IL PRETORE Stefano Bortolami e' oggi a giudizio con l'incriminazione di furto in concorso con tale Sante Chinello, all'epoca minorenne. L'unico elemento di errore a suo carico, per quanto emesso nell'istruttoria dibattimentale, sono le dichiarazioni rese dal Chinello. In particolare, il Chinello, individuato come possibile testimone del furto perche' visto nel luogo del medesimo poco prima del fatto, venne sentito a sommarie informazioni testimoniali. Poiche' riferi invece di essere proprio lui l'autore correttamente i carabinieri interruppero l'esame e lo sentirono successivamente, con la rituale presenza di un difensore. Anche in questa occasione il Chinello ammise il fatto chiamando in correita' Bortolami. Oggi, sentito al dibattimento nelle forme di cui all'art. 210 del c.p.p., si e' avvalso della facolta' di non rispondere. Il p.m. chiede l'acquisizione del verbale di interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria. La richiesta del p.m. non e' allo stato accoglibile. L'art. 513 del c.p.p., pur dopo le modifiche seguite alla sentenza n. 254 del 3 giugno 1992 dalla Corte costituzionale, non prevede la possibilita' di dare lettura dei verbali degli interrogatori, pur rituali, resi dai sottoposti alle indagini alla polizia giudiziaria. Ed il fatto che tale previsione sia invece espressamente data per i verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. ed al giudice non consente di affermare l'estensione della previsione, con interpretazione analogica. Il dato normativo che attualmente vede esclusa la possibilita' di dare lettura delle dichiarazioni rese dal sottoposto alle indagini alla polizia giudiziaria, alla rituale presenza di un difensore, appare allo stato privo di razionale giustificazione e frutto piu' di inadeguamento sistematico alle modifiche recate all'originario impianto strutturale del codice, che di consapevole e motivata discrezionale volonta' legislativa. Dopo le modifiche degli artt. 512 del c.p.p., 503, 3 e 5 c.p.p., infatti, le dichiarazioni ritualmente rese alla polizia giudiziaria hanno una loro utilizzabilita' dibattimentale; come noto nell'impianto originario, invece, nessuna utilizzabilita' era prevista per tali dichiarazioni. Non si comprende quale sia oggi, dopo che significative eccezioni sono state introdotte al sistema che guardava con potenziale disvalore all'attivita' di acquisizione di grave svolta dalla polizia giudiziaria (clamoroso era in tal senso l'originario disposto dell'art. 195 4 c.p.p., che addirittura non consentiva agli appartenenti alla polizia giudiziaria quanto consentito agli altri testimoni), la "ratio" dell'esclusione che qui si va a contestare. In particolare appare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, 109 e 112 della Costituzione, senza che il sacrificio sociale che sempre la perdita di prove in un processo comporta trovi giustificazione nel diritto di difesa. Ed invero, quando le dichiarazioni siano rese dall'indagato alla presenza del difensore, l'identita' dell'interrogante appare dato che non puo' essere determinante per giustificare disparita' di trattamento probatorio (alla luce specialmente, si ripete, delle modifiche intervenute nel frattempo). Il vigente dato normativo non consente di dare piena attuazione all'art. 109 della Costituzione (posto che il p.m. si vede contrastato nell'utilizzazione della polizia giudiziaria anche per atti "legittimi" ed addirittura necessari perche' il nuovo processo possa utilmente funzionare - il riferimento e' agli esami dell'indagato delegati, anch'essi pure esclusi dall'art. 513 del c.p.p.). Esso poi appare contrastare con l'art. 112 della Costituzione, laddove comporta una perdita di fonti di prove, ritualmente acquisite, senza che alcun confliggente tutelato diritto la giustifichi. E' quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 513 del c.p.p., laddove non consente che ove l'imputato o il coimputato ex art. 210 del c.p.p. si avvalga della facolta' di non rispondere si possa dare lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria alla presenza del difensore. La questione e' rilevante nel presente processo perche', per quanto esposto nella prima parte, se l'atto di cui il p.m. ha chiesto la lettura non puo' essere inserito nel fascicolo del dibattimento, nessun elemento di prova ci sarebbe a carico del presunto. Vanno adottati i conseguenziali provvedimenti.