IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Visti  gli  atti  del  proc. n. 183/1994 g.i.p. a carico di: Miola
 Alessio, nato a Stanghella il 2 novembre 1937, residente in Asti, via
 Brofferio, 65, per il reato di cui all'art. 21,  primo  comma,  della
 legge  10 maggio 1976, n. 319, perche' effettuava nel Rio Tagliaferro
 scarichi di acque reflue che, pur derivanti dal proprio  insediamento
 produttivo, sono per quantita' e qualita' da ritenersi assimilabili a
 quelli  derivanti  da  abitazione  senza aver richiesto la prescritta
 autorizzazione.
    Accertato in Portacomaro nel 1993.
    Vista la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in data
 24   gennaio   1994,   subordinata,   peraltro,  al  non-accoglimento
 dell'eccezione di costituzionalita' degli artt. 13 e 16  della  legge
 reg.  Piemonte  26  marzo 1990, n. 13, in riferimento agli artt. 25 e
 117 della Costituzione.
                             O S S E R V A
    1. - Con la fondamentale sentenza  31  maggio  1991,  Valiante  le
 ss.uu.  penali  hanno affermato che la legge n. 319/1976 ha sancito e
 sanzionato penalmente l'obbligo di autorizzazione non  solo  per  gli
 scarichi   da   insediamenti  produttivi  ma  anche  per  quelli  che
 provengano da insediamenti civili attivati dopo l'entrata  in  vigore
 della  legge  medesima (per quelli preesistenti, infatti, e' previsto
 il solo obbligo di denuncia  ex  art.  15,  primo  comma)  e  non  si
 immettano in pubblica fognatura (questi ultimi, infatti, sono "sempre
 ammessi"  ex  art.  14,  primo  comma).  La tesi secondo cui l'omessa
 richiesta  di  autorizzazione  per  gli  scarichi  civili  nuovi  non
 costituisce  reato  se al momento del fatto non sia entrata in vigore
 la disciplina regionale cui fa rinvio l'art. 14, secondo comma, della
 legge n.  319/1976  contrasta  con  il  principio  autorizzativo  che
 costituisce  nucleo  omogeneo  di quest'ultima ed e' "funzionale alla
 valutazione preventiva dell'eseguibilita' dello scarico, per  cui  la
 definizione  della  disciplina  regionale  non  si  pone affatto come
 pregiudiziale rispetto all'obbligo di  richiedere  l'autorizzazione".
 Osserva  ancora  il  s.c.    che  "far dipendere dalla volonta' degli
 organi regionali la necessita'  dell'autorizzazione  significa  porre
 gravi  problemi  -  anche di rilievo costituzionale - di applicazione
 della legge penale su tutto il territorio nazionale. Com'e'  soltanto
 lo  Stato  che  puo'  stabilire  il  sistema  sanzionatorio, cosi' le
 eccezioni a tale sistema possono essere stabilite solo dallo Stato  e
 non  rimesse a variabili considerazioni di natura locale ( ..). Anche
 la stessa nozione di nuovo scarico ai fini penali non puo' che essere
 definita dalla legge statale (sono nuovi gli scarichi  attivati  dopo
 l'entrata  in  vigore  della  legge  Merli)  proprio  perche'  non e'
 consentito  alle  regioni  di  interferire  in  materia  penale.   Le
 disposizioni regionali avranno certamente effetto per quanto concerne
 la  disciplina  amministrativa  dello  scarico civile ( ..) ma nessun
 effetto possono avere in campo penale ( ..). L'art. 14  cpv.  infatti
 non contiene un rinvio in bianco alla disciplina regionale ma rimanda
 alle  regioni  solo  per la definizione di tale disciplina di cui, al
 terzo comma, indica i presupposti, che sono gli stessi  previsti  per
 gli  scarichi da insediamenti produttivi (obbligo di autorizzazione e
 richiamo ai limiti tabellari)".
    2. - In contrasto con l'assetto normativo delineato  dalle  ss.uu.
 penali la legge reg. Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, nel dettare (capo
 III)  la  disciplina  degli  scarichi  civili  che  non recapitano in
 pubblica fognatura ( ex art. 14 cpv. legge Merli):
      a)  ha  introdotto  (art.  13,  secondo  e  terzo   comma)   una
 distinzione tra scarichi civili nuovi e esistenti ancorata non (solo)
 alla  data  di entrata in vigore della cit. legge statale, ma (anche)
 alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima;
       b) ha previsto (art. 14) - in base alle  caratteristiche  qual-
 itative e quantitative degli scarichi - una suddivisione dei medesimi
 in  2  classi (A e B) a loro volta articolate in sottoclassi (in 4 la
 prima e in 2 la seconda);
       c)  ha  escluso  (art.  15) dall'obbligo di autorizzazione allo
 scarico i titolari degli insediamenti civili  esistenti  appartenenti
 alla  classe  A  sottoclassi a)-c) e alla classe B sottoclasse a) (in
 presenza  di  determinate  caratteristiche  dell'insediamento):   per
 queste  tipologie  di scarichi e' sufficiente una semplice "notifica"
 all'autorita' di controllo.
