IL PRETORE
   A scioglimento della riserva, ritenuto che l'art. 11 punto 25 della
 legge  24  dicembre 1993, n. 537, pur espressamente qualificata quale
 norma  interpretativa,  ha,  in  realta',  carattere   oggettivamente
 innovativo  della disciplina previgente laddove ripristina de jure il
 rapporto di obbligazione contributiva  Inpal  a  carico  di  tutti  i
 veterinari,  cosi'  facendo venir meno la facolta', gia' riconosciuta
 ai veterinari lavoratori subordinati,  di  conservare  la  iscrizione
 all'albo professionale indipendentemente dalla iscrizione all'Enpav;
    Ritenuto   che  la  predetta  disposizione,  nel  momento  in  cui
 attraverso  la   formale   qualificazione   in   termini   di   norma
 interpretativa,  (pur  trattandosi,  invece,  di norma innovativa con
 effetto retroattivo) e' oggettivamente tale da  eludere  il  naturale
 limite  di  irretrattivita'  delle  norme che siano incisive in senso
 modificativo a carico di rapporti giuridici gia' perfezionati con  la
 definitiva  produzione  degli  effetti  tipici (nella specie, la gia'
 esercitata e consumata facolta', in capo ai veterinari dipendenti, di
 optare per il regime contributivo proprio dei  dipendenti,  salva  la
 iscrizione   all'albo   professionale,   con  conseguente  produzione
 definitiva degli effetti di tale opzione);
    Ritenuto, dunque, che  la  alterazione  retroattiva  del  predetto
 assetto  giuridico-economico  gia'  instauratosi  con  la  definitiva
 produzione degli effetti tipici della opzione consentita  del  regime
 previgente  e'  contraria  al principio di intangibilita' retroattiva
 delle posizioni giuridiche acquisite in forza di fatti generatori  di
 diritto  gia'  consumatisi  nella  forma tipica prevista dalla legge,
 fermo restando che il predetto principio di intangibilita', nel senso
 sopra considerato, va inquadrato nell'ottica dei generali  valori  di
 equita'  e razionalita' della legge, sottesi ai fondamentali principi
 di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;