IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 1 marzo 1994 da Bellani Maurizio, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dai prof. avv.ti Carlo Bottari e Michele Miscione (del Foro di Bologna) e dal dott. proc. Gilberto Gallo, presso e nello studio del quale ultimo elegge domicilio in Como alla via Bianchi Giovini n. 37, ricorrente, contro l'E.N.P.A.V. - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, con sede in Roma, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtu' di deliberazione presideniale del 7 marzo 1994 e di procura in calce alla copia notificata del ricorso dall'avv. prof. Paolo de Camelis del Foro di Roma e dall'avv. Manlio Corabi, presso il quale domicilia in Como, via Garibaldi n. 30, resistente. F A T T O Con ricorso depositato in data 1 marzo 1994, Bellani Maurizio, medico veterinario, lamentava che l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 reintroduceva nell'ordinamento l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria), il quale, configurato nel 1962 dalla legge n. 1357, era stato abrogato nel 1991 con la legge n. 136. Il dott. Bellani trovava ingiusto che egli, veterinario pendente e fruitore di un trattamento pensionistico I.N.P.S., fosse obbligato a versare altri contributi previdenziali all'E.N.P.A.V. Inoltre si doleva che l'obbligo gli era imposto dalla legge del 1993 con effetto retroattivo a far tempo dalla entrata in vigore della legge n. 136/1991 abrogativa dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. In via cautelare, l'attore chiedeva il sequestro ex art. 687 del c.p.c., dacche' era iniquo il versamento di contributi previdenziali a due enti per percepire un'unica pensione. In via preliminare, instava per l'eccezione di incostituzionalita', in quanto la novella era in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di pari opportunita' di lavoro e di previdenza. Nel merito, proponeva azione di accertamento negativo volta a far dichiarare che egli fosse debitore dei contributi previdenziali all'E.N.P.A.V. Si costituiva l'E.N.P.A.V. e, in via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilita' della domanda per incompetenza territoriale e funzionale. Sosteneva che l'eccezione di incostituzionalita' era irrilevante e manifestamente infondata. Affermava la inammissibilita' del provvedimento cautelare richiesto carente dei presupposti necessari. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda. All'udienza del 10 marzo 1994, nella assenza delle parti personalmente, il pretore rigettava l'istanza di sequestro conservativo. Indi, all'udienza del 6 ottobre 1994, sentito il ricorrente, i difensori concludevano come da verbale in atti. MOTIVAZIONE 1) Questioni pregiudiziali. L'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale appare decisamente infondata. Invero, la competenza si radica con riferimento alla domanda. Orbene, la domanda di Bellani e' rivolta contro un istituto previdenziale che esige da lui il pagamento di certi contributi che Bellani ritiene di non dovere. Ne consegue che, nella prospettazione dell'attore, la controversia rientra nello stampo legale dall'art. 442 del c.p.c., quale azione di accertamento negativo. La competenza si radica quindi presso il giudice del lavoro del capoluogo in cui ha residenza l'attore. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata. L'altra questione pregiudiziale concerneva il provvedimento cautelare, il quale e' stato rigettato con la motivazione contenuta nell'ordinanza 10 marzo 1994. 2) Art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993. La norma della quale l'attore chiede riconoscersi la incostituzionalita' ovvero interpretarsi in maniera diversa da quella prospettata dall'E.N.P.A.V., e' l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma recita: "La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che s'iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136/1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione, debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della cit. legge n. 136/1991". La disposizione sembra annullare, ex officio, le cancellazioni dei veterinari dall'E.N.P.A.V., eseguite in seguito all'entrata in vigore della legge n. 136/1991; la quale introduceva la facolta' - (eliminandone l'obbligo) - della iscrizione all'E.N.P.A.V. dei medici veterinari. Di tale diritto, s'era avvalso il dott. Bellani, che, essendo veterinario dipendente, non aveva convenienza a pagare i contributi ad un'ente previdenziale (E.N.P.A.V.) dal momento che egli versava i contributi pensionistici gia' ad un'altro ente previdenziale (I.N.P.S.), il quale gli avrebbe poi erogato la pensione. Ebbene, questa cancellazione, per la quale aveva optato il dott. Bellani, era stata soppressa dalla novella del 1993. E cio' con effetto retroattivo. Dacche' l'E.N.P.AV. esigeva dal ricorrente i contributi non pagati a far tempo dalla cancellazione del 1991. Pare al decidente che l'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta, debba essere accolta. La questione e' infatti "rilevante" poiche' l'attore, in base alla norma impugnata, dovrebbe essere costretto a pagare retroattivamente all'E.N.P.A.V. i contributi obbligatori; dei quali l'art. 24 del c.p.v. della legge n. 136/1991, lo aveva svincolato. La circostanza, poi, non e' manifestamente infondata. In effetti, l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, non e', al contrario di quanto afferma la stessa disposizione, una norma interpretativa. Bensi' squisitamente innovativa. In realta', una norma e' interpretativa, allorche' chiarisca il significato di una disposizione, la cui portata sia discussa. La norma interpretativa non modifica in alcun modo la incisivita' di una precedente disposizione. Invece, nel caso in esame, l'art. 11 citato, ha come unico scopo, quello di eliminare dal mondo giuridico una precedente norma (art. 24 del c.p.v. della legge n. 136/1991), che attribuiva una specifica facolta' ai medici veterinari dipendenti (non iscriversi all'E.N.P.A.V.). L'attestazione dell'art. 11 citato ("la disposizione .. deve essere interpretata nel senso ..") va intesa solo come un accorgimento di politica legislativa volta a attribuire efficacia retroattiva ad una norma innovativa. Pare al decidente che tale situazione costituisca una violazione di diritti acquisiti e come tale, in contrasto con l'art. 25, secondo comma. D'altra parte, la valenza ermeneutica attribuita alla norma dall'E.N.P.A.V., appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (parita' di diritti), nonche' con l'art. 4 (diritto al lavoro e alla tutela previdenziale). Infatti, i veterinari dipendenti sarebbero costretti a pagare due volte gli stessi contributi previdenziali per poi percepire un'unica pensione. E cio' a differenza dei veterinari liberi professionisti, i quali sono esentati dal pagamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.S. Stride poi con il principio di uguaglianza, il fatto che tutti i cittadini versino contributi previdenziali ad un'unico ente, per poi ricevere dallo stesso il trattamento pensionistico; laddove il ricorrente dovrebbe versare contributi previdenziali a due enti per poi ricevere un'unico trattamento di quiescenza. Inoltre, la novella impugnata disciplina retroattivamente un periodo durante il quale l'attore aveva regolarmente fruito della facolta' concessagli dalla legge n. 136/1991 (non iscrizione all'E.N.P.A.V.). L'Ente convenuto, cosi', pone in discussione diritti da Bellani legittimamente acquisiti e per situazioni giuridiche ormai completamente esaurite. In definitiva, l'eccezione di legittimita' costituzionale, rilevante ai fini della presente causa, non pare manifestamente infondata. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale, al fine di vagliare il profilo di incostituzionalita' dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993.