Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento, in persona del  presidente  della  giunta  provinciale  dott.
 Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n.
 13094  del 13 ottobre 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.
 Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente  domiciliato  presso
 quest'ultimo  in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale
 a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 13 ottobre
 1994 n. 60244  di  rep.,  contro  il  Presidente  del  Consialio  dei
 Ministri  pro-tempore  in  relazione  al  decreto del Ministro per la
 finanza pubblica e per gli affari regionali in data  9  agosto  1994,
 comunicato  con  nota  dello  stesso Ministro in data 10 agosto 1994,
 prot. n. 200/2895, pervenuta alla provincia in data 18  agosto  1994,
 relativo  alla  costituzione  della  commissione  paritetica prevista
 dall'art. 107 dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige;
 nonche'  al  decreto  del  Ministro per la finanza pubblica e per gli
 affari  regionali  in  data  24  agosto  1994,  non  comunicato  alla
 provincia,  relativo  a  sua  volta  alla costituzione della medesima
 commissione paritetica.
                               F A T T O
    Con decreto in  data  9  agosto  1994,  trasmesso  alla  provincia
 ricorrente  con  nota  in  data  20  agosto  1994, prot. n. 200/2895,
 pervenuta alla provincia stessa il 18 agosto 1994, il Ministro  senza
 portafoglio  per  la  finanza  pubblica e per gli affari regionali ha
 disposto  la  nomina  dei  membri  di  designazione   statale   della
 commissione  paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale
 per il Trentino-Alto Adige (art. 1); ha  disposto  che  i  precedenti
 componenti  di parte statale cessassero a far parte della commissione
 (art.  2);  ha  dato  atto  della  composizione  della   commissione,
 elencando  i  membri  di nomina governativa, nonche' quelli di nomina
 dei consigli provinciali e del consiglio  regionale  (art.    3);  ha
 disposto che le funzioni di segreteria della commissione siano svolte
 da  un  primo dirigente presso il dipartimento affari regionali (art.
 4).
    Successivamente la provincia ricorrente  e'  venuta  a  conoscenza
 dell'emanazione  di  altro  decreto dello stesso Ministro, in data 24
 agosto 1994, non comunicato alla  provincia  medesima,  di  contenuto
 identico  al  precedente,  ma  solo  con  la  esatta  indicazione dei
 componenti della commissione nominati dal  consiglio  provinciale  di
 Trento,  (nella  persona  del  dott.  Gianni  Bazzanella  e dell'avv.
 Maurizio Tosadori), mentre il precedente decreto recava  erroneamente
 menzione  del  dott. Gianni Bazzanella e dell'avv. Sergio De Carneri.
 In  entrambi  i  decreti  tuttavia,  nell'art.  1,  l'on.   Giancarlo
 Innocenti  e' nominato come "presidente", senza che in tale senso sia
 intervenuta alcuna intesa fra il Governo e la regione e  le  province
 autonome.
    Tale  qualificazione  non  e'  ripetuta nell'art. 3 che enuncia la
 composizione completa della commissione.
   Se la designazione dell'on. Innocenzi come "presidente",  contenuta
 nell'art.  11,  sta  ad  indicare  che questi sono stati nominati dal
 Governo come presidente della commissione paritetica (e non solo come
 eventuale  coordinatore  della  delegazione  di  parte   governativa:
 infatti  l'art.  1  reca la sola nomina dei componenti rappresentanti
 dello Stato), i decreti in questione (o  quello  di  essi  che  debba
 ritenersi  allo  stato  operante,  cioe'  presumibilmente il secondo)
 appaiono, in parte qua, illegittimi  e  lesivi  dell'autonomia  della
 provincia ricorrente, per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.   -  Violazione  dell'art.  107  dello  statuto  speciale,  del
 principio di pariteticita' e dei principi generali in tema di  organi
 collegiali.
    L'art.  107  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
 stabilisce che le norme di attuazione dello  statuto  medesimo  siano
 emanate "sentita una commissione paritetica composta da dodici membri
 di   cui  sei  in  rappresentanza  dello  Stato,  due  del  consiglio
 regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano"; e aggiunge che "tre componenti devono appartenere al gruppo
 linguistico tedesco".
