IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nelle controversie r.g.l. n. 541/1994 e seguenti promosse da: r.g.l. n. 541/1994: 1) Andreucci Augusto, 2) Pignoni Gianluca, 3) Weiss Claudia, 4) Busetto Roberto, 5) Quaglio Francesco, 6) Melotti Eugenio, 7) Nocera Lucia, 8) Lanzarini Marco, 9) Giapponesi Gabriele, 10) Fadda Paola Anna Maria, 11) De Fanti Claudio, 12) Baccia Maria Laura, 13) Milani Giovanni, 14) Capitani Ombretta, 15) Marcheselli Maurizio, 16) Nanni Eros, 17) Sandri Sergio, 18) Soliani Aldo, 19) Brocchi Marinella, 20) Neri Celeste, 21) Leccese Carmine, 22) Paparella Antonello, 23) Melloni Olivia, 24) Quarantotto Clemente, 25) Sermenghi Mauro, 26) Pernazza Susanna, 27) Esposito Giulio, 28) Trambajolo Giovanna, 29) Guglielmini Carlo, 30) Catelli Elena, 31) Pietra Marco, 32) Gaberi Ida, 33) Piazza Valentina, 34) Castellari Claudio, 35) Bosco Agnese, 36) Chiari Chiaretta, 37) Rigonat Eva, 38) Vitale Leonardo, 39) Paolucci De Calboli Ginnasi Leonora, 40) Braglia Bruno, 41) Grandini Stefano, 42) Marliani Alessandro, 43) Cipollani Claudia, 44) Giovannini Sara, 45) Chinato Carlo, 46) Casati Daniela, 47) Morganti Luigi, 48) Vecchi Massimo, 49) Carra Claudio, 50) Sebastiani Pierluigi, 51) Brusco Augusto, 52) Govoni Sandor, 53) Maestrini Naldo; r.g.l. n. 542/1994: 1) Bassi Stefano, 2) Barbani Roberto, 3) Rogato Fabio, 4) Bovo Agostino; r.g.l. n. 543/1994: 1) Bonetti Renzo, 2) Mora Piero, 3) Renzi Maria, 4) Canaglia Carlo Francesco Paolo, 5) Buggi Daniele, 6) Serra Piero, 7) Torresani Gilberto, 8) Terzi Lorenzo, 9) Masetti Lorenzo, 10) Tassinari Marco, 11) Marzadori Fausto, 12) Valentini Simona, 13) Medri Maria Serena, 14) Mengoli Alessandro, 15) Quadri Enrico, 16) Bertuzzi Stefano, 17) Cogeva Giorgio, 18) Grandi Valter, 19) Giani Gabriele, 20) Naldi Maurizio, 21) Gubellini Fabio, 22) Bucchi Alfredo, 23) Palmonari Fabrizio, 24) Brunori Alessandro, 25) Orsi Rossella, 26) Clavenzani Paolo, 27) Abbati Pietro Ennio, 28) Marchi Stefano, 29) Gazza Carlo, 30) Boari Andrea, 31) Mattioli Roberto, 32) Pietroibelli Mario, 33) Magnavita Piero, 34) Barbieri Alberto, 35) Benassi Maria Cristina, 36) Rambaldi Claudio, 37) Poglayen Giovanni, 38) Federici Franco, 39) Belluzzi Stefano, 40) Bonicelli Francesco, 41) Turchetti Silvia, 42) Tabellini Rossella, 43) Spadari Alessandro, 44) Fontana Maria Cristina, 45) Zanoni Renato, 46) Fioravanti Maria Letizia, 47) Galuppi Roberta, 48) Gentile Arcangelo, 49) Berardelli Chiara, 50) Pirazzini Stefano, 51) Frangipane Di Regalbono Luca, 52) Biacchesi Danila, 53) Cardini Massimo, 54) Fedrizzi Giorgio, 55) Borgogno Ruggero, 56) Cere' Marco Maria, 57) Corona Graziella, 58) Marasco Bruno, 59) Mazza Tiziano, 60) Sanguinetti Valeria, 61) Diegoli Giuseppe, 62) Sarli Giuseppe, 63) Raffini Elisabetta, 64) Franchini Fabio, 65) Vannuccini Marco, 66) Bergonzoni Maria Luisa, 67) Lalatta Costerborsa Giovanna, 68) Bianchi Mauro, 69) Bondioli Alberto, 70) Casadei Marzio, 71) Capelli Gioia, 72) Consolini Gianni, 73) Tamba Marco, 74) Zanangeli Antonio; r.g.l. n. 544/1994: 1) Duca Alessandro, 2) Tommesani Adriano, 3) Guberti Vittorio, 4) Pierantoni Marco, 5) Bettini Giuliano, 6) Calzolari Domenico, 7) Ciani Umberto, 8) Meliota Francesco, 9) Grossi Anna Maria, 10) Fabbri Daniele, 11) Trocchi Pietro, 12) Gnudi Ario, 13) Montella Luigi, 14) Guida Giovanni, 15) Regazzi Caterina, 16) Parmegiani Albamaria, 17) Accorsi Pier Attilio; r.g.l. n. 545/1994: 1) Monetti Lodovico, 2) Guadagnini Gabriele, 3) Marliani Andrea, 4) Seren Eraldo, 5) Carpene' Emilio, 6) Mengoli Alfredo, 7) Squintarni Gabriele, 8) Anfossi Paola, 9) Venturini Antonio, 10) Berardinelli Paolo; r.g.l. n. 571/1994: Biscotto Alberto; r.g.l. n. 572/1994: Capelli Diego; r.g.l. n. 618/1994: Cinotti Stefano; r.g.l. n. 619/1994: Sorlini Giovanni; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Bottari e Michele Miscione contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) rappresentato e difeso nelle cause r.g.l. nn. 541/1994, 543/1994, 544/1994, 545/1994 dagli avvocati Francesco Arnone e Paolo De Camelis e contumace per le rimanenti cause oggetto: contributi e istanza di sequestro liberatorio ex art. 667 del c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - I ricorrenti, medici veterinari che hanno dichiarato di lavorare esclusivamente come dipendenti, hanno presentato a questo giudice una serie di ricorsi, tutti poi riuniti in un unico procedimento, nei quali hanno domandato al giudice il sequestro liberatorio delle somme a loro chieste dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i veterinari (E.N.P.A.V.), come contributi previdenziali che essi ritenevano non dovuti, ed hanno formulato le seguenti conclusioni di merito: "accertare che i ricorrenti non debbono i contributi E.N.P.A.V., in quanto svolgono esclusivamente attivita' di lavoro dipendente; eventualmente previa dichiarazione di non manifesta infondatezza di illegittimita' costituzionale, in rapporto agli articoli 3, 4, 36, 35, 38 e 53 della Costituzione, dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se