ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Rinaldo Ripa contro l'Ufficio Imposte Dirette di Rimini, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il silenzio-rifiuto in ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta Irpef sulla liquidazione della indennita' premio di servizio Inadel, corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della indennita' di buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza del 6 aprile 1984, pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994 (R.O. n. 131 del 1994), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono ad identico trattamento tributario l'indennita' di anzianita' e quelle di previdenza in quanto redditi soggetti a tassazione separata; che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme violerebbero l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata "le indennita' spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato", si riferirebbe alle sole che traggono origine direttamente da detto rapporto - in particolare, alla indennita' di anzianita' - le quali, avendo natura di retribuzione differita, si diversificano rispetto alla indennita' di buonuscita e alla indennita' premio di servizio, che hanno funzione previdenziale; che per le stesse ragioni il collegio remittente ravvisa altresi' nella normativa impugnata un contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'assoggettamento ad identico trattamento tributario di due tipi di indennita' aventi natura e funzioni differenti; Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, e' intervenuta la legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), che ha modificato la regolamentazione della materia, introducendo un nuovo meccanismo di tassazione delle indennita' di fine rapporto, cui e' stato dato dal legislatore effetto retroattivo; che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione alla stregua dello ius superveniens.