IL PRETORE
    Nel procedimento a carico di Bettarini Franco imputato:
       a) del reato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge  n.
 319/1976  perche'  in  qualita'  di legale rappresentante della ditta
 Colorfibre  S.r.l.  effettuava  lo   scarico   delle   acque   reflue
 provenienti  dal  depuratore  dell'impianto  in acque superficiali in
 violazione dei limiti  di  accettabilita'  stabiliti  dalla  tab.  A)
 allegata   alla   legge   citata   quanto   ai  parametri  "caratteri
 organolettrici" COD e  tensioattivi.  In  Agliana,  prelievo  del  16
 aprile 1993;
       b)  del reato di cui all'art. 25, terzo comma, 1) ip. d.P.R. n.
 915/1982 perche', nella qualita' di cui al capo a), realizzava presso
 l'impianto  della  ditta  Colorfibre   S.r.l.   una   discarica   non
 autorizzata  di  rifiuti  speciali  propri  (fanghi  provenienti  dal
 depuratore della ditta). Acc. in Agliana il 16 aprile 1993. Recidiva;
       c) del reato  p.  e  p.  dall'art.  723-  bis  della  legge  n.
 319/1976,  perche',  nella qualita' di cui al capo a), non provvedeva
 all'installazione di idonei strumenti per  la  misura  della  portata
 delle  acque  prelevate  ed  ometteva  di  effettuare  la  prescritta
 denuncia agli organi competenti;
       d)  del  reato  p.  e  p. dall'art. 21 della legge n. 319/1976,
 perche', nella qualita' di cui al capo  a),  effettuava  scarichi  di
 acque  reflue in una fossa affluente del torrente "Calice", superando
 i limiti di cui alla tab.  A),  quanto  ai  seguenti  parametri:  PH,
 materiali  sedimentabili,  materiali  in  sospensione totali, C.O.D.,
 tensioattivi anionici;
       e) del reato p. e p. dagli artt. 3 n. 5 e 9-octies della  legge
 n.  475/1988, perche', nella qualita' di cui al capo a), non annotava
 sul registro di carico e scarico i rifiuti speciali (fanghi);
       f) del reato p. e  p.  dall'art.  25  del  d.P.R.  n.  15/1982,
 perche',  realizzava  una  discarica  di rifiuti speciali (fanghi) in
 assenza della prescritta  autorizzazione.  In  Agliana,  acc.  il  24
 aprile 1992.
                             O S S E R V A
    Il  prevenuto  e'  stato  tratto  a  giudizio  per rispondere, fra
 l'altro di due episodi di scarichi di acque reflue eccedenti i limiti
 della tab.  A),  previsti  e  puniti  dall'art.  21  della  legge  n.
 319/1976.  Preliminarmente  alla apertura del dibattimento, la difesa
 ha sollevato questione di  incostituzionalita'  della  norma  di  cui
 all'art.  60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
 include, fra le esclusioni oggettive, che impediscono  l'applicazione
 delle  pene sostitutive anche i reati di cui agli artt. 21 e 22 della
 legge 10 maggio 1976, n. 319. Il p.m. ha aderito alla richiesta.
    In  effetti  la  questione  appare  fondata,   alla   luce   delle
 osservazioni sollevate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.
 249/1933.
    Con   tale  pronunzia  la  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981  nella  parte  in
 cui  ricomprende  fra  le  esclusioni  oggettive il 590 del c.p., per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al fatto  che
 per  i  fatti, piu' gravi, di omicidio colposo, puniti dalla norma di
 cui all'art. 589 del c.p., tale limitazione non  opera,  dal  momento
 che,  a  seguito  della  modifica della competenza penale del pretore
 l'omicidio colposo e' rientrato fra i reati di  competenza  del  pre-
 tore.
    Nel  caso di specie, successivamente alla legge n. 319, sono state
 emanate altre disposizioni di legge che puniscono fatti  analoghi  di
 inquinamento delle acque.
    In  particolare  il  d.lgs.  27  gennaio  1992,  n.  132,  per  la
 protezione delle acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da
 certe  sostanze  pericolose  ed il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, in
 materia di scarichi industriali di sostanze pericolose  nelle  acque,
 irrogano delle sanzioni penali per fatti di inquinamento delle acque,
 analoghi  a  quelli  previsti  dagli  artt.  21  e  22 della legge n.
 319/1976.
    Per tali fatti non opera l'esclusione oggettiva della possibilita'
 di applicare  all'imputato  la  pena  sostitutiva.  Si  e'  generata,
 pertanto, una irrazionale ed immotivata disparita' di trattamento, in
 relazione  ai  fatti  analoghi  previsti dalla legge n. 319/1976, che
 potrebbe violare il principio di eguaglianza formale, di cui al primo
 comma dell'art. 3 della Costituzione.