IL PRETORE
   Letti   gli   atti   del   procedimento  n.  6151/93  r.g.  pretura
 circondariale di Reggio  Emilia,  sezione  distaccata  di  Scandiano,
 pendente  nei  confronti di Alboni Martino e Montorsi Mario, imputati
 del reato di cui all'art. 21, terzo comma  della  legge  n.  319/1976
 perche'    nelle   rispettivie   qualita'   di   presidente   (legale
 rappresentante) e direttore di produzione del "Gruppo Maiorca S.p.A."
 effettuavano lo scarico preesistente alla  data  13  giugno  1976  di
 acque  provenienti  dal  ciclo  produttivo,  sottoposte a trattamento
 depurativo di tipo chimico-fisico, in fognatura comunale non depurata
 sfociante in acque superficiali eccedendo lo  scarico  nei  parametri
 C.O.D.,  cloro  attivo  e boro i limiti di accettabilita' di cui alla
 tabella C allegata alla legge n. 319/1976 e del reato di cui all'art.
 21, primo e terzo comma della stessa legge perche'  nelle  rispettive
 qualita' effettuavano lo scarico di acque provenienti dal laboratorio
 ceramico,  non  sottoposte  al trattamento depurativo nella fognatura
 comunale, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione e con il
 superamento, nello scarico, dei limiti di accettabilita' di cui  alla
 tabella  C allegata alla legge n. 319/1976 cit. riguardo ai parametri
 di C.O.D., piombo e zinco;
    Rilevato che all'udienza del 25 marzo  1994,  il  difensore  degli
 imputati  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati  dalla
 legge  n.  296/1993,  in  relazione agli artt. 21 e 22 della legge n.
 319/1976, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e  27,  primo  e
 terzo comma della Costituzione;
      che  gli imputati hanno fatto istanza di applicazione della pena
 ex art. 444 del c.p.p. siubordinando la richiesta  alla  sostituzione
 della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria;
      che  il  p.m.  ha prestato il proprio consenso e si e' associato
 alla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  proposta   dalla
 difesa;
                                OSSERVA
    La  questione appare rilevante. Gli imputati hanno chiesto infatti
 ex art. 444 del c.p.p. l'applicazione, ritenuta la continuazione  tra
 i  reati  contestati  della pena di un mese e dieci giorni di arresto
 che vorrebbero sostituita ex art. 53 della legge  n.  689/1981,  come
 modificato  dalla  legge  n. 296/1993, con lire 1.000.000 di ammenda.
 Dall'esame degli atti processuali (in particolare verbali di prelievo
 e di analisi, relazioni dell'U.S.L. 11 aprile 1992 e 12 giugno 1992 e
 relativi allegati) non emergono elementi per l'immediata declaratoria
 di cause di non punibilita' ex art. 129 del c.p.p.
    In  ragione  della  condizione  personale  di  incensurati   degli
 imputati   e   della   circostanza  che  la  Ceramica  ha  provveduto
 prontamente ad eseguire gli adempimenti richiesti dagli  accertatori,
 ben  potrebbe applicarsi la sanzione sostitutiva pecuniaria ma a tale
 sostituzione osta il disposto dell'art. 60 della  legge  n.  689/1981
 che tra le esclusioni oggettive pone gli artt. 21 e 22 della legge 10
 maggio 1976, n. 319;
    La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    L'esclusione  lamentata  si pone infatti in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza e
 di coerenza dell'ordinamento giuridico.