    3.  -  Quindi  (anche  a  prescindere  dall'art.  16  della  legge
 regionale  citata  che  pure  e'  stato  sospettato di illegittimita'
 costituzionale dal  Pubblico  Ministero:  invero  l'espressione  "gli
 scarichi  degli  insediamenti civili .. sono sempre ammessi nei corpi
 idrici superficiali" e' ambigua ma non sembra comunque escludere - se
 posta in correlazione con  il  precedente  art.  15  -  l'obbligo  di
 autorizzazione  anche  per  gli  scarichi  in  acque superficiali) la
 normativa regionale - lungi dal limitarsi a dare attuazione (ex  art.
 17, ultimo comma, della Costituzione) a livello locale ai principi in
 tema  di  inquinamento idrico stabiliti dalla legge statale (artt. 9,
 ultimo  comma,  e  21,  primo  comma,   in   tema   di   obbligo   di
 autorizzazione)  ha  sottratto  dall'osservanza  di  tale  obbligo  i
 titolari di alcuni tipi di  scarico  civile  introducendo  (art.  13,
 secondo  e  terzo  comma)  un  nuovo  parametro cronologico (epoca di
 entrata in vigore della  citata  legge  regionale)  cui  ancorare  la
 distinzione  tra  insediamenti  civili nuovi ed esistenti. Tutto cio'
 appare manifestamente in contrasto con  l'art.  117  (violazione  del
 principio  di  riserva  costituzionale  delle materie attribuite alla
 legislazione  regionale  c.d.  autonoma)  e  con  l'art.   25   della
 Costituzione  in  quanto  il  legislatore  regionale ha privato della
 sanzione penale prevista dall'art. 21, primo comma, della legge Merli
 il fatto di chi apra - dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge
 - un nuovo scarico (in acque superficiali, suolo o sottosuolo)  dagli
 insediamenti   civili   indicati   all'art.  15,  secondo  comma  (in
 riferimento all'art. 14) legge regionale n. 3/1990. E' appena il caso
 di sottolineare a  quest'ultimo  proposito  che  (per  giurisprudenza
 costante   della  Corte  costituzionale:  v.  sentenze  nn.  79/1977,
 370/1989, 43 e 309 del 1990) "la fonte del  potere  punitivo  statale
 risiede  solo  nella  legislazione  statale e le regioni non hanno il
 potere di comminare, rimuovere o variare con proprie  leggi  le  pene
 previste   in   una  data  materia;  non  possono  cioe'  interferire
 negativamente con il sistema penale statale  considerando  penalmente
 lecita   un'attivita'   che,   invece,   e'   penalmente   sanzionata
 nell'ordinamento statale".
    4.  -  In  punto  rilevanza  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale   si   osserva  che  nel  caso  oggetto  del  presente
 procedimento si contesta a Miola Alessio di aver scaricato  in  acque
 superficiali  (Rio  Tagliaferro)  i  reflui  (assimilabili  a  quelli
 abitativi) provenienti dall'insediamento di sua proprieta' costituito
 da capannone adibito ad attivita' di produzione manufatti  cementizi.
 Poiche'  tale  insediamento  e'  entrato in funzione nel maggio '81 -
 cioe' dopo l'entrata in vigore della legge  statale  n.  319/1976  ma
 prima  dell'emanazione  della  legge  regionale  n.  13/1990  - torna
 applicabile la previsione di cui all'art. 15, secondo comma, lett. a)
 (in riferimento all'art. 14, secondo comma, lett. a), e all'art.  13,
 secondo   comma)   di   quest'ultima   con   conseguente   esclusione
 dell'obbligo  di  autorizzazione  e  correlativa  impossibilita'   di
 applicazione  della  sanzione penale di cui all'art. 21, primo comma,
 della legge Merli. E' chiaro quindi che l'accoglimento o  meno  della
 richiesta  di  archiviazione  dipende  dalla previa risoluzione della
 prospettata questione di costituzionalita'.
   5. - Per completezza bisogna evidenziare che principio basilare del
 nostro ordinamento costituzionale e' quello per cui  i  giudici  sono
 tenuti  ad  applicare  le  leggi  (statali  e regionali) e ove queste
 risultino  in  contrasto  con  la  Costituzione  non   possono   essi
 disapplicarsi  ma  devono adire la Corte costituzionale che sola puo'
 esercitare  il  sindacato  di  costituzionalita'  pronunciandosi  con
 sentenze  aventi  efficacia  erga  omnes  (v. Corte costituzionale n.
 285/1990 che ha annullato la sent. Cass. 12 novembre  1989,  Predieri
 che  aveva  disapplicato  alcune  leggi  della regione Emilia-Romagna
 ritenendole invasive della materia penale riservata allo Stato).
    In definitiva il giudice delle indagini preliminari - in  parziale
 accoglimento dell'eccezione proposta dal pubblico ministero - ritiene
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 13, secondo e terzo comma, e 15, secondo
 comma, della legge regionale  Piemonte  26  marzo  1990,  n.  13,  in
 relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione.