IL TRIBUNALE Riunito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1994; Visto il ricorso proposto da Milio Luciano nato a Capo d'Orlando l'8 settembre 1940 ed ivi residente in contrada S. Gregorio n. 69, elettivamente domiciliato in Patti, largo D'Amico, Cond. Mozart (studio avv. C. Amata); Sentite le parti ed il p.m., ha pronunziato la seguente ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Premesso che il ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'elezione a sindaco del comune di Capo d'Orlando di Sindoni Vincenzo Roberto, rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. del Tribunale di Patti del 18 febbraio 1993, quale imputato del reato di detenzione di g 0,286 di cocaina prevista dall'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990; Considerato che il controinteressato Sindoni non si e' tempestivamente costituito, ma e' stato ammesso alla difesa orale a mezzo del proprio procuratore e ritenuto che per tale motivo il convenuto puo' legittimamente dedurre solo difese dirette a contestare la esistenza o la portata del fatto costitutivo delle pretese fatte valere in giudizio dall'attore; Rileva che l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, applicabile in Sicilia per effetto del richiamo operato dall'art. 6 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, al primo comma, lett. e), prevede la incandidabilita' - con conseguente nullita' della elezione (quarto comma) - di coloro che sono sottoposti a procedimento penale .. per un delitto di cui all'art. 74 t.u. 9 ottobre 1990, n. 309, concernente la produzione ed il traffico di dette sostanze ..; Ritiene che pur essendo il riferimento all'art. 73 del d.P.R. citato di stretta interpretazione, tuttavia il senso della incidentale ( ..concernente la produzione o il traffico ..) non puo' essere quello di circoscrivere ad alcune sole ipotesi la previsione (d'altra parte il legislatore avrebbe usato la piu' significativa espressione " ..limitatamente alla produzione .."), bensi' e' da intendere come rinvio alla rubrica dell'art. 73 ("produzione e traffico"), coinvolgente, quindi tutte le condotte descritte. Tale interpretazione, infatti, oltre ad essere confortata dal dato normativo - non esiste nel corpo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 la condotta materiale del "trafficare" che esiste solo in rubrica - appare anche logica ove si pensi che diversamente opinando, dovrebbero ritenersi non costituenti causa di ineleggibilita' condotte di eguale e maggiore gravita' rispetto alla produzione, quale la coltivazione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, la distribuzione, ecc.". Tali argomentazioni inducono a ritenere, pertanto, che e' causa di incandidabilita' e, quindi, di ineleggibilita' l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle condotte descritte nel corpo dell'art. 73 della legge citata, per cui il ricorso sotto questo profilo appare certamente fondato sul piano normativo. Il procuratore del Sindoni ed il p.m. in sede di conclusioni hanno eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge n. 55/1990 interpretato nei termini sopra ritenuti, sia pure con diverse argomentazioni (l'avv. Lo Presti per contrasto con gli artt. 3, 51, 27 della Costituzione ed il p.m. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione). Rileva questo tribunale che le questioni sollevate debbano dichiararsi inammissibili perche' proposte da soggetti nella specie sfornite della relativa legittimazione: infatti, quanto al controinteressato Sindoni, non costituito tempestivamente, ma ammesso alla sola difesa orale, devesi osservare che l'eccezione di incostituzionalita' non puo' ritenersi una mera difesa e, pertanto, non e' da intendersi da lui deducibile; quanto al p.m., osserva il tribunale che nel procedimento instaurato lo stesso non e' parte ma interveniente necessario (cosi' sent. 00135 del 24 aprile 1981 Corte d'appello di Messina) e, pertanto, non puo' sollevare questioni di legittimita' costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 40/1963). Ritiene, pero', questo Tribunale di dovere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, lett. e), della legge n. 55/1990, e per aspetti e sulla base di argomentazioni diverse da quelle prospettate da p.m. e difesa. Rileva in particolare il tribunale che a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 - emesso in forza del risultato positivo del referendum abrogativo del 18/19 aprile 1993 - la fattispecie di reato contestata al Sindoni continua ad assumere rilevanza penale solo in presenza di destinazione a terzi della sostanza (e' stata praticamente depenalizzata la detenzione per uso personale): per altro verso, pero', essendo inibito al giudice della azione elettorale l'accertamento - anche incidentale - della ipotesi di cui alla contestazione (il discrimine tra illecito penale e amministrativo certamente e' riservato al giudice penale), ne consegue che dovrebbe pervenirsi ad una statuizione di illegittimita' anche per fatti la cui rilevanza penale e' ormai piu' che dubbia anche sulla scorta della sola formulazione del capo di imputazione. Pertanto, ritiene questo tribunale che si appalesa di dubbia legittimita' l'art. 15, primo comma, lett. e), della legge citata nella parte in cui sancisce la incandidabilita', con conseguente nullita', della elezione di coloro che siano stati solo rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, ben potendosi configurare una situazione sostanziale di detenzione per uso personale - percio' depenalizzata - non accertabile dal giudice dell'azione elettorale. In particolare, a giudizio del tribunale, la norma applicabile al caso concreto si pone in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, venendosi ad equiparare, in difetto di un effettivo potere di valutazione, posizioni molto diverse quali quella dello spacciatore e del detentore (che potrebbe essere) ad uso personale che abbia subito l'esercizio dell'azione penale sulla scorta della normativa previgente (e quindi una condotta penalmente rilevante con una che non lo e' piu' ma a cui la legge n. 55/1990 riconnette la ineleggibilita' continuandola a catalogare "delitto"); b) con l'art. 51 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti di accedere .. alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, laddove nel caso in specie l'applicazione della norma porterebbe a statuire la ineleggibilita' e quindi a limitare il diritto costituzionalmente garantito anche, in ipotesi, di assenza di una preclusione legislativa, assenza che sarebbe certamente tale ove il giudice penale ritenesse (in mancanza di elementi indiziari a supporto della destinazione a terzi), l'avvenuta depenalizzazione del fatto. Conseguentemente, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma richiamata con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;