Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore on.le dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della giunta regionale del 18 ottobre 1994, n. 30/2 rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione alla nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione compartimentale del territorio per la Sardegna - Sezione staccata di Nuoro, del 26 agosto 1994 (prot. n. 1240 rep. 3 dem.), con la quale si invita la Cooperativa pescatori Tortoli' S.r.l. a corrispondere presso l'ufficio del registro di Lanusei gli importi dovuti a titolo di canone per la concessione relativa all'utilizzo di un fabbricato demaniale sito in localita' Arbatax-Cala Genovesi, del comune di Tortoli'. F A T T O 1. - La regione Sardegna, in base all'art. 3, lett. i), ed all'art. 6 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di pesca. Tali competenze sono nella sua piena disponibilita', anche a seguito della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; artt. 1 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; art. 1 del d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669. Ai fini del presente ricorso assume particolare rilievo la disciplina stabilita dal citato d.P.R. n. 1627/1965 ("norme d'attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale"). Questo, all'art. 1, stabilisce che sono trasferite alla regione tutte le "funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonche' quelle concernenti le saline, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale". Il successivo art. 2 aggiunge poi che, in particolare "I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale", sia pure "previo parere favorevole della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso". In relazione a quanto esposto, va particolarmente sottolineato il fatto che, in base alle norme statutarie e d'attuazione, la regione e' competente anche in ordine ai provvedimenti di concessione concernenti la pesca, e cio' indipendentemente dal fatto che la pesca, e le attivita' ad essa connesse, vengano svolte, nelle acque interne od invece nel mare territoriale, o che esse comportino utilizzazione del demanio marittimo anche se questo appartiene esclusivamente allo Stato (art. 14, primo comma, dello statuto). In quest'ultimo caso, dunque, vi e' separazione fra l'ente cui appartiene il bene (lo Stato, titolare del demanio marittimo) e l'ente titolare dei poteri concessori relativi al bene stesso (la regione). Separazione che si spiega proprio perche' si tratta di concessioni il cui oggetto precipuo non e' l'uso o l'amministrazione del bene demaniale in se', ma piuttosto una attivita' (come appunto la pesca) che e' oggetto della funzione amministrativa della regione. Tutto cio', del resto, conformemente ad un risalente insegnamento di codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina della pesca, e le finalita' che di quella disciplina sono proprie, sono estranee all'uso del bene, eventualmente appartenente al demanio statale, nel quale la pesca e le attivita' connesse vengono esercitate (sent. n. 23/1957); e quindi spetta alla regione Sardegna, e non allo Stato, il potere di accordare le concessioni di pesca anche in acque territoriali e nel demanio marittimo (sentenza n. 164/1963). 2. - Cio' premesso, e' recentemente pervenuta (per conoscenza) alla regione Sardegna la nota indicata in epigrafe del Ministero delle Finanze - direzione compartimentale del territorio per la Sardegna - sezione staccata di Nuoro del 26 agosto 1994 (prot. n. 1240 rep. 3 dem), indirizzata alla cooperativa pescatori Tortoli S.r.l. Con tale nota - che richiama una precedente nota del 28 marzo 1994 (prot. 406) e le conseguenti determinazioni della capitaneria di porto di Cagliari - si invita la suddetta cooperativa a corrispondere allo Stato, presso l'ufficio del registro di Lanusei, gli importi determinati dalla stessa amministrazione statale e dovuti per gli anni 1992 e 1993 (pari a complessive L. 1.228.000) per l'utilizzo del fabbricato demaniale marittimo di mq 80 sito in localita' Cala Genovesi, Arbatax, del comune di Tortoli. La nota suddetta si riferisce, invero, ad un fabbricato demaniale la cui concessione alla cooperativa pescatori Tortoli, gia' assentita con decreto dell'assessore regionale per la difesa dell'ambiente n. 57 del 31 marzo 1980, e' stata poi prorogata dalla regione con successivi decreti assessorali fino all'ultimo che e' del 1 marzo 1993 ed ha prorogato la concessione fino al 31 dicembre 1994. Si tratta di un fabbricato che viene utilizzato come centro di raccolta di prodotti ittici dai soci della cooperativa alla quale, con gli stessi provvedimenti regionali di cui sopra, e' stato concesso il compendio ittico di "Tortoli" ed aree adiacenti. La nota ministeriale succitata, del 26 agosto 1994, e' pertanto lesiva delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione autonoma Sardegna, che quindi con il presente atto solleva in relazione ad essa (nonche', per quanto possa occorrere, alle determinazioni della capitaneria di porto di Cagliari circa la misura del canone, non conosciute ma in essa richiamate) conflitto di attribuzioni e la si impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). 