IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (r.g. n. 602/1994 r.n.r. n.
 345/1992);
    Visti  gli  atti  del  sopracitato  procedimento,   contro   Pardo
 Crocifissa,  nata  a Gela il 7 aprile 1930, imputata del reato di cui
 all'art. 20 lett. b), della legge n. 47/1985, del reato di  cui  agli
 artt.  1,  2,  4,  13 e 14 della legge n. 1086/1971, del reato di cui
 agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato  un
 fabbricatoi al 3 piano (n. 2 pilastri in cemento armato e carpenteria
 in   legno   per  la  realizzazione  della  trave  piatta)  senza  la
 concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni di cui  alle
 citate  leggi.  Accertato  in  via Ermocrate 35, di Gela il 22 agosto
 1990.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 commi, terzo, primo e secondo.
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2  e  5  del  d.l.  26
 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare d'ufficio questione di legittimita'
 costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo  e
 quinto,  del  d.l.  26  luglio  1994, n. 468, in cui e' ravvisata la
 violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi.
                          MOTIVI DI RILEVANZA