LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto da Lo
 Iacono Giovanni, avverso il  provvedimento  della  procura  nazionale
 antimafia  del  14  settembre  1993  con  il quale e' stata rigettata
 l'istanza intesa ad ottenere, a norma della legge n.  256/1993,  art.
 25-quater,  la modifica del soggiorno cautelare nelle isole Tremiti e
 il rientro nel comune di Palermo;
    Sentita la relazione fatta dal consigliere signor A. Conzatti;
    Lette le conclusioni del p.m.  con  le  quali  chiede  dichiararsi
 inammissibile il ricorso;
    Atteso che con ordinanza n. 3599/1994 questa Corte ha sollevato la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  25-quater del
 d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992,  n.  356,  in
 riferimento  agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma,
 e 25, primo e terzo comma, della Costituzione, nel giudizio  promosso
 da Lo Iacono Giovanni avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di
 Roma,  in  sede  di  riesame di altro decreto della procura nazionale
 antimafia in data 13 marzo 1993;
    Atteso che la stessa questione deve essere sollevata nel  presente
 giudizio,  nel quale il medesimo Lo Iacono ricorre contro il rigetto,
 da parte del p.n.a.  in  data  14  settembre  1993,  dell'istanza  di
 spostamento  della  localita'  del soggiorno cautelare col ritorno al
 luogo di  residenza,  avanzata  dall'interessato  con  richiamo  alla
 modifica  introdotta  alla  disciplina  del soggiorno obbligato dalla
 legge 24 luglio 1993, n. 256, trattandosi  di  provvedimento  fondato
 sulla medesima norma;
    Atteso    che   i   motivi   di   incostituzionalita'   consistono
 nell'indeterminatezza  della  fattispecie  legale,   che,   correlata
 all'estrema  genericita' nell'indicazione della condotta, consente al
 p.n.a., organo non giurisdizionale,  uno  spazio  di  dscrezionalita'
 tale   da   sottrarsi  alla  concreta  possibilita'  di  accertamento
 giudiziario;
    Atteso che un tale accertamento e' previsto  dalla  legge  con  la
 procedura  c.d.  de  plano, vale a dire senza contraddittorio e senza
 possibilita' di esplicazione del diritto di difesa, e con sottrazione
 del processo al giudice naturale;
    Atteso che da un punto di vista strutturale,  vale  a  dire  delle
 modalita'  con  le  quali  le misure in esame incidono sulla liberta'
 individuale, il soggiorno cautelare non si  diversifica  dall'obbligo
 di soggiorno previsto dalle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965, mentre la
 differenza, che si coglie in termini di operativita' delle norme, una
 applicabile all'indiziato, l'altra al mero sospettato di appartenenza
 ad  associazione di tipo mafioso, si giustifica trattandosi di misura
 atipica di carattere sussidiario rispetto alla misura di  prevenzione
 ordinaria,  e  pertanto  di  applicazione  eccezionale e limitata nel
 tempo;
    Atteso che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della  legge  24
 luglio  1993,  n.  256,  che  ha  abrogato  il  sesto comma dell'art.
 25-quater citato, l'istituto del soggiorno cautelare  entra  ormai  a
 far  parte  in  modo  permanente del nostro ordinamento, vulnerando i
 principi costituzionali sopra richiamati anche sotto il  profilo  del
 venir meno della giustificazione di un sistema extra ordinem;
    Atteso  che,  come  ulteriore corollario, la mancata estensione al
 soggiorno  cautelare  delle  modifiche  introdotte  dalla  legge   n.
 256/1993  configurerebbe  comunque  una  violazione  del principio di
 parita' di cui all'art. 3 della Costituzione;