IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (r.g. n. 606/1994 r.n.r. n.
 2887/1992);
    Visti gli atti del sopracitato  procedimento,  contro  Di  Corrado
 Francesco, nato a Niscemi il 16 aprile 1969 e Placenti Vincenzo, nato
 a  Niscemi  il  16 settembre 1962, entrambi imputati dei reati di cui
 agli artt. 20, lett. c) della legge n. 47/1985, 1,  2,  4,  13  e  14
 della  legge  n.  1086/1971  e 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per
 aver realizzato una  costruzione  di  mq  96  in  zona  sottoposta  a
 speciale  protezione  con  decreto  assessoriale  regionale 18 aprile
 1986,  senza   concessione   edilizia   e   nell'inosservanza   delle
 prescrizioni  di cui alle citate leggi, in concorso fra loro, nonche'
 del reato di cui all'art. 734, del c.p.  perche'  con  tale  condotta
 alteravano la bellezza dei luoghi. In Gela, nel giugno 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 commi, terzo, primo e secondo.
    Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1, 2 e 5 del d.l. 26
 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;
    Ritenuto di dover sollevare d'ufficio  questione  di  legittimita'
 costituzionale  delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e
 quinto, del d.l. 26 luglio 1994, n. 468,  in  cui  e'  ravvisata  la
 violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi.
                          MOTIVI DI RILEVANZA