ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di Trento nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilita' delle minori S.R. e S.R., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 prima serie speciale dell'anno 1994. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel corso del procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilita' di due minori, il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994 (R.O. n. 421 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e suc- cessive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario); che, secondo l'ordinanza di rimessione, le norme impugnate, determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale per i minorenni senza prevedere alcun meccanismo risolutore in caso di parita' di voti, non consentirebbero (al di fuori dell'ambito di competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sulla richiesta di giustizia avanzata, in contrasto con l'art. 24, in connessione con il diritto ad una sollecita risposta giudiziale (art. 97), con il principio di eguaglianza (art. 3) e con la particolare tutela dei diritti del minore e della famiglia (artt. 29, 30 secondo comma, 31); che il giudice a quo ripercorre l'iter argomentativo dell'identica questione di costituzionalita' sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ord. 27 febbraio 1984, (R. O. n. 826 del 1984) e, richiamando la decisione di manifesta inammissibilita' della Corte (Ord. n. 590 del 1988), ripropone l'eccezione in considerazione: a) di "un'ambiguita' interpretativa" che sarebbe desumibile da tale decisione della Corte, nella parte in cui si afferma che all'organo giurisdizionale e' consentito di autodeterminare il proprio modus operandi; b) della lunga inerzia del legislatore la quale potrebbe indurre la Corte a rivedere il precedente orientamento; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile. Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha gia' dichiarato l'identica questione manifestamente inammissibile, ponendo a fondamento della decisione la riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione e precisando, altresi', che e' propria del legislatore non solo la scelta "tra diverse forme di composizione" dell'organo giurisdizionale (orientamento di recente riaffermato con la sent. n. 10 del 1994), ma anche "tra i vari possibili meccanismi di votazione"; che l'esistenza di una insindacabile discrezionalita' legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, pur con il rilievo che le possibili disfunzioni riconducibili alla composizione paritaria del collegio - illustrate nell'ordinanza di remissione - rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento del legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.