1. - Osserviamo preliminarmente - a prevenire eventuali eccezioni - che non possono nutrirsi dubbi circa la piena ammissibilita' del presente ricorso in relazione al suo oggetto. Questo, infatti, non e' costituito da una controversia in ordine all'appartenenza del bene (il fabbricato demaniale marittimo di mq 80 in localita' Cala Genovesi e l'area su cui insiste) cui si riferiscono gli atti statali che hanno determinato il presente conflitto. La contestazione non consiste in una vindicatio rei avente ad oggetto il bene di cui sopra. Incontestata dunque - anche in relazione all'art. 14 dello statuto sardo - l'appartenenza al demanio marittimo statale dell'area e del fabbricato di Cala Genovesi concesso alla cooperativa dei pescatori di Tortoli, oggetto proprio del presente conflitto e' invece una questione di competenza. Invero, in discussione non sembrerebbe essere neppure la competenza in ordine alla adozione del provvedimento concessorio relativo alle attivita' di pesca nel compendio ittico di Tortoli, ed in particolare alla utilizzazione del fabbricato demaniale sito in Cala Genovesi. Al riguardo, infatti, la nota del 26 agosto 1994 (come pure la nota n. 406 del 28 marzo 1994 da essa citata) non contesta il fatto che quella concessione sia stata assentita dalla regione. Cio' che invece la nota ministeriale in questione afferma (dando origine al presente conflitto) e' la competenza dello Stato, anziche' della regione concedente, a determinare il canone ed a percepirlo. Ma in realta' la competenza a determinare il canone ed a percepirlo consegue proprio a quella stessa competenza ad assentire la concessione che, nel particolare caso in questione sembra non essere contestata dallo Stato. Una competenza che, in virtu' della disciplina costituzionale stabilita dallo statuto speciale per la Sardegna (e dalle relative norme d'attuazione) e' riservata alla competenza esclusiva della regione ricorrente. Comunque, lo ripetiamo, la presente controversia ha per oggetto un problema di competenza. E pertanto, tale essendo il suo oggetto, sarebbe del tutto inconferente richiamare la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 111/1976, e piu' recentemente sent. n. 309/1993) la quale ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni la vindicatio rei da parte di uno di detti enti nei confronti dell'altro. 2. - Cio' premesso, veniamo alla lesione della competenza regionale prodotta dall'atto impugnato. Questo - come gia' si e' detto - sembrerebbe non contestare la competenza regionale ad assentire la concessione, ma solo quella a determinare e percepire il canone. Tuttavia, nella illustrazione ed argomentazione del presente ricorso conviene partire proprio dalla competenza ad assentire la concessione: sia perche' questa costituisce il normale presupposto delle altre; sia perche' la competenza regionale ad assentire concessioni relative a beni del demanio marittimo simili a quella di Cala Genovesi e' stata in altre occasioni contestata dallo Stato, ed al riguardo e' pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte un altro ricorso per conflitto di attribuzioni (si tratta del ricorso notificato dalla stessa regione Sardegna in data 26 agosto 1994 e recante il n. 31/1994 del registro conflitti: si segnala la opportunita' di riunirlo al presente ricorso per discuterli insieme nella stessa udienza). Il fabbricato demaniale marittimo di Cala Genovesi rientra nella concessione regionale di pesca, a favore della cooperativa pescatori Tortoli, avente ad oggetto l'intero "compendio ittico di Tortoli ed aree adiacenti". Si tratta di una concessione che concerne direttamente quella attivita' di pesca (ricordiamo che il fabbricato in questione e' il centro di raccolta dei prodotti ittici dei soci della cooperativa) che e' di competenza esclusiva della regione ai sensi dell'art. 3, lett. i), dello statuto. Competenza nella quale le norme d'attuazione dello statuto espressamente ricomprendono - come gia' si e' ricordato - tutte le funzioni amministrative gia' dell'autorita' marittima statale concernenti in genere "la regolamentazione della pesca .. relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale", ivi comprese, in particolare, "le concessioni" (art. 1 del d.P.R. n. 1627/1965). Vi e', poi anche un'altra norma d'attuazione dello statuto che inequivocabilmente attribuisce alla regione Sardegna la competenza ad assentire la concessione in questione. Si