ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, quinto
 comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498  (Interventi  urgenti  in
 materia  di  finanza  pubblica),  promosso con ordinanza emessa il 13
 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul
 ricorso proposto da Filippone  Vincenzo  contro  il  Ministero  delle
 Poste  e  Telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 307 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che Vincenzo  Filippone,  orfano  di  guerra,  dipendente
 dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ha chiesto, con
 ricorso  diretto al Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
 la declaratoria del diritto a fruire  del  beneficio  dell'anzianita'
 convenzionale, attribuito agli ex combattenti e categorie equiparate,
 dall'art.  1  della  legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
 dipendenti civili dello Stato  ed  enti  pubblici  ex  combattenti  e
 assimilati),   nonche'   il   computo   di   detta  anzianita'  nella
 determinazione  della  retribuzione,  ricostruita   sulla   base   di
 disposizioni  di  carattere  generale,  quali  quelle contenute negli
 accordi nazionali di lavoro;
     che,  nella  specie,  non  trovava  rispondenza  il  divieto   di
 applicazione  per  piu'  di  una volta dei benefici combattentistici,
 stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n.  824  (Norme  di
 attuazione,  modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970,
 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
 pubblici  ex  combattenti  ed  assimilati),   circoscritto   soltanto
 all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;
      che,  successivamente  alla proposizione dei ricorsi, e' entrata
 in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498  (Interventi  urgenti  in
 materia  di  finanza  pubblica)  la  quale,  all'art.  4, comma 5, ha
 stabilito non doversi procedere - in sede di successiva ricostruzione
 economica prevista da disposizioni di carattere generale - al computo
 delle maggiori anzianita' di cui alla legge n. 336 del 1970,  con  il
 conseguente  riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti gia'
 in godimento;
      che il TAR della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' di detta  norma,
 in quanto - se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della
 legge n. 498 del 1992 - il ricorso andrebbe accolto in ossequio a una
 concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa;
      che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianita' di servizio
 attribuita  agli  ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge
 n. 336  del  1970  non  differirebbe  dall'anzianita'  derivante  dal
 servizio  effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche
 nel computo delle retribuzioni da rideterminare  in  forza  di  nuovi
 accordi nazionali di lavoro;
      che  la  norma  sarebbe  in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
 Costituzione,  perche'   avrebbe   determinato   una   ingiustificata
 disparita'  di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa
 condizione di ex  combattenti  (e  categorie  equiparate),  essendosi
 accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio;
      che  la  denunciata  disparita'  non  potrebbe  dirsi sanata per
 effetto della  disposizione  che  stabilisce  il  riassorbimento  dei
 maggiori  trattamenti  in godimento da parte di taluni, atteso che la
 situazione  di   eguaglianza   potrebbe   ristabilirsi,   non   senza
 incertezze, in un arco di tempo ampio e consistente;
      che  la  sostituzione  del legislatore all'interprete attraverso
 l'emanazione di una norma simulata come interpretativa, ma in realta'
 abrogativa  con  efficacia  retroattiva,  sarebbe  viziata,   perche'
 interferirebbe  nell'esercizio  delle  funzioni attribuite a un altro
 potere  costituzionale  tanto  da  poter  configurare  uno  sviamento
 strumentale della funzione legislativa;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per la manifesta infondatezza.
    Considerato  che  la  Corte  ha  gia'  dichiarato  non  fondata la
 questione, con la sentenza n. 153 del 1994, manifestamente  infondata
 con  l'ordinanza  n. 299 del 1994, e manifestamente inammissibile con
 l'ordinaza n. 351 del 1994;
      che, non risultano nuovi profili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.