Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le prof. Francesco Martino, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 474 del 3 novembre 1994, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre giusta procura in margine al presente atto ed elettivamente domiciliato a Roma nella sede dell'ufficio della stessa regione, via Marghera, 36, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994 n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui e' stata respinta la richiesta della regione di voler impartire idonee istruzioni all'A.C.I. perche' fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993 i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362. F A T T O La richiesta dell'assessorato regionale bilancio e finanze, formulata con nota 29 aprile 1993, n. 297363 e sollecitata con la "nota ultima 22 giugno 1944, n. 2/F 299005", citata nell'atto impugnato, traeva spunto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, nell'attribuire (art. 23) alle regioni a statuto ordinario la sovrattassa e la tassa speciale di cui sopra oltre all'intera tassa automobilistica, rende manifesto che i relativi proventi non sono diretti a soddisfare particolari finalita' di esclusiva competenza statale. Ma a tale indiscutibile argomento il Ministero ha replicato che le norme in materia di sovrattassa diesel e di tassa speciale sul g.p.l. o gas metano per uso di autotrazione, in mancanza di declaratoria di illegittimita' costituzionale ad opera di codesta Corte su impugnativa della regione siciliana "devono essere applicate nella loro interezza da parte dell'amministrazione". Ne' vi sarebbe alcuna contraddittorieta' tra l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario dei proventi di dette tasse e la permanenza della loro sottrazione alle regioni a statuto speciale, trattandosi di una libera scelta del legislatore nazionale che non puo' essere contraddetta se non dalle decisioni di codesta Corte. Il Ministero sottolinea infine che la riserva all'erario delle tasse oggetto della richiesta avanzata dalla regione siciliana e operante anche nelle altre regioni a statuto speciale e che in queste ultime l'intera disciplina delle tasse automobilistiche e di competenza statale. La suindicata nota ministeriale, palesemente invasiva delle attribuzioni della regione ricorrente in subiecta materia, viene censurata per le seguenti ragioni di D I R I T T O Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalita' insito nell'art. 36 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 1990, n. 260) - spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, eccettuate quelle "il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Due sono quindi i requisiti per la (eccezionale) riserva al bilancio dello Stato delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della regione: a) che il nuovo provento sia diretto a soddisfare particolari finalita'; b) che tali finalita' siano direttamente specificate nella legge istitutiva della nuova entrata. Nella specie non solo non ricorre il secondo elemento, attesa la pacifica mancanza nelle citate disposizioni di una clausola di destinazione dei relativi proventi al soddisfacimento di particolari finalita' statali, ma non si riscontra addirittura il primo, sostanziale estremo dell'esistenza stessa di tali finalita'. Ed invero, dai lavori preparatori sia della legge 30 novembre 1976, n. 786, di conversione del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, sia della legge 21 luglio 1984, n. 362, emerge il carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili come imposte di scopo, correlate come sono alla generica esigenza di modificare il regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione. Appare quindi francamente fragile l'argomentazione del Ministero sulla pretesa volonta' del legislatore nazionale di devolvere interamente allo Stato le nuove entrate di cui trattasi, desunta da una interpretazione meramente letterale dell'espressione "a favore dello Stato", contenuta in entrambe le norme istitutive dei tributi. Si tratta infatti di una generica clausola devolutiva insufficiente a palesare l'intento di una attribuzione esclusiva all'erario. E' illuminante in proposito il raffronto con l'art. 25, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, in cui si precisa appunto che la ivi prescritta addizionale del cinque per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli (esclusi quelli non ammessi a circolare sulle autostrade) "e' devoluta integralmente allo Stato" (ovviamente per la copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del "piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali" oggetto della citata legge). L'assenza negli artt. 8 del d.l. n. 691/1976 e 2 della legge n. 362/1984 di una analoga clausola devolutiva allo Stato dell'intero gettito dei tributi ivi previsti, compreso quello riscosso in Sicilia, rende compatibili tali disposizioni con il dettato statutario sulla spettanza alla regione delle nuove entrate tributarie in genere. E comunque, tra le due interpretazioni possibili, e' preferibile quella piu' conforme al parametro di costituzionalita'. L'eccezione del Ministero sulla mancata impugnazione in via principale delle suddette norme da parte della regione si appalesa dunque priva di pregio. Ne' la tardivita' della pretesa della ricorrente puo' pregiudicare sotto altro profilo il presente ricorso, dato che codesta Corte sin dal 1958 (sentenza n. 82) ha tolto ogni rilievo all'istituto dell'acquiescenza nei giudizi per conflitti di attribuzione. In ogni modo, ove anche i citati artt. 8 del d.l. n. 691/1976 e 2 della legge n. 362/1984 fossero interpretabili nel senso della devoluzione integrale allo Stato delle nuove entrate tributarie, tali norme non potrebbero sfuggire ad un sindacato di illegittimita' costituzionale, in via incidentale, per violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1094/1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei relativi proventi non e' integrata dalla specificazione delle particolari finalita' a cui questi ultimi sarebbero destinati, ritenuta imprescindibile secondo l'ormai consolidato orientamento di codesta Corte (tra le piu' recenti, sentenze nn. 87/1987, 260/1990, 362 e 411 del 1993 e 127/1994).