza di due successivi decreti del Ministro della funzione pubblica. Col primo, del 9 agosto 1994, viste le designazioni delle due province autonome e della regione Trentino-Alto Adige, si e' in particolare provveduto: a) alla nomina dei membri di competenza dello Stato; b) ed alla costituzione della commissione (art. 3). Ma ai fini del presente ricorso cio' che rileva e' in particolare l'art. 1 del decreto. Questo infatti, oltre che contenere l'elenco dei sei membri rappresentanti dello Stato (nell'ordine: on. Giancarlo Innocenzi, dott. Margit Fliri, dott. Edoardo Mori, on. Rolando Fontan, avv. Alberto Pasquali e dott. Ermanno Fustos), in particolare nomina l'on. Giancarlo Innocenzi "presidente" della commissione paritetica. Il successivo decreto del 24 agosto 1994 ha contenuto identico a quello precedente del 9 agosto, tranne la sostituzione di un membro rappresentante della provincia di Trento. In relazione, dunque, alla nomina dell'on. Innocenzi a presidente della commissione paritetica entrambi i suddetti decreti ministeriali sono lesivi delle competenze costituzionalmente garantite alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto li impugna sollevando il conflitto di attribuzione col presente ricorso, per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni provinciali ex art. 107 dello statuto T.-A.A. Violazione del principio di leale collaborazione. 1. - La commissione prevista dall'art. 107 dello statuto e' definita dallo stesso articolo come "paritetica". Essa e' infatti costituita di un numero eguale (sei) di membri che rappresentano lo Stato, da un lato, e di membri che rappresentano la regione e le province autonome, dall'altro. La commissione, infatti, e' un istituto di cooperazione paritaria fra lo Stato, da un lato, e gli enti regionali e provinciali dall'altro. Un istituto costituzionalmente necessario per consentire, appunto, la collaborazione fra lo Stato e gli enti suddetti nella emanazione di speciali norme (quali sono le "norme di attuazione") che, integrando la disciplina statutaria, hanno un ruolo fondamentale nella definizione delle reciproche competenze costituzionali e nella disciplina dei loro rapporti. Un istituto che, dunque, e' espressione di quel principio di "leale collaborazione" che, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, presiede al sistema complessivo dei rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome. Proprio per il carattere paritario della cooperazione che si realizza nella commissione, a nessuno degli enti che in essa sono rappresentati, neppure allo Stato, l'art. 107 dello statuto riconosce una situazione di preminenza. Se cosi' non fosse, del resto, verrebbe meno la ragione d'essere della commissione, che e' quella non solo di garantire che sui decreti legislativi contenenti le norme d'attuazione dello statuto si possono pronunciare la regione Trentino-Alto Adige e le due province autonome, ma anche che il loro punto di vista non sia soverchiato o condizionato da quello (dei rappresentanti) dello Stato. Proprio tale carattere paritario della commissione spiega anche un aspetto peculiare della disciplina stabilita dall'art. 107: il fatto cioe' che essa non stabilisce chi debba presiedere la commissione, e meno che mai attribuisce allo Stato il potere di designare il presidente. Questa e', infatti, una precisa scelta dello statuto, che discende necessariamente dal carattere paritario della commissione. Come ogni organo collegiale questa dovra' avere un presidente, cui spettano rilevanti e condizionanti poteri in ordine all'esercizio delle funzioni proprie della commissione (convocazioni, ordine del giorno, ecc.). Ma in base all'art. 107 dello statuto, ed al principio di "leale collaborazione", la scelta del presidente dovra' essere effettuata o mediante una intesa fra i tre enti rappresentati nella commissione, oppure mediante una votazione fra i membri della commissione stessa. Quanto ora detto trova del resto conferma nella prassi applicativa dell'art. 107 dello statuto sino ad oggi seguita. Prassi che e' stata nel senso della elezione del presidente da parte dei membri della commissione. Ed infatti nel 1972 (come risulta dal verbale della riunione della commissione del 7 giugno 1972, che si deposita con il presenta atto) la commissione voto' all'unanimita' la nomina a presidente dell'on. Berloffa, suo membro. 2. - Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta evidente la lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente. Una volta acquisite le designazioni dei rappresentanti della regione T.-A.A. e delle due province autonome, il Ministro della funzione pubblica poteva promuovere una intesa fra lo Stato e gli enti suddetti per la scelta del presidente della commissione paritetica; oppure poteva procedere direttamente alla costituzione della commissione, dopo di che sarebbero stati i suoi membri ad eleggere collegialmente il presidente. Tutto cio' rientrava nei suoi poteri, in base all'art. 107 dello statuto ed al principio di leale collaborazione. Cio' che invece non spettava al Ministro era proprio il potere di procedura unilateralmente alla scelta ed alla nomina del presidente. Si tratta, infatti, di una scelta organizzativa che incide fortemente sull'equilibrio della commissione e che pregiudica il carattere "paritario" della collaborazione fra gli enti che vi si deve realizzare, accentuando il peso che in essa - attraverso il suo presidente - ha lo Stato. Ma lo Stato, e per esso il Ministro della funzione pubblica, non ha tale potere di designazione. L'avere preteso di esercitarlo ha comportato la violazione dell'art. 107 dello statuto T.-A.A. e del principio di leale collaborazione, secondo cui - come gia' si e' detto - la scelta del presidente spetta comunque agli enti rappresentati nella commissione: che la effettuano con una intesa, oppure mediante la elezione da parte dei membri (rappresentanti) della commissione stessa.