LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni, avverso il provvedimento della procura nazionale antimafia del 14 settembre 1993 con il quale e' stata rigettata l'istanza intesa ad ottenere, a norma della legge n. 256/1993, art. 25-quater, la modifica del soggiorno cautelare nelle isole Tremiti e il rientro nel comune di Palermo; Sentita la relazione fatta dal consigliere signor A. Conzatti; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; Atteso che con ordinanza n. 3599/1994 questa Corte ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25-quater del d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione, nel giudizio promosso da Lo Iacono Giovanni avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Roma, in sede di riesame di altro decreto della procura nazionale antimafia in data 13 marzo 1993; Atteso che la stessa questione deve essere sollevata nel presente giudizio, nel quale il medesimo Lo Iacono ricorre contro il rigetto, da parte del p.n.a. in data 14 settembre 1993, dell'istanza di spostamento della localita' del soggiorno cautelare col ritorno al luogo di residenza, avanzata dall'interessato con richiamo alla modifica introdotta alla disciplina del soggiorno obbligato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, trattandosi di provvedimento fondato sulla medesima norma; Atteso che i motivi di incostituzionalita' consistono nell'indeterminatezza della fattispecie legale, che, correlata all'estrema genericita' nell'indicazione della condotta, consente al p.n.a., organo non giurisdizionale, uno spazio di dscrezionalita' tale da sottrarsi alla concreta possibilita' di accertamento giudiziario; Atteso che un tale accertamento e' previsto dalla legge con la procedura c.d. de plano, vale a dire senza contraddittorio e senza possibilita' di esplicazione del diritto di difesa, e con sottrazione del processo al giudice naturale; Atteso che da un punto di vista strutturale, vale a dire delle modalita' con le quali le misure in esame incidono sulla liberta' individuale, il soggiorno cautelare non si diversifica dall'obbligo di soggiorno previsto dalle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965, mentre la differenza, che si coglie in termini di operativita' delle norme, una applicabile all'indiziato, l'altra al mero sospettato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, si giustifica trattandosi di misura atipica di carattere sussidiario rispetto alla misura di prevenzione ordinaria, e pertanto di applicazione eccezionale e limitata nel tempo; Atteso che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 25-quater citato, l'istituto del soggiorno cautelare entra ormai a far parte in modo permanente del nostro ordinamento, vulnerando i principi costituzionali sopra richiamati anche sotto il profilo del venir meno della giustificazione di un sistema extra ordinem; Atteso che, come ulteriore corollario, la mancata estensione al soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256/1993 configurerebbe comunque una violazione del principio di parita' di cui all'art. 3 della Costituzione;