Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5970 del
 17  ottobre  1994,  rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di procura
 speciale del 17 ottobre  1994  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti
 Drioli, vice segretario generale della giunta (rep. n.  17298), dagli
 avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di
 essi  elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona  del  Presidente
 del  Consiglio  in  carica,  per  il  regolamento  di  competenza  in
 relazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica  9  agosto
 1994,  ed  al  decreto del Ministro della funzione pubblica 24 agosto
 1994, entrambi concernenti la nomina della commissione paritetica  di
 cui  all'art.  107  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
                               F A T T O
    L'art. 107 dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige,  prevede  la
 istituzione  di  una  "commissione  paritetica" che deve esprimere il
 proprio parere in ordine al testo dei  decreti  legislativi  con  cui
 verranno emanate le norme d'attuazione dello statuto medesimo.
    In   particolare  il  primo  comma  dell'art.  107  dello  statuto
 stabilisce che la commissione "e' composta di dodici membri,  di  cui
 sei  in  rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due
 del consiglio provinciale di Trento e due di quello di  Bolzano.  Tre
 componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
    Nel corso del corrente anno 1994 si e' dovuto procedere al rinnovo
 dei  membri  della  suddetta  commissione  (nominati nell'anno 1972 e
 successivi). A tale scopo, il presidente della provincia autonoma  di
 Bolzano, con nota del 16 giugno 1994, ha provveduto alla designazione
 di rappresentanti della provincia medesima.
    Recentemente  la  provincia e' peraltro venuta a conoscenza di due
 successivi decreti del Ministro della funzione pubblica.  Col  primo,
 del  9 agosto 1994, viste le designazioni delle due province autonome
 e della regione Trentino-Alto Adige, si e' in particolare provveduto:
 a) alla nomina dei membri di  competenza  dello  Stato;  b)  ed  alla
 costituzione della commissione (art. 3).
    Ma  ai fini del presente ricorso cio' che rileva e' in particolare
 l'art. 1 del decreto. Questo infatti, oltre  che  contenere  l'elenco
 dei   sei   membri   rappresentanti  dello  Stato  (nell'ordine:  on.
 Giancarlo Innocenzi, dott. Margit  Fliri,  dott.  Edoardo  Mori,  on.
 Rolando  Fontan,  avv.  Alberto Pasquali e dott.  Ermanno Fustos), in
 particolare  nomina  l'on.  Giancarlo  Innocenzi  "presidente"  della
 commissione paritetica.
    Il  successivo  decreto del 24 agosto 1994 ha contenuto identico a
 quello precedente del 9 agosto, tranne la sostituzione di  un  membro
 rappresentante della provincia di Trento.
    In  relazione, dunque, alla nomina dell'on. Innocenzi a presidente
 della commissione paritetica entrambi i suddetti decreti ministeriali
 sono  lesivi  delle  competenze  costituzionalmente  garantite   alla
 provincia  autonoma di Bolzano, che pertanto li impugna sollevando il
 conflitto di attribuzione col presente ricorso, per i seguenti motivi
 di
                             D I R I T T O
    Violazione  delle  attribuzioni  provinciali  ex  art.  107  dello
 statuto T.-A.A. Violazione del principio di leale collaborazione.
    1.  -  La  commissione  prevista  dall'art.  107  dello statuto e'
 definita dallo stesso articolo come  "paritetica".  Essa  e'  infatti
 costituita  di  un numero eguale (sei) di membri che rappresentano lo
 Stato, da un lato, e di membri che  rappresentano  la  regione  e  le
 province   autonome,  dall'altro.  La  commissione,  infatti,  e'  un
 istituto di cooperazione paritaria fra lo Stato, da un  lato,  e  gli
 enti    regionali    e    provinciali    dall'altro.    Un   istituto
 costituzionalmente   necessario   per   consentire,    appunto,    la
 collaborazione  fra  lo Stato e gli enti suddetti nella emanazione di
 speciali norme (quali sono le "norme di attuazione") che,  integrando
 la   disciplina   statutaria,   hanno  un  ruolo  fondamentale  nella
 definizione  delle  reciproche  competenze  costituzionali  e   nella
 disciplina dei loro rapporti. Un istituto che, dunque, e' espressione
 di  quel principio di "leale collaborazione" che, secondo il costante
 insegnamento di codesta ecc.ma Corte, presiede al sistema complessivo
 dei rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome.
