IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 6151/93 r.g. pretura circondariale di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, pendente nei confronti di Alboni Martino e Montorsi Mario, imputati del reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 perche' nelle rispettivie qualita' di presidente (legale rappresentante) e direttore di produzione del "Gruppo Maiorca S.p.A." effettuavano lo scarico preesistente alla data 13 giugno 1976 di acque provenienti dal ciclo produttivo, sottoposte a trattamento depurativo di tipo chimico-fisico, in fognatura comunale non depurata sfociante in acque superficiali eccedendo lo scarico nei parametri C.O.D., cloro attivo e boro i limiti di accettabilita' di cui alla tabella C allegata alla legge n. 319/1976 e del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma della stessa legge perche' nelle rispettive qualita' effettuavano lo scarico di acque provenienti dal laboratorio ceramico, non sottoposte al trattamento depurativo nella fognatura comunale, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione e con il superamento, nello scarico, dei limiti di accettabilita' di cui alla tabella C allegata alla legge n. 319/1976 cit. riguardo ai parametri di C.O.D., piombo e zinco; Rilevato che all'udienza del 25 marzo 1994, il difensore degli imputati ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993, in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione; che gli imputati hanno fatto istanza di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. siubordinando la richiesta alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria; che il p.m. ha prestato il proprio consenso e si e' associato alla eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dalla difesa; OSSERVA La questione appare rilevante. Gli imputati hanno chiesto infatti ex art. 444 del c.p.p. l'applicazione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati della pena di un mese e dieci giorni di arresto che vorrebbero sostituita ex art. 53 della legge n. 689/1981, come modificato dalla legge n. 296/1993, con lire 1.000.000 di ammenda. Dall'esame degli atti processuali (in particolare verbali di prelievo e di analisi, relazioni dell'U.S.L. 11 aprile 1992 e 12 giugno 1992 e relativi allegati) non emergono elementi per l'immediata declaratoria di cause di non punibilita' ex art. 129 del c.p.p. In ragione della condizione personale di incensurati degli imputati e della circostanza che la Ceramica ha provveduto prontamente ad eseguire gli adempimenti richiesti dagli accertatori, ben potrebbe applicarsi la sanzione sostitutiva pecuniaria ma a tale sostituzione osta il disposto dell'art. 60 della legge n. 689/1981 che tra le esclusioni oggettive pone gli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319; La questione appare altresi' non manifestamente infondata. L'esclusione lamentata si pone infatti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di coerenza dell'ordinamento giuridico.