IL PRETORE Dispositivo della sentenza nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 22 febbraio 1994 da Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Mark Steven Beittel, Francoise Dallonneau, Marc Vuillermoz, Michael Yevzlin, Milagrosa Romero, Jayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann ricorrenti (avv. Ottorino Bressanini e proc. Attilio Carta) contro l'Universita' degli studi di Trento convenuto (avvocatura dello Stato) e l'I.N.P.S. convenuto (avv. Pier Luigi a Beccara). Il pretore di Trento dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, cosi' decide: A) Dispone la separazione delle cause promosse da Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Francoise Dallonneau, Marc Vuillermoz, Milagrosa Romero, Jayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann dalle cause promosse da Mark Steven Beittel e Michael Yevzlin. B) In ordine alle domande proposte da Laura Jane Willis, Irene Diamond, Carol Morris, Francoise Dallonneau, Marc Vuillermoz, Milagrosa Romero, Yayne Dawn Tomlins e Meike Behrmann: 1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Universita' convenuta; 2) rigetta l''eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'Universita' convenuta; 3) accertata, in diretta applicazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia CEE 30 maggio 1989 (Allue' e Coonan c. Universita' degli studi di Venezia) e 2 agosto 1993 (Allue' c. Universita' degli studi di Venezia; Barta Sellinger c. Universita' degli studi di Parma), la nullita' per contrarieta' a norma imperativa, della clausola, con cui venne apposto il termine annuale sul primo contratto stipulato in ordine di tempo da ciascuno dei predetti ricorrenti con l'Universita' convenuta e la sostituzione di diritto ex art. 1419, secondo comma, codoce civile della stessa clausola con la norma imperativa ex art. 1, primo comma, della legge n. 230/1962, dichiara che tra i predetti ricorrenti e l'Universita' convenuta intercorrono, a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni lavorative indicata nel primo contratto concluso in ordine di tempo da ciascuno dei predetti ricorrenti, rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato; 4) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Universita' convenuta; 5) rigetta la domanda proposta dai predetti ricorrenti di corresponsione della tredicesima mensilita' relativa ad ogni anno di servizio dall'inizio della prestazione lavorativa di ciascuno di essi fino all'anno accademico 1989/1990; 6) condanna l'Universita' convenuta a regolarizzare la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. di ciascuno dei predetti ricorrenti in riferimento agli anni accademici fino al 1989/1990; 7) dispone l'integrale compensazione delle spese tra i predetti ricorrenti ed entrambi i convenuti. C) In ordine alle domande proposte da Mark Steven Beittel e Michael Yevzlin: 1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Universita' convenuta; 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (ora abrogato dall'art. 5, ultimo comma, del d.l. 8 agosto 1994, n. 510, in attesa di conversione), nella parte in cui, in violazione dei precetti costituzionali ex art. 3, primo comma, e 10, secondo comma, (quest'ultimo in relazione alla convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158), stabiliva, in riferimento ai lettori extracomunitari, che i contratti conclusi con i rettori delle universita' non potessero protrarsi oltre l'anno accademico per il quale erano stati stipulati, sebbene le esigenze specifiche dell'insegnamento eccedessero tale termine, prevedendo cosi' un trattamento differenziato rispetto a quanto stabilito per i lettori cittadini comunitari dall'art. 48, n. 2, del Trattato come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia CEE 30 maggio 1989 (Allue' e Coonan c. Universita' degli studi di Venezia) e 2 agosto 1993 (allue' c. Universita' degli studi di Venezia; Barta Sellinger c. Universita' degli studi di Parma), secondo cui i contratti di lettorato destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento vanno stipulati a tempo indeterminato alla stregua dei rapporti di impiego degli altri insegnanti che soddisfano simili esigenze; 3) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 4) sospende il giudizio in corso; 5) dispone che, a cura della cancelleria, il presente atto sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.