Ricorso del presidente della regione  siciliana  pro-tempore  on.le
 prof.  Francesco  Martino,  autorizzato a ricorrere con deliberazione
 della giunta regionale n. 474 del 3 novembre  1994,  rappresentato  e
 difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Francesco
 Castaldi e Francesco Torre giusta procura in margine al presente atto
 ed  elettivamente  domiciliato  a  Roma nella sede dell'ufficio della
 stessa regione, via Marghera, 36, contro il Presidente del  Consiglio
 dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica a Roma presso gli
 uffici  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e
 difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la  risoluzione  del
 conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato
 per  effetto della nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994 n.
 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui e' stata  respinta
 la  richiesta  della  regione  di  voler  impartire idonee istruzioni
 all'A.C.I.  perche'  fossero versati nelle casse regionali a far data
 dal 1 gennaio 1993 i proventi  della  riscossione  in  Sicilia  della
 sovrattassa  annuale  per  autovetture  ed  autoveicoli  azionati con
 motore diesel, istituita con l'art. 8 del d.l. 8  ottobre  1976,  n.
 691,  convertito  in  legge  30  novembre 1976, n. 786, nonche' della
 tassa speciale per autovetture ed autoveicoli  alimentati  a  gas  di
 petrolio  liquefatti  o  a  gas  metano, istituita con l'art. 2 della
 legge 21 luglio 1984, n. 362.
                               F A T T O
    La  richiesta  dell'assessorato  regionale  bilancio  e   finanze,
 formulata  con  nota  29  aprile 1993, n. 297363 e sollecitata con la
 "nota ultima  22  giugno  1944,  n.  2/F  299005",  citata  nell'atto
 impugnato,  traeva  spunto  dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che,
 nell'attribuire  (art.  23)  alle  regioni  a  statuto  ordinario  la
 sovrattassa  e  la tassa speciale di cui sopra oltre all'intera tassa
 automobilistica, rende manifesto che i  relativi  proventi  non  sono
 diretti  a  soddisfare  particolari finalita' di esclusiva competenza
 statale.
    Ma a tale indiscutibile argomento il Ministero ha replicato che le
 norme in materia di sovrattassa diesel e di tassa speciale sul g.p.l.
 o gas metano per uso di autotrazione, in mancanza di declaratoria  di
 illegittimita'   costituzionale   ad   opera   di  codesta  Corte  su
 impugnativa della regione siciliana "devono  essere  applicate  nella
 loro interezza da parte dell'amministrazione".
    Ne'  vi  sarebbe alcuna contraddittorieta' tra l'attribuzione alle
 regioni a  statuto  ordinario  dei  proventi  di  dette  tasse  e  la
 permanenza  della  loro  sottrazione alle regioni a statuto speciale,
 trattandosi di una libera scelta del legislatore  nazionale  che  non
 puo' essere contraddetta se non dalle decisioni di codesta Corte.
    Il  Ministero  sottolinea  infine  che la riserva all'erario delle
 tasse oggetto della richiesta  avanzata  dalla  regione  siciliana  e
 operante anche nelle altre regioni a statuto speciale e che in queste
 ultime   l'intera   disciplina  delle  tasse  automobilistiche  e  di
 competenza statale.
    La  suindicata  nota  ministeriale,  palesemente  invasiva   delle
 attribuzioni  della  regione  ricorrente  in  subiecta materia, viene
 censurata per le seguenti ragioni di
                             D I R I T T O
    Violazione dell'art. 36 dello  statuto  siciliano  e  dell'art.  2
 delle  norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26
 luglio 1965, n. 1074.
    Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello
 statuto siciliano in materia finanziaria,  approvate  col  d.P.R.  26
 luglio  1965,  n.  1074 - che concorrono ad integrare il parametro di
 costituzionalita'  insito   nell'art.   36   dello   statuto   (Corte
 costituzionale,  sentenza  25  maggio  1990,  n. 260) - spettano alla
 regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali  riscosse  nel
 suo  territorio,  eccettuate quelle "il cui gettito sia destinato con
 apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti   a   soddisfare
 particolari   finalita'   contingenti   o  continuative  dello  Stato
 specificate nelle leggi medesime".
