Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna,  in persona del
 presidente della giunta regionale pro-tempore  on.le  dott.  Federico
 Palomba,  giusta  deliberazione della giunta regionale del 18 ottobre
 1994, n. 30/2 rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine
 del presente atto - dal prof.  avv. Sergio Panunzio,  presso  il  cui
 studio  e'  elettivamente  domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3;
 contro la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente  del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza
 in relazione alla nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del
 territorio - Direzione compartimentale del territorio per la Sardegna
 - Sezione staccata di Nuoro, del 26 agosto 1994 (prot. n. 1240 rep. 3
 dem.), con la quale  si  invita  la  Cooperativa  pescatori  Tortoli'
 S.r.l.  a  corrispondere presso l'ufficio del registro di Lanusei gli
 importi dovuti  a  titolo  di  canone  per  la  concessione  relativa
 all'utilizzo   di   un   fabbricato   demaniale   sito  in  localita'
 Arbatax-Cala Genovesi, del comune di Tortoli'.
                               F A T T O
    1. - La regione  Sardegna,  in  base  all'art.  3,  lett.  i),  ed
 all'art.  6  dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio
 1948, n. 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in
 materia  di   pesca.   Tali   competenze   sono   nella   sua   piena
 disponibilita',  anche  a  seguito della intervenuta emanazione delle
 relative norme d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R.  19
 maggio  1950, n. 327; artt. 1 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1965,
 n. 1627; art. 1 del d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669.
    Ai  fini  del  presente  ricorso  assume  particolare  rilievo  la
 disciplina   stabilita   dal   citato  d.P.R.  n.  1627/1965  ("norme
 d'attuazione dello statuto speciale per la  Sardegna  in  materia  di
 pesca  e  saline  sul  demanio  marittimo  e nel mare territoriale").
 Questo, all'art. 1, stabilisce che sono trasferite alla regione tutte
 le   "funzioni   amministrative   dell'autorita'   marittima  statale
 concernenti  la  regolamentazione  della  pesca,  i  divieti   e   le
 autorizzazioni  in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza,
 i permessi per il versamento nelle  acque  dei  rifiuti  industriali,
 nonche'  quelle  concernenti  le  saline,  relativamente  al  demanio
 marittimo ed al mare territoriale". Il successivo art. 2 aggiunge poi
 che, in particolare "I provvedimenti concernenti  le  concessioni  di
 pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel
 mare  territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale", sia
 pure "previo parere favorevole  della  competente  autorita'  statale
 sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso".
    In  relazione a quanto esposto, va particolarmente sottolineato il
 fatto che, in base alle norme statutarie e d'attuazione,  la  regione
 e'  competente  anche  in  ordine  ai  provvedimenti  di  concessione
 concernenti la pesca, e  cio'  indipendentemente  dal  fatto  che  la
 pesca,  e  le attivita' ad essa connesse, vengano svolte, nelle acque
 interne od invece  nel  mare  territoriale,  o  che  esse  comportino
 utilizzazione  del  demanio  marittimo  anche  se  questo  appartiene
 esclusivamente allo Stato (art. 14, primo comma, dello  statuto).  In
 quest'ultimo   caso,   dunque,  vi  e'  separazione  fra  l'ente  cui
 appartiene il bene (lo  Stato,  titolare  del  demanio  marittimo)  e
 l'ente  titolare  dei  poteri  concessori relativi al bene stesso (la
 regione). Separazione che si spiega  proprio  perche'  si  tratta  di
 concessioni  il cui oggetto precipuo non e' l'uso o l'amministrazione
 del bene demaniale in se', ma piuttosto una attivita'  (come  appunto
 la pesca) che e' oggetto della funzione amministrativa della regione.
 Tutto  cio', del resto, conformemente ad un risalente insegnamento di
 codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina  della  pesca,  e  le
 finalita'  che  di  quella  disciplina  sono  proprie,  sono estranee
 all'uso del bene, eventualmente appartenente al demanio statale,  nel
 quale  la  pesca e le attivita' connesse vengono esercitate (sent. n.
 23/1957); e quindi spetta alla regione Sardegna, e non allo Stato, il
 potere  di  accordare  le  concessioni  di  pesca  anche   in   acque
 territoriali e nel demanio marittimo (sentenza n. 164/1963).
    2.  -  Cio'  premesso,  e' recentemente pervenuta (per conoscenza)
 alla regione Sardegna la nota  indicata  in  epigrafe  del  Ministero
 delle  Finanze  -  direzione  compartimentale  del  territorio per la
 Sardegna - sezione staccata di Nuoro del 26  agosto  1994  (prot.  n.
