LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sui sottoindicati appelli avverso pronunce, ove non diversamente specificato, della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, depositati nella segreteria delle sezioni riunite in s.g.: 1) n. 1390/SRA depositato il 3 dicembre 1992 dall'assemblea regionale siciliana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino, avverso ordinanza 27 ottobre 1992, n. 189/92; 2) n. 1516/SRA depositato il 21 ottobre 1993 dall'assemblea regionale siciliana, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fazio, avverso declaratoria di incompetenza resa dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale nelle camere di consiglio del 21 aprile e 12 maggio 1993 sulla istanza di sospensiva della richiamata ordinanza n. 189/92; 3) n. 900/SRA depositato il 28 luglio 1986 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 31 ottobre 1985, n. 1423 (appellato sig. Paesano Pietro); 4) n. 909/SRA depositato il 27 ottobre 1986 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 31 ottobre 1985, n. 1423 (appellato sig. Messina Francesco); 5) n. 1387/SRA depositato il 27 novembre 1992 dal sig. Basile Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Macri', avverso decisione 10 marzo 1992, n. 37/92; 6) n. 1345/SRA depositato il 25 giugno 1992 dal sig. Caldarone Teodoro, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Mattia per delega dell'avv. Luigi Manzi, avverso decisione 20 maggio 1992, n. 2/92; 7) n. 1289/SRA depositato il 26 marzo 1992 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 26 febbraio 1992, n. 31/92 (appellati signori Ferlisi Francesco e Falco Vincenzo); 8) n. 1433/SRA depositato il 2 aprile 1993 dal sig. Fazzuni Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Gaspare Lentini, avverso decisione 23 novembre 1992, n. 258/92; 9) n. 1556/SRA depositato l'11 dicembre 1993 dal sig. La Loggia Enrico ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Scardina, avverso decisione 4 novembre 1993, n. 103/93; 10) n. 1563/SRA depositato il 29 dicembre 1993 dal sig. Caltalbiano Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lupo, avverso decisione 4 ottobre 1993, n. 91/93; 11) n. 1564/SRA depositato il 30 dicembre 1993 dall'istituto regionale siciliano "Fernando Santi", rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Targia, avverso decisione 2 novembre 1993, n. 99/93; 12) n. 1227/SRA depositato il 23 ottobre 1991 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso la decisione 23 settembre 1991, n. 66/91 (appellati signori Marotta Francesco, Morisani Paolo e Marsala Francesco); 13) n. 1226/SRA depositato il 22 ottobre 1991 dal sig. Morisani Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fazio, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91; 14) n. 1232/SRA depositato il 2 novembre 1991 dal sig. Marsala Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pannuccio, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91; 15) n. 1244/SRA depositato il 30 novembre 1991 dal sig. Marotta Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati V. Grosso e A. Antonucci, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91; 16) n. 1424/SRA depositato il 20 marzo 1993 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 22 febbraio 1993, n. 22/93 (appellato Felici Salvatore); 17) n. 1427/SRA depositato il 29 marzo 1993 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 5 marzo 1993, n. 26/93 (appellati signori Lanaia Alfio, Boscarino Michele, Dell'Erba Giuseppe, Franco Vito e Sambataro Santo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti); 18) n. 1367/SRA depositato il 12 ottobre 1992 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 12 agosto 1992, n. 180/92 (appellato sig. Fanale Rosolino). I gravami: a) 1390/SRA e 1516/SRA; b) 900/SRA e 909/SRA; c) 1227/SRA, 1226/SRA, 1232/SRA e 1244/SRA; stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, vengono riuniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 del c.p.c.; Visti gli atti e documenti di causa. Uditi nella pubblica udienza dell'8 giugno 1994 il relatore consigliere dott. Michele Cuppone, gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino, per gli appalti rubricati in epigrafe sub nn. 1 e 2 (1390/SRA e 1516/SRA), Carmine Macri' per il gravame n. 1387/SRA, Salvatore Di Mattia per il gravame n. 1345/SRA, Giuseppe Fazio per il gravame 1226/SRA, nonche' il Pubblico Ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Lucio Todaro. Premesso che in ordine agli appelli specificati in epigrafe il procuratore generale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione delle adite Sezioni Riunite trattandosi di competenza demandata, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, alle istituite sezioni giurisdizionali centrali di appello; nella udienza