    Proprio per il  carattere  paritario  della  cooperazione  che  si
 realizza  nella  commissione,  a  nessuno degli enti che in essa sono
 rappresentati, neppure allo Stato, l'art. 107 dello statuto riconosce
 una situazione di preminenza. Se cosi' non fosse, del resto, verrebbe
 meno la ragione d'essere della commissione, che e' quella non solo di
 garantire  che  sui   decreti   legislativi   contenenti   le   norme
 d'attuazione   dello   statuto  si  possono  pronunciare  la  regione
 Trentino-Alto Adige e le due province autonome, ma anche che il  loro
 punto  di  vista  non  sia  soverchiato o condizionato da quello (dei
 rappresentanti) dello Stato.
    Proprio tale carattere paritario della commissione spiega anche un
 aspetto peculiare della disciplina stabilita dall'art. 107: il  fatto
 cioe'  che essa non stabilisce chi debba presiedere la commissione, e
 meno che mai  attribuisce  allo  Stato  il  potere  di  designare  il
 presidente.
    Questa e', infatti, una precisa scelta dello statuto, che discende
 necessariamente  dal carattere paritario della commissione. Come ogni
 organo collegiale questa dovra' avere  un  presidente,  cui  spettano
 rilevanti  e  condizionanti  poteri  in  ordine  all'esercizio  delle
 funzioni proprie della commissione (convocazioni, ordine del  giorno,
 ecc.).  Ma  in  base  all'art.  107 dello statuto, ed al principio di
 "leale  collaborazione",  la  scelta  del  presidente  dovra'  essere
 effettuata  o  mediante una intesa fra i tre enti rappresentati nella
 commissione,  oppure  mediante  una  votazione  fra  i  membri  della
 commissione stessa.
    Quanto ora detto trova del resto conferma nella prassi applicativa
 dell'art. 107 dello statuto sino ad oggi seguita. Prassi che e' stata
 nel  senso  della  elezione  del presidente da parte dei membri della
 commissione. Ed infatti nel 1972  (come  risulta  dal  verbale  della
 riunione  della commissione del 7 giugno 1972, che si deposita con il
 presenta atto)  la  commissione  voto'  all'unanimita'  la  nomina  a
 presidente dell'on. Berloffa, suo membro.
    2.  -  Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta evidente
 la  lesione  delle  attribuzioni   costituzionali   della   provincia
 ricorrente.
    Una  volta  acquisite  le  designazioni  dei  rappresentanti della
 regione T.-A.A. e delle due  province  autonome,  il  Ministro  della
 funzione  pubblica  poteva  promuovere  una intesa fra lo Stato e gli
 enti  suddetti  per  la  scelta  del  presidente  della   commissione
 paritetica;  oppure  poteva  procedere direttamente alla costituzione
 della commissione, dopo di che  sarebbero  stati  i  suoi  membri  ad
 eleggere  collegialmente il presidente. Tutto cio' rientrava nei suoi
 poteri, in base all'art. 107 dello statuto ed al principio  di  leale
 collaborazione.
    Cio'  che invece non spettava al Ministro era proprio il potere di
 procedura unilateralmente alla scelta ed alla nomina del presidente.
    Si  tratta,  infatti,  di  una  scelta  organizzativa  che  incide
 fortemente  sull'equilibrio  della  commissione  e  che pregiudica il
 carattere "paritario" della collaborazione fra gli  enti  che  vi  si
 deve  realizzare, accentuando il peso che in essa - attraverso il suo
 presidente - ha lo Stato. Ma lo Stato, e per esso il  Ministro  della
 funzione  pubblica,  non  ha  tale  potere  di  designazione. L'avere
 preteso di esercitarlo ha  comportato  la  violazione  dell'art.  107
 dello  statuto  T.-A.A.  e  del  principio  di  leale collaborazione,
 secondo cui - come gia' si e' detto - la scelta del presidente spetta
 comunque agli enti rappresentati nella commissione: che la effettuano
 con una intesa, oppure mediante  la  elezione  da  parte  dei  membri
 (rappresentanti) della commissione stessa.