 1240  rep.  3  dem),  indirizzata  alla cooperativa pescatori Tortoli
 S.r.l. Con tale nota - che richiama una precedente nota del 28  marzo
 1994 (prot. 406) e le conseguenti determinazioni della capitaneria di
 porto di Cagliari - si invita la suddetta cooperativa a corrispondere
 allo  Stato,  presso  l'ufficio  del registro di Lanusei, gli importi
 determinati dalla stessa amministrazione statale  e  dovuti  per  gli
 anni 1992 e 1993 (pari a complessive L. 1.228.000) per l'utilizzo del
 fabbricato  demaniale  marittimo  di  mq  80  sito  in localita' Cala
 Genovesi, Arbatax, del comune di Tortoli.
    La nota suddetta si riferisce, invero, ad un fabbricato  demaniale
 la cui concessione alla cooperativa pescatori Tortoli, gia' assentita
 con  decreto  dell'assessore regionale per la difesa dell'ambiente n.
 57 del 31 marzo 1980,  e'  stata  poi  prorogata  dalla  regione  con
 successivi  decreti  assessorali  fino  all'ultimo che e' del 1 marzo
 1993 ed ha prorogato la concessione fino al 31 dicembre 1994.
    Si  tratta  di  un  fabbricato che viene utilizzato come centro di
 raccolta di prodotti ittici dai soci della  cooperativa  alla  quale,
 con  gli  stessi  provvedimenti  regionali  di  cui  sopra,  e' stato
 concesso il compendio ittico di "Tortoli" ed aree adiacenti.
    La nota ministeriale succitata, del 26 agosto  1994,  e'  pertanto
 lesiva  delle  attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione
 autonoma Sardegna,  che  quindi  con  il  presente  atto  solleva  in
 relazione   ad  essa  (nonche',  per  quanto  possa  occorrere,  alle
 determinazioni della capitaneria di porto di Cagliari circa la misura
 del canone, non  conosciute  ma  in  essa  richiamate)  conflitto  di
 attribuzioni e la si impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 3 e
 6  dello  statuto  speciale  per la Sardegna (legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 e 2
 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627).
    1. - Osserviamo preliminarmente - a prevenire eventuali  eccezioni
 -  che  non  possono nutrirsi dubbi circa la piena ammissibilita' del
 presente ricorso in relazione al suo oggetto. Questo, infatti, non e'
 costituito da una controversia in ordine  all'appartenenza  del  bene
 (il  fabbricato  demaniale  marittimo  di  mq  80  in  localita' Cala
 Genovesi e l'area su cui insiste) cui si riferiscono gli atti statali
 che hanno determinato il presente  conflitto.  La  contestazione  non
 consiste  in  una  vindicatio  rei  avente  ad oggetto il bene di cui
 sopra.
    Incontestata dunque - anche in relazione all'art. 14 dello statuto
 sardo - l'appartenenza al demanio marittimo statale dell'area  e  del
 fabbricato  di  Cala Genovesi concesso alla cooperativa dei pescatori
 di Tortoli, oggetto proprio del  presente  conflitto  e'  invece  una
 questione di competenza.
    Invero,   in   discussione   non  sembrerebbe  essere  neppure  la
 competenza in ordine  alla  adozione  del  provvedimento  concessorio
 relativo  alle attivita' di pesca nel compendio ittico di Tortoli, ed
 in particolare alla utilizzazione del fabbricato  demaniale  sito  in
 Cala Genovesi. Al riguardo, infatti, la nota del 26 agosto 1994 (come
 pure la nota n. 406 del 28 marzo 1994 da essa citata) non contesta il
 fatto che quella concessione sia stata assentita dalla regione.
    Cio'  che  invece la nota ministeriale in questione afferma (dando
 origine al presente conflitto) e' la competenza dello Stato, anziche'
 della regione concedente, a determinare il canone ed a percepirlo.
    Ma  in  realta'  la  competenza  a  determinare  il  canone  ed  a
 percepirlo  consegue  proprio a quella stessa competenza ad assentire
 la concessione che, nel particolare  caso  in  questione  sembra  non
 essere  contestata  dallo  Stato. Una competenza che, in virtu' della
 disciplina costituzionale stabilita dallo  statuto  speciale  per  la
 Sardegna  (e  dalle  relative  norme  d'attuazione) e' riservata alla
 competenza esclusiva della regione ricorrente.