tratta dell'art. 2 del gia' citato d.P.R. n. 1627/1965, il quale - come gia' si e' ricordato - stabilisce che "I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze di pubblico uso". Quest'ultima norma e' particolarmente importante non solo perche' conferma la competenza regionale ad assentire la concessione, ma anche perche' mostra come in materia di siffatte concessioni di pesca sia normale la scissione fra la titolarita' del bene demaniale, che appartiene allo Stato, ed il potere di adottare il provvedimento concessorio, che spetta invece alla regione in quanto titolare della competenza in materia di pesca: cioe' dell'attivita' che costituisce l'oggetto fondamentale della concessione e rispetto alla quale (come meglio si dira' fra poco) il bene demaniale e la sua utilizzazione hanno una funzione accessoria e strumentale. Peraltro tale norma d'attuazione, se da' prevalenza - per il motivo ora detto - al ruolo ed alla competenza della regione, riconosce pero' un ruolo rilevante anche allo Stato, in quanto proprietario del bene: ruolo che pero' non e' quello di adottare il provvedimento concessorio, ma solo quello di dare un parere favorevole in ordine alla adozione del provvedimento stesso da parte della amministrazione regionale competente. 3. - Quanto si e' detto circa la (non contestata) competenza della regione ad assentire la concessione relativa al fabbricato demaniale di Cala Genovesi dovrebbe gia' di per se' essere sufficiente a dimostrare che spetta alla regione anche la competenza a determinare il canone della concessione ed a percepirlo. Se, come e' indubbio, spetta alla regione di assentire la concessione, ad essa spetta anche di determinare il canone e di percepirlo; se e' la regione il soggetto giuridicamente responsabile dell'uso del bene pubblico da parte della collettivita', spettera' ad essa anche determinare e percepire il relativo canone. Ne' varrebbe al riguardo il rilievo (lo osserviamo fin d'ora a prevenire eventuali eccezioni avversarie) che, appartenendo il fabbricato di Cala Genovesi al demanio marittimo statale, il diritto statale di proprieta' sul bene (non contenstato dalla regione) comporti di per se', necessariamente, che solo allo Stato possa spettare la competenza a determinare il canone ed a percepirlo; e neppure varrebbe richiamare al riguardo il fatto che talvolta codesta ecc.ma Corte abbia ritenuto che vi sia coincidenza fra la titolarita' del diritto di proprieta' su di un bene e la competenza a percepire il canone di concessione del bene stesso (v. sent. n. 133/1986). In realta', nel particolare caso delle concessioni di pesca come quella in questione, neanche in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si potrebbe ritenere che l'appartenenza del bene al demanio marittimo dello Stato comporti necessariamente la esclusiva competenza dello Stato stesso alla determinazione e riscossione del canone. Ed infatti, la coincidenza soggettiva fra titolarita' del bene e la titolarita' del canone e' stata affermata da codesta ecc.ma Corte limitatamente alle concessioni il cui oggetto si identifica con il conferimento dell'uso del bene stesso (v. infatti, oltre a sent. n. 133/1986 cit., anche sent. n. 152/1971). E' soltanto per casi di questo genere, infatti, che si e' ritenuto anche in dottrina che, trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, solo lo Stato puo' concedere ad un soggetto un diritto di "uso speciale" del bene stesso, determinarne il canone e percepirlo. Ma lo stesso non puo' dirsi quando - come e' appunto nel particolare caso in questione - l'oggetto della concessione, anziche' risolversi nell'uso speciale del bene demaniale, lo trascende, essendo piuttosto costituito dalla regolazione ed organizzazione dell'attivita' svolta dal concessionario. Nel qual caso sia la competenza ad adottare il provvedimento concessorio, sia quella a determinare il canone ed a percepirlo, non spetta all'ente che ha la titolarita' del bene sul (o nel) quale l'attivita' viene svolta, ma invece spetta all'ente che e' titolare delle funzioni incidenti sulla attivita' svolta dal concessionario. Nel caso in questione, dunque, trattandosi di una concessione a fini di pesca in cui l'uso del bene demaniale e' un aspetto secondario e strumentale rispetto all'attivita' di pesca, la competenza a rilasciarla non spetta allo Stato, in quanto proprietario dell'area su cui l'attivita' di pesca viene svolta, ma spetta invece alla regione ricorrente, in quanto titolare esclusiva della competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca; e lo stesso vale anche per la competenza a determinare il canone ed a percepirlo. Proprio questo, infatti e' il significato e la ragion d'essere della norma d'attuazione stabilita dal gia' ricordato art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965.