IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 606/1994 r.n.r. n. 2887/1992); Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Di Corrado Francesco, nato a Niscemi il 16 aprile 1969 e Placenti Vincenzo, nato a Niscemi il 16 settembre 1962, entrambi imputati dei reati di cui agli artt. 20, lett. c) della legge n. 47/1985, 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 e 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato una costruzione di mq 96 in zona sottoposta a speciale protezione con decreto assessoriale regionale 18 aprile 1986, senza concessione edilizia e nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle citate leggi, in concorso fra loro, nonche' del reato di cui all'art. 734, del c.p. perche' con tale condotta alteravano la bellezza dei luoghi. In Gela, nel giugno 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo. Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui e' ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi. MOTIVI DI RILEVANZA