    Comunque, lo ripetiamo, la presente controversia ha per oggetto un
 problema di competenza. E pertanto,  tale  essendo  il  suo  oggetto,
 sarebbe  del  tutto  inconferente  richiamare  la  giurisprudenza  di
 codesta ecc.ma Corte (sent. n. 111/1976, e piu' recentemente sent. n.
 309/1993) la quale ha affermato che esula dalla materia dei conflitti
 di attribuzione fra Stato e regioni la vindicatio rei da parte di uno
 di detti enti nei confronti dell'altro.
    2.   -  Cio'  premesso,  veniamo  alla  lesione  della  competenza
 regionale prodotta dall'atto impugnato.
    Questo - come gia' si e' detto -  sembrerebbe  non  contestare  la
 competenza  regionale  ad  assentire la concessione, ma solo quella a
 determinare e percepire il canone. Tuttavia, nella  illustrazione  ed
 argomentazione  del  presente  ricorso conviene partire proprio dalla
 competenza  ad  assentire  la   concessione:   sia   perche'   questa
 costituisce  il  normale  presupposto  delle  altre;  sia  perche' la
 competenza regionale ad assentire concessioni  relative  a  beni  del
 demanio  marittimo simili a quella di Cala Genovesi e' stata in altre
 occasioni contestata dallo Stato, ed al riguardo e' pendente  innanzi
 a codesta ecc.ma Corte un altro ricorso per conflitto di attribuzioni
 (si  tratta  del  ricorso notificato dalla stessa regione Sardegna in
 data 26 agosto 1994 e recante il n. 31/1994 del  registro  conflitti:
 si  segnala  la  opportunita'  di  riunirlo  al  presente ricorso per
 discuterli insieme nella stessa udienza).
    Il fabbricato demaniale marittimo di Cala Genovesi  rientra  nella
 concessione  regionale di pesca, a favore della cooperativa pescatori
 Tortoli, avente ad oggetto l'intero "compendio ittico di  Tortoli  ed
 aree   adiacenti".   Si   tratta  di  una  concessione  che  concerne
 direttamente quella attivita' di pesca (ricordiamo che il  fabbricato
 in  questione  e'  il centro di raccolta dei prodotti ittici dei soci
 della cooperativa) che e' di competenza esclusiva  della  regione  ai
 sensi dell'art. 3, lett. i), dello statuto. Competenza nella quale le
 norme  d'attuazione  dello statuto espressamente ricomprendono - come
 gia'  si  e'  ricordato  -  tutte  le  funzioni  amministrative  gia'
 dell'autorita'   marittima   statale   concernenti   in   genere  "la
 regolamentazione della pesca .. relativamente al demanio marittimo ed
 al mare territoriale", ivi comprese, in particolare, "le concessioni"
 (art. 1 del d.P.R. n. 1627/1965).
    Vi e', poi anche un'altra norma  d'attuazione  dello  statuto  che
 inequivocabilmente attribuisce alla regione Sardegna la competenza ad
 assentire la concessione in questione.
    Si  tratta  dell'art.  2  del  gia' citato d.P.R. n. 1627/1965, il
 quale - come gia' si e' ricordato - stabilisce che  "I  provvedimenti
 concernenti  le  concessioni  di  pesca e di saline e l'esecuzione di
 opere sul demanio marittimo e nel  mare  territoriale  sono  adottati
 dall'amministrazione  regionale,  previo  parere  favorevole da parte
 della  competente  autorita'  statale  sulla  compatibilita'  con  le
 esigenze di pubblico uso".
    Quest'ultima  norma e' particolarmente importante non solo perche'
 conferma la competenza regionale  ad  assentire  la  concessione,  ma
 anche perche' mostra come in materia di siffatte concessioni di pesca
 sia  normale  la scissione fra la titolarita' del bene demaniale, che
 appartiene allo Stato, ed il  potere  di  adottare  il  provvedimento
 concessorio,  che spetta invece alla regione in quanto titolare della
 competenza in materia di pesca: cioe' dell'attivita' che  costituisce
 l'oggetto  fondamentale della concessione e rispetto alla quale (come
 meglio si dira' fra poco) il bene demaniale e  la  sua  utilizzazione
 hanno una funzione accessoria e strumentale.
    Peraltro  tale  norma  d'attuazione,  se  da'  prevalenza - per il
 motivo ora detto  -  al  ruolo  ed  alla  competenza  della  regione,
 riconosce  pero'  un  ruolo  rilevante  anche  allo  Stato, in quanto
 proprietario del bene: ruolo che pero' non e' quello di  adottare  il
 provvedimento   concessorio,   ma  solo  quello  di  dare  un  parere
 favorevole in ordine alla adozione del provvedimento stesso da  parte
 della amministrazione regionale competente.
