ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20
 luglio  1934,  n.  1404  e  successive  modificazioni  (Istituzione e
 funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del  R.D.
 30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento  Giudiziario),  promosso con
 ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Tribunale per i  minorenni  di
 Trento nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato
 di  adottabilita'  delle  minori  S.R. e S.R., iscritta al n. 421 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 29 prima serie speciale dell'anno 1994.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto   che  nel  corso  del  procedimento  avente  ad  oggetto
 l'opposizione avverso il decreto con il quale era stato dichiarato lo
 stato di adottabilita' di due minori, il Tribunale per i minorenni di
 Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994 (R.O. n. 421 del  1994),  ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma,
 31   e   97   della   Costituzione,   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e  suc-
 cessive  modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per
 i minorenni)  e  dell'art.  50  del  R.D.  30  gennaio  1941,  n.  12
 (Ordinamento Giudiziario);
      che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  le norme impugnate,
 determinando in numero pari i componenti del collegio  del  Tribunale
 per  i  minorenni senza prevedere alcun meccanismo risolutore in caso
 di parita' di voti, non consentirebbero (al di fuori  dell'ambito  di
 competenza  penale)  di pervenire ad alcuna decisione sulla richiesta
 di giustizia avanzata, in contrasto con l'art. 24, in connessione con
 il diritto ad una sollecita risposta giudiziale  (art.  97),  con  il
 principio  di  eguaglianza  (art.  3) e con la particolare tutela dei
 diritti del minore e della famiglia (artt. 29, 30 secondo comma, 31);
      che  il  giudice   a   quo   ripercorre   l'iter   argomentativo
 dell'identica  questione di costituzionalita' sollevata dal Tribunale
 per i minorenni di Torino con l'ord. 27 febbraio 1984, (R. O. n.  826
 del  1984)  e, richiamando la decisione di manifesta inammissibilita'
 della  Corte  (Ord.  n.  590  del  1988),  ripropone  l'eccezione  in
 considerazione:  a)  di  "un'ambiguita'  interpretativa"  che sarebbe
 desumibile da tale decisione della  Corte,  nella  parte  in  cui  si
 afferma    che    all'organo   giurisdizionale   e'   consentito   di
 autodeterminare il proprio modus operandi; b) della lunga inerzia del
 legislatore  la  quale  potrebbe  indurre  la  Corte  a  rivedere  il
 precedente orientamento;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, per chiedere che la  questione  sia  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Considerato  che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'identica  questione  manifestamente  inammissibile,
 ponendo  a  fondamento  della  decisione  la  riserva  di  legge  sul
 funzionamento degli  organi  giurisdizionali  sancita  dall'art.  108
 della  Costituzione  e  precisando,  altresi',  che  e'  propria  del
 legislatore non solo la scelta "tra diverse  forme  di  composizione"
 dell'organo  giurisdizionale (orientamento di recente riaffermato con
 la sent. n. 10 del 1994), ma anche "tra i vari  possibili  meccanismi
 di votazione";
      che    l'esistenza   di   una   insindacabile   discrezionalita'
 legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio,  pur
 con  il  rilievo  che  le  possibili  disfunzioni  riconducibili alla
 composizione paritaria del collegio -  illustrate  nell'ordinanza  di
 remissione - rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento
 del legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.