IL PRETORE
    Dispositivo della sentenza nella causa per controversia in materia
 di lavoro promossa con ricorso depositato in data 22 febbraio 1994 da
 Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Mark Steven  Beittel,
 Francoise  Dallonneau,  Marc  Vuillermoz,  Michael Yevzlin, Milagrosa
 Romero, Jayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann ricorrenti (avv. Ottorino
 Bressanini e proc. Attilio Carta) contro l'Universita' degli studi di
 Trento convenuto (avvocatura  dello  Stato)  e  l'I.N.P.S.  convenuto
 (avv. Pier Luigi a Beccara).
    Il  pretore  di  Trento  dott.  Giorgio  Flaim,  quale giudice del
 lavoro, non  definitivamente  pronunciando,  ogni  altra  domanda  ed
 eccezione rigettata, cosi' decide:
     A)  Dispone  la  separazione  delle  cause promosse da Laura Jane
 Willis, Irene  Diamond,  Carol  Morris,  Francoise  Dallonneau,  Marc
 Vuillermoz,  Milagrosa  Romero,  Jayne  Dawn Tomlins e Meike Behrmann
 dalle cause promosse da Mark Steven Beittel e Michael Yevzlin.
     B) In ordine alle domande proposte da Laura  Jane  Willis,  Irene
 Diamond,   Carol   Morris,  Francoise  Dallonneau,  Marc  Vuillermoz,
 Milagrosa Romero, Yayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann:
      1) rigetta l'eccezione di  difetto  di  giurisdizione  sollevata
 dall'Universita' convenuta;
      2)  rigetta  l''eccezione  di  difetto  di legittimazione attiva
 sollevata dall'Universita' convenuta;
     3) accertata, in diretta applicazione dell'art.  48,  n.  2,  del
 Trattato   CEE  come  interpretato  dalle  sentenze  della  Corte  di
 giustizia CEE 30 maggio 1989 (Allue' e Coonan  c.  Universita'  degli
 studi  di Venezia) e 2 agosto 1993 (Allue' c. Universita' degli studi
 di Venezia; Barta Sellinger c. Universita' degli studi di Parma),  la
 nullita' per contrarieta' a norma imperativa, della clausola, con cui
 venne  apposto  il  termine  annuale sul primo contratto stipulato in
 ordine di tempo da ciascuno dei predetti ricorrenti con l'Universita'
 convenuta e la sostituzione di diritto ex art. 1419,  secondo  comma,
 codoce  civile  della stessa clausola con la norma imperativa ex art.
 1, primo comma, della legge n. 230/1962, dichiara che tra i  predetti
 ricorrenti  e l'Universita' convenuta intercorrono, a decorrere dalla
 data di  inizio  delle  prestazioni  lavorative  indicata  nel  primo
 contratto  concluso  in  ordine  di  tempo  da  ciascuno dei predetti
 ricorrenti, rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
 indeterminato;
      4)    rigetta    l'eccezione    di    prescrizione     sollevata
 dall'Universita' convenuta;
      5)  rigetta  la  domanda  proposta  dai  predetti  ricorrenti di
 corresponsione della tredicesima mensilita' relativa ad ogni anno  di
 servizio dall'inizio della prestazione lavorativa di ciascuno di essi
 fino all'anno accademico 1989/1990;
      6) condanna l'Universita' convenuta a regolarizzare la posizione
 assicurativa presso l'I.N.P.S. di ciascuno dei predetti ricorrenti in
 riferimento agli anni accademici fino al 1989/1990;
      7)  dispone l'integrale compensazione delle spese tra i predetti
 ricorrenti ed entrambi i convenuti.
     C) In ordine alle domande  proposte  da  Mark  Steven  Beittel  e
 Michael Yevzlin:
      1)  rigetta  l'eccezione  di  difetto di giurisdizione sollevata
 dall'Universita' convenuta;
      2)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 28 terzo comma,
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (ora abrogato dall'art.  5,  ultimo
 comma,  del  d.l.  8  agosto 1994, n. 510, in attesa di conversione),
 nella parte in cui, in violazione dei precetti costituzionali ex art.
 3, primo comma, e 10, secondo comma, (quest'ultimo in relazione  alla
 convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge
 10  aprile  1981,  n.  158),  stabiliva,  in  riferimento  ai lettori
 extracomunitari,  che  i  contratti  conclusi  con  i  rettori  delle
 universita'  non  potessero  protrarsi oltre l'anno accademico per il
 quale  erano  stati  stipulati,  sebbene   le   esigenze   specifiche
 dell'insegnamento  eccedessero  tale  termine,  prevedendo  cosi'  un
 trattamento differenziato rispetto a quanto stabilito per  i  lettori
 cittadini   comunitari   dall'art.   48,  n.  2,  del  Trattato  come
 interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia  CEE  30  maggio
 1989  (Allue'  e  Coonan  c.  Universita' degli studi di Venezia) e 2
 agosto 1993 (allue' c. Universita'  degli  studi  di  Venezia;  Barta
 Sellinger  c.  Universita'  degli  studi  di  Parma),  secondo  cui i
 contratti di  lettorato  destinati  a  soddisfare  esigenze  costanti
 inerenti  all'insegnamento vanno stipulati a tempo indeterminato alla
 stregua dei rapporti di impiego degli altri insegnanti che soddisfano
 simili esigenze;
      3)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
      4) sospende il giudizio in corso;
      5)  dispone  che, a cura della cancelleria, il presente atto sia
 notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicato
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.