    3. - Quanto si e' detto circa la (non contestata) competenza della
 regione  ad assentire la concessione relativa al fabbricato demaniale
 di Cala Genovesi dovrebbe  gia'  di  per  se'  essere  sufficiente  a
 dimostrare  che spetta alla regione anche la competenza a determinare
 il canone della concessione ed a percepirlo.
    Se,  come  e'  indubbio,  spetta  alla  regione  di  assentire  la
 concessione,  ad  essa  spetta  anche  di  determinare il canone e di
 percepirlo; se e' la regione il soggetto giuridicamente  responsabile
 dell'uso del bene pubblico da parte della collettivita', spettera' ad
 essa  anche  determinare e percepire il relativo canone. Ne' varrebbe
 al riguardo il rilievo (lo osserviamo fin d'ora a prevenire eventuali
 eccezioni  avversarie)  che,  appartenendo  il  fabbricato  di   Cala
 Genovesi   al  demanio  marittimo  statale,  il  diritto  statale  di
 proprieta' sul bene (non contenstato dalla regione) comporti  di  per
 se',   necessariamente,   che  solo  allo  Stato  possa  spettare  la
 competenza a  determinare  il  canone  ed  a  percepirlo;  e  neppure
 varrebbe  richiamare al riguardo il fatto che talvolta codesta ecc.ma
 Corte abbia ritenuto che vi sia coincidenza fra  la  titolarita'  del
 diritto  di  proprieta'  su di un bene e la competenza a percepire il
 canone di concessione del bene stesso (v. sent. n. 133/1986).
    In realta', nel particolare caso delle concessioni di  pesca  come
 quella  in  questione,  neanche  in  base ai principi affermati dalla
 giurisprudenza di codesta  ecc.ma  Corte  si  potrebbe  ritenere  che
 l'appartenenza  del  bene  al  demanio marittimo dello Stato comporti
 necessariamente la  esclusiva  competenza  dello  Stato  stesso  alla
 determinazione  e  riscossione del canone. Ed infatti, la coincidenza
 soggettiva fra titolarita' del bene e la titolarita'  del  canone  e'
 stata   affermata   da   codesta   ecc.ma  Corte  limitatamente  alle
 concessioni il cui oggetto si identifica con il conferimento dell'uso
 del bene stesso (v. infatti, oltre a sent. n.  133/1986  cit.,  anche
 sent.  n.  152/1971). E' soltanto per casi di questo genere, infatti,
 che si e'  ritenuto  anche  in  dottrina  che,  trattandosi  di  beni
 appartenenti  al demanio dello Stato, solo lo Stato puo' concedere ad
 un  soggetto  un  diritto  di  "uso  speciale"   del   bene   stesso,
 determinarne il canone e percepirlo.
    Ma  lo  stesso  non  puo'  dirsi  quando  -  come  e'  appunto nel
 particolare caso in questione - l'oggetto della concessione, anziche'
 risolversi  nell'uso  speciale  del  bene  demaniale,  lo  trascende,
 essendo  piuttosto  costituito  dalla  regolazione  ed organizzazione
 dell'attivita' svolta  dal  concessionario.  Nel  qual  caso  sia  la
 competenza  ad  adottare  il  provvedimento concessorio, sia quella a
 determinare il canone ed a percepirlo, non spetta all'ente che ha  la
 titolarita'  del  bene sul (o nel) quale l'attivita' viene svolta, ma
 invece spetta all'ente che e' titolare delle funzioni incidenti sulla
 attivita' svolta dal concessionario.
    Nel caso in questione, dunque, trattandosi di  una  concessione  a
 fini  di  pesca  in  cui  l'uso  del  bene  demaniale  e'  un aspetto
 secondario  e  strumentale  rispetto  all'attivita'  di   pesca,   la
 competenza   a   rilasciarla   non   spetta  allo  Stato,  in  quanto
 proprietario dell'area su cui l'attivita' di pesca viene  svolta,  ma
 spetta  invece  alla regione ricorrente, in quanto titolare esclusiva
 della competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca; e
 lo stesso vale anche per la competenza a determinare il canone  ed  a
 percepirlo.  Proprio  questo,  infatti  e' il significato e la ragion
 d'essere della norma d'attuazione stabilita dal gia' ricordato art. 2
 del d.P.R. n. 1627/1965.