    Il secondo comma dello stesso articolo prevede che  in  seno  alla
 commissione  sia  istituita "una speciale commissione per le norme di
 attuazione relative alle materie  attribuite  alla  competenza  della
 provincia  di  Bolzano,  composta  di  sei  membri,  di  cui  tre  in
 rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei  membri  in
 rappresentanza  dello  Stato  deve  appartenere al gruppo linguistico
 tedesco;  uno  di  quelli  in  rappresentanza  della  provincia  deve
 appartenere al gruppo linguistico italiano".
    Come si vede, la norma statutaria da un lato designa espressamente
 la  commissione  come  "paritetica"  (carattere  che  dunque  risulta
 sancito in modo esplicito, e non solo derivato,  dalla  distribuzione
 delle  rappresentanze); dall'altro lato non prevede che il presidente
 della commissione (ne'  quello  della  speciale  commissione  per  le
 materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano) sia di
 nomina governativa.
    Nel silenzio della norma, non puo' dunque che trovare applicazione
 il principio generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la
 propria  organizzazione  e  il  proprio  funzionamento  nei limiti di
 quanto stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque
 stabilendo autonomamente tutto cio'  che  non  e'  regolato  in  modo
 vincolante da dette norme di diritto.
    Onde  anche  la  scelta  e  l'elezione  del  presidente, se non e'
 stabilito diversamente, spetta alla commissione.
    Nella specie, poi, la commissione in questione  e'  paritetica,  e
 cioe'  realizza  la presenza paritaria della rappresentanza statale e
 di  quella  regionale  e  provinciale.  Ora,  tale  pariteticita'  e'
 palesemente  contraddetta  se  il  presidente della commissione viene
 unilateralmente designato, senza previa intesa con le altre parti, da
 una delle parti rappresentate  nella  commissione,  nella  specie  lo
 Stato.
    D'altronde il carattere di pariteticita' non solo e' espressamente
 sancito  nella  norma statutaria, ma e' intrinsecamente necessario ai
 fini della funzione che la commissione e'  chiamata  a  svolgere.  Il
 parere  preventivo  della commissione, nel procedimento di formazione
 delle norme di attuazione previsto dall'art. 107 dello statuto, e' la
 garanzia  fondamentale  che  l'attuazione  dello  statuto   per   via
 normativa  non  avvenga  secondo  criteri unilateralmente determinati
 dallo Stato, ma ricercando la collaborazione e l'intesa con le  parti
 regionali  e  provinciali.  Ora,  a  tal  fine  il  ruolo  svolto dal
 presidente della commissione e' delicato e importante, poiche' a  lui
 fa   capo  la  formazione  dell'ordine  del  giorno,  l'ordine  delle
 discussioni, piu'  in  generale  l'organizzazione  del  lavoro  della
 commissione.  Onde e' fondamentale che questa funzione venga affidata
 sulla base di una intesa fra le due rappresentanze paritetiche per la
 designazione all'ufficio, cosi' da  garantire  che  essa  sia  svolta
 nella  salvaguardia  degli  interessi  delle parti e del carattere di
 pariteticita' proprio dell'organo.
    La prassi fino ad oggi seguita si era del resto  attenuta  a  tale
 criterio.
    Infatti il precedente presidente della commissione paritetica, on.
 Alcide  Berloffa, non era stato nominato a tale incarico dal Governo,
 da cui pure proveniva la sua nomina a far parte della commissione, ma
 era stato eletto concordemente dalla commissione.
    Non si comprende dunque perche' il Ministro,  nel  procedere  alla
 nomina   dei   nuovi  membri  di  designazione  governativa,  si  sia
 discostato da questa prassi e abbia voluto invece imporre ab  externo
 la  presidenza  della  commissione. Tale pretesa si manifesta, per le
 ragioni dette, in contrasto con l'art. 107 dello statuto  e  piu'  in
 generale   con   i  principi  costituzionalmente  sanciti  di  tutela
 dell'autonomia regionale e provinciale.