IL PRETORE
   Letti   gli   atti   del   procedimento  n.  6002/94  r.g.  pretura
 circondariale di Reggio  Emilia,  sezione  distaccata  di  Scandiano,
 pendente  nei  confronti  di  Mammi  Guido, imputato del reato di cui
 all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 perche', in qualita'
 di legale rappresentante della ditta "ceramica  Campani",  effettuava
 uno  scarico di reflui derivanti dal processo di lavorazione in acque
 superficiali (canale di Reggio) eccedente nei  parametri  dei  solidi
 sospesi,  Cod, boro, piombo e zinco i limiti di accettabilita' di cui
 alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976;
    Rilevato  che  all'udienza  del  10  gennaio  1994  il   difensore
 dell'imputato  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  modificati
 dalla  legge n. 296/1993, in relazione agli artt. 21 e 22 della legge
 n. 319/1976, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, primo e
 terzo comma della Costituzione;
      che l'imputato ha fatto istanza di applicazione  della  pena  ex
 art. 444 del c.p.p. subordinando la richiesta alla sostituzione della
 pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria;
      che  il  p.m.  si  e' associato alla eccezione di illegittimita'
 costituzionale proposta dalla difesa;
                             O S S E R V A
    La questione appare rilevante. L'imputato ha  chiesto  infatti  ex
 art.  444  del  c.p.p.  l'applicazione  della pena di un mese e dieci
 giorni di arresto che vorrebbe sostituita ex art. 53 della  legge  n.
 689/1981, come modificato dalla legge n. 296/1993, con lire 1.000.000
 di ammenda. Dall'esame degli atti processuali (in particolare verbali
 di  prelievo  e  di  analisi)  non  emergono elementi per l'immediata
 declaratoria di cause di non punibilita' ex art. 129 del c.p.p.
    In ragione della condizione personale di incensurato del  Mammi  e
 della  occasionalita'  del  superamento  dei  limiti  tabellari dello
 scarico (da attribuirsi alla rottura della  membrana  di  derivazione
 delle   acque)   ben  potrebbe  applicarsi  la  sanzione  sostitutiva
 pecuniaria ma a tale sostituzione osta il disposto dell'art. 60 della
 legge n. 689/1981 che tra le esclusioni oggettive pone gli artt. 21 e
 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
    La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    L'esclusione lamentata si pone infatti in contrasto con  l'art.  3
 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza e
 di coerenza dell'ordinamento giuridico.
    Non  sono infatti ricomprese nel novero delle esclusioni oggettive
 di  cui  all'art.  60  della  legge  n.  689/1981  altre  fattispecie
 contravvenzionali  di  pericolo  poste a protezione dello stesso bene
 giuridico ambiente. Basti pensare ai reati  previsti  dal  d.P.R.  n.
 915/1982 in materia di smaltimento dei rifiuti, a quelli previsti dal
 d.P.R. n. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico ed a quelli
 di  cui  al  recente  d.P.R.  n.  133/1992  in  materia  di  scarichi
 industriali di sostanze pericolose nelle acque.  La  possibilita'  di
 sostituire  le pene detentive da queste fattispecie e l'esclusione di
 una tale facolta' per le fattispecie previste dalla  legge  Merli  e'
 priva di qualsiasi giustificazione razionale. E cio' emerge con ancor
 piu'  evidenza  se  si  considera che il d.P.R. n. 133/1992, il quale
 disciplina la stessa materia (scarichi industriali nelle acque)  gia'
 regolata  dalla legge Merli ma con specifico riguardo al regime degli
 scarichi industriali di sostanze  pericolose  ("tali  da  mettere  in
 pericolo  la salute umana, nuocere alle risorse viventi ed al sistema
 ecologico-idrico"  art.  1,  secondo   comma   lett.   c)),   prevede
 fattispecie   contravvenzionali   piu'  gravi  ma  per  le  quali  e'
 applicabile il regime  della  sostituibilita'  delle  pene  (cfr.  in
 particolare  l'art. 18, quinto comma ove la violazione del divieto di
 scarico di sostanze pericolose e' sanzionato  con  l'arresto  da  tre
 mesi  a  tre anni e l'art. 18, primo comma ove i nuovi scarichi senza
 autorizzazione sono sanzionati con l'arresto fino a due anni  laddove
 la legge Merli per analoga fattispecie prevede la pena dell'arresto -
 da  due mesi a due anni - in alternativa all'ammenda, da lire 500.000
 a 10.000.000).
    L'irraggionevolezza di questa  esclusione  si  palesa  ancor  piu'
 chiaramente  dopo  le modifiche alla legge n. 689/1981 introdotte con
 la legge n. 296/1993 che,  abrogando  l'art.  54  della  legge  sulla
 depenalizzazione,   hanno   esteso  anche  ai  piu'  gravi  reati  di
 competenza del tribunale, il regime delle sanzioni sostitutive  oltre
 ad allargare i limiti edittali della stessa sostituzione (ammessa per
 i reati puniti in concreto con pena detentiva fino ad un anno).
    Gli  interventi  legislativi  ricordati,  cui  deve aggiungersi il
 nuovo codice di procedura penale che  allargando  la  competenza  del
 pretore  necessariamente  ha  inciso  sull'applicazione dell'istituto
 della  sostituzione,  hanno  fortemente  minato  l'equilibrio  e   la
 coerenza  del sistema per cui non puo' dirsi piu' attuata la ratio di
 protezione dei beni giuridici considerati  particolarmente  rilevanti
 sottesa  alle  esclusioni di cui all'art. 60, della legge n. 689/1981
 posto che per  interi  settori  di  tutela  ambientale  (inquinamento
 atmosferico,  idrico-scarichi  di  sostanze  pericolose e rifiuti) e'
 ammessa la sostituzione.
    Rileva infine il pretore che secondo la  riflessione  della  Corte
 costituzionale  il  nostro  ordinamento positivo configura l'ambiente
 come bene unitario oggetto di tutela anche penale  in  rapporto  alle
 sue  multiformi  espressioni  sicche',  pur  attraverso  le  distinte
 normative di settore succedutesi nel tempo, si e'  venuto  delineando
 un  sistema  tendenzialmente  organico  ed  unitario  con  discipline
 uniformi anche nella tecnica di incriminazione e  sanzionatoria.  Con
 la  conseguenza  che  le  attuali  deviazioni da uniformi trattamenti
 normativi   debbono    trovare    una    specifica    giustificazione
 nell'eccezionalita' di particolari fattispecie.
    Per certo invece l'esclusione della "sostituzione" (qui criticata)
 non   trova   alcuna   giustificazione   nella  particolarita'  della
 fattispecie incriminatrice (art. 21,  terzo  comma,  legge  Merli)  e
 rappresenta  quindi  un'anomalia  irragionevole,  precisa espressione
 della disattenzione del legislatore.
    Nello sviluppo della produzione normativa nel  settore  ambientale
 successiva  alla legge n. 689/1981 il legislatore ha infatti ritenuto
 misura conforme agli indirizzi repressivi  al  riguardo  la  generale
 applicazione  dell'istituto  della  "sostituzione"  a  tutti  i reati
 contravvenzionali  di  pericolo per immissioni di sostanze inquinanti
 nei corpi idrici, nel suolo e nell'atmosfera, ma non  ha  considerato
 che  dal  nuovo  indirizzo  erano rimasti esclusi i reati di cui agli
 artt. 21 e 22  della  legge  n.  319/1976,  cosi'  determinandosi  un
 evidente squilibrio di cui lo stesso legislatore non pare abbia preso
 coscienza.