IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 602/1994 r.n.r. n. 345/1992); Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Pardo Crocifissa, nata a Gela il 7 aprile 1930, imputata del reato di cui all'art. 20 lett. b), della legge n. 47/1985, del reato di cui agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, del reato di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato un fabbricatoi al 3 piano (n. 2 pilastri in cemento armato e carpenteria in legno per la realizzazione della trave piatta) senza la concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni di cui alle citate leggi. Accertato in via Ermocrate 35, di Gela il 22 agosto 1990. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo. Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui e' ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi. MOTIVI DI RILEVANZA