pubblica dell'8 giugno 1994, puntualizzando quanto gia' allegato nell'atto introduttivo del giudizio depositato il 21 ottobre 1993, in ordine agli appelli nn. 1390/SRA e 1516/SRA (in epigrafe sub nn. 1 e 2), la difesa dell'assemblea regionale siciliana ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, del d.l. n. 453/1993, convertito con legge n. 19/1994, in relazione all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana in quanto appare del tutto obliterata la espressa disposizione secondo gli Organi giurisdizionali centrali debbono avere in Sicilia apposite sezioni per gli affari concernenti la regione; il pubblico ministero, con articolate argomentazioni, nella medesima udienza pubblica, ha conclusivamente aderito alla questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa, come sopra indicato. A tal riguardo ritiene il collegio che: a) la prospettata questione di costituzionalita' come sopra enunciata nei confronti dell'art. 1, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, in relazione all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana sia rilevante e non manifestamente infondata; b) oltre che per quanto attiene gli appelli nn. 1390/SRA e 1516/SRA, per i quali essa e' stata attivata dalla difesa, analoga questione debba essere promossa d'ufficio anche per gli altri gravami indicati in epigrafe. Trattasi, infatti, di fattispecie del tutto identiche attesoche' si verte sempre nelle ipotesi di giudizi pendenti innanzi alle sezioni riunite in sede giurisdizionale alla data del 1 gennaio 1993 ovvero ivi depositati successivamente al 10 marzo 1993, come rilevasi dalle date di deposito dei rispettivi atti introduttivi del giudizio sopra riportate. Considerato in punto di rilevanza: giova, intanto, premettere che il problema concerne i limiti della competenza delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e delle sezioni giurisdizionali centrali di appello a conoscere dei gravami presentati anteriormente alla conversione in legge del d.l. da ultimo ricordato (n. 453/1993) e nella vigenza dei precedenti decreti-legge che in materia si sono susseguiti (dd.-ll. 8 marzo 1993, n. 54; 15 maggio 1993, n. 143; 17 luglio 1993, n. 232; 14 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453); a tal riguardo, ritiene il collegio essere fuor di dubbio la competenza delle sezioni giurisdizionali centrali a decidere sui gravami avverso pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali depositati successivamente al 10 marzo 1993, data di entrata in vigore del primo dei decreti legge innanzi indicati (n. 54/1993) istitutivo del nuovo sistema giuridizionale, fatto salvo il breve periodo dal 9 al 16 maggio 1993 rimasto scoperto fra la cessazione degli effetti del d.l. n. 54/1993 e l'entrata in vigore del d.-l. n. 143/1993; per la individuazione del giudice competente a conoscere dei gravami avverso decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali pendenti avanti le sezioni riunite alla data del 1 gennaio 1993, per effetto delle protrazioni nel tempo della entrata in vigore dell'art. 5 del c.p.c. nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (da ultimo, 3 luglio 1994, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 105/1994), e' da rilevare che sono pienamente applicabili, in forza del pre vigente art. 5 del c.p.c., le modifiche normative afferenti la competenza intervenute con il d.l. 8 marzo 1993, n. 54, con il conseguente spostamento della competenza alle sezioni giurisdizionali centrali. Quanto sopra si ritiene anche in conformita' alla decisione 1/QM in data 9-22 marzo 1994 resa, al riguardo, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale sulla questione di massima sollevata dal procuratore generale in ordine al tema di cui trattasi; alla soluzione della questione afferente la competenza, come sopra individuata, consegue tuttavia la necessita' di indicare, ai sensi dell'art. 50 del c.p.c., il giudice innanzi al quale riassumere la causa, giudice che e' ben diverso a seconda dell'esito del giudizio di costituzionalita' che ne occupa. Considerato in punto di non manifesta infondatezza: l'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, prevede che gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione; in contrasto con la predetta norma di rango costituzionale, l'art. 1, quinto comma, del menzionato d.l. n. 453/1993, nel testo coordinato con la legge di conversione 1994 n. 19, nel prefigurare le nuove sezioni giurisdizionali centrali, ha omesso ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia con sede in quel territorio, cosi' come, peraltro, legislativamente disciplinato per la funzione di appello della giurisdizione amministrativa assolta dal consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale per la regione siciliana, con sede in Palermo.