    Due sono quindi  i  requisiti  per  la  (eccezionale)  riserva  al
 bilancio  dello  Stato  delle  nuove  entrate tributarie riscosse nel
 territorio della regione: a) che il  nuovo  provento  sia  diretto  a
 soddisfare   particolari  finalita';  b)  che  tali  finalita'  siano
 direttamente specificate nella legge istitutiva della nuova entrata.
    Nella  specie  non solo non ricorre il secondo elemento, attesa la
 pacifica mancanza  nelle  citate  disposizioni  di  una  clausola  di
 destinazione  dei relativi proventi al soddisfacimento di particolari
 finalita'  statali,  ma  non  si  riscontra  addirittura  il   primo,
 sostanziale  estremo  dell'esistenza  stessa  di  tali  finalita'. Ed
 invero, dai lavori preparatori sia della legge 30 novembre  1976,  n.
 786, di conversione del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, sia della legge
 21  luglio  1984,  n.  362, emerge il carattere ordinario delle nuove
 entrate fiscali, non qualificabili come imposte di  scopo,  correlate
 come  sono  alla generica esigenza di modificare il regime fiscale di
 taluni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
    Appare quindi francamente fragile l'argomentazione  del  Ministero
 sulla   pretesa  volonta'  del  legislatore  nazionale  di  devolvere
 interamente allo Stato le nuove entrate di cui trattasi,  desunta  da
 una  interpretazione  meramente  letterale dell'espressione "a favore
 dello Stato", contenuta in entrambe le norme istitutive dei  tributi.
 Si tratta infatti di una generica clausola devolutiva insufficiente a
 palesare  l'intento  di  una  attribuzione  esclusiva  all'erario. E'
 illuminante in proposito il raffronto con  l'art.  25,  primo  comma,
 della  legge 24 luglio 1961, n. 729, in cui si precisa appunto che la
 ivi prescritta addizionale  del  cinque  per  cento  sull'imposta  di
 circolazione   degli   autoveicoli  (esclusi  quelli  non  ammessi  a
 circolare sulle autostrade) "e' devoluta  integralmente  allo  Stato"
 (ovviamente  per  la  copertura  degli oneri finanziari connessi alla
 realizzazione  del  "piano   di   nuove   costruzioni   stradali   ed
 autostradali" oggetto della citata legge).
    L'assenza  negli  artt. 8 del d.l. n. 691/1976 e 2 della legge n.
 362/1984 di una analoga clausola devolutiva  allo  Stato  dell'intero
 gettito  dei  tributi  ivi  previsti,  compreso  quello  riscosso  in
 Sicilia,  rende  compatibili  tali  disposizioni   con   il   dettato
 statutario   sulla   spettanza   alla  regione  delle  nuove  entrate
 tributarie  in  genere.  E  comunque,  tra  le  due   interpretazioni
 possibili,  e'  preferibile  quella  piu'  conforme  al  parametro di
 costituzionalita'.   L'eccezione   del   Ministero   sulla    mancata
 impugnazione  in  via  principale delle suddette norme da parte della
 regione si appalesa dunque priva di pregio. Ne' la  tardivita'  della
 pretesa  della  ricorrente  puo'  pregiudicare sotto altro profilo il
 presente ricorso, dato che codesta Corte sin dal  1958  (sentenza  n.
 82)  ha tolto ogni rilievo all'istituto dell'acquiescenza nei giudizi
 per conflitti di attribuzione.
    In ogni modo, ove anche i citati artt. 8 del d.l. n. 691/1976 e 2
 della legge  n.  362/1984  fossero  interpretabili  nel  senso  della
 devoluzione integrale allo Stato delle nuove entrate tributarie, tali
 norme  non  potrebbero  sfuggire  ad  un  sindacato di illegittimita'
 costituzionale, in via incidentale, per  violazione  degli  artt.  36
 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1094/1965 sotto il riflesso
 che  la  clausola  devolutiva allo Stato dei relativi proventi non e'
 integrata dalla specificazione  delle  particolari  finalita'  a  cui
 questi  ultimi  sarebbero destinati, ritenuta imprescindibile secondo
 l'ormai consolidato  orientamento  di  codesta  Corte  (tra  le  piu'
 recenti,  sentenze  nn.  87/1987,  260/1990,  362  e  411  del 1993 e
 127/1994).