interpretato nel senso per cui, per gli iscritti all'Albo dei veterinari, sarebbero obbligatori i contributi E.N.P.A.V. a partire dal 1991 (o anche solo dal 1994) - anche se esercitanti esclusivamente attivita' di lavoro dipendente; previa sospensione del processo e remissione della questione di legittimita' alla Corte costituzionale; accertare comunque che i ricorrenti non debbono i contributi E.N.P.A.V. per gli anni 1991, 1992 e 1993; eventualmente previa dichiarazione di non manifesta infondatezza di illegittimita' costituzionale, in rapporto agli articoli 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se interpretato nel senso per cui, per gli iscritti all'Albo dei veterinari, sarebbero obbligatori i contributi E.N.P.A.V. a partire dal 1991 anche se esercitanti esclusivamente attivita' di lavoro dipendente; previa sospensione del processo e remissione della questione di legittimita' alla Corte costituzionale; emettere sentenza di condanna generica perche' l'E.N.P.A.V. in persona del legale rappresentante pro-tempore, restituisca ai ricorrenti le somme da loro corrisposte all'Ente in ragione dell'applicazione della Finanziaria 1994; con vittoria di spese, competenze e onorari. A sostegno di tali domande hanno dedotto che essi, iscritti obbligatoriamente all'E.N.P.A.V. ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, dopo la entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136, il cui art. 24, secondo comma, aveva invece reso facoltativa la iscrizione all'E.N.P.A.V. per gli "iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente .." avevano chiesto la rinuncia alla iscrizione all'E.N.P.A.V. e ne avevano ottenuto la cancellazione. In quanto veterinari iscritti all'albo professionale essi corrispondevano all'E.N.P.A.V. il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 11, secondo comma, della stessa legge, nella misura del 3 per cento. L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Finanziaria 1994") aveva introdotto una norma, la quale, secondo l'interpretazione datane dall'E.N.P.A.V., pone l'obbligo per ciascuno di loro di corrispondere all'ente il "minimale" contributivo e non il contributo di solidarieta', dal 1991 in poi. La stessa norma aveva stabilito espressamente anche la nullita' di diritto "dei provvedimenti della cancellazione adottati dall'ente nei confronti di veterinari gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa". L'ente aveva dato applicazione a tali disposizioni con il chiedere a ciascuno di loro, con lettere inviate nel gennaio 1994, il pagamento dei contributi maturati "a tutto il 31 dicembre 1993". I ricorrenti hanno sostenuto che la norma, cosi' come interpretata ed applicata dall'E.N.P.A.V., era da ritenersi costituzionalmente illegittima sotto una pluralita' di profili analiticamente esposti e argomentati nei ricorsi, con riferimento prevalentemente all'art. 3 della Costituzione ed alla qualifica di norma interpretativa con effetti retroattivi per il pagamento dei contributi. 2. - L'ente si e' costituito in giudizio; ha contrastato la domanda di sequestro liberatorio, senza svolgere difesa alcuna nel merito. 3. - Su richiesta del difensore dei ricorrenti le parti sono state autorizzate al deposito di memorie illustrative nella questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti. Anche in questo caso la difesa dell'ente non ha svolto alcuna difesa nel merito, si e' limitata a contrastare la domanda di sequestro liberatorio. MOTIVI DELLA DECISIONE La rilevanza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale. 1. - La questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante ai fini della decisione della controversia. Infatti, come si ricava anche dalle lettere inviate dall'E.N.P.A.V. a ciascuno dei ricorrenti, l'ente fonda la richiesta di pagamento di contributi sulla norma dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge, il cui testo integrale e' stato trascritto in ciascuna delle lettere inviate ai ricorrenti. Per quanto possa apparire discutibile e contestabile giuridicamente la qualificazione attribuitasi di essere una disposizione interpretativa della precedente norma di cui all'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991 (che aveva abrogato l'obbligo per tutti i veterinari iscritti agli albi della iscrizione anche all'E.N.P.A.V.), e cio' anche sotto il profilo della applicazione che compete al giudice ordinario, sta il fatto che la disposizione normativa nella sua seconda frase sancisce la nullita' dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari che avessero rinunciato alla iscrizione, alla stregua della norma che l'ente dichiara di voler interpretare in senso restrittivo e con efficacia retroattiva. In sostanza la dichiarazione legislativa di nullita' delle cancellazioni potrebbe avere come conseguenza la inefficacia delle stesse, e di far rivivere a carico dei veterinari gli obblighi che derivano dalla loro iscrizione alla Cassa, a partire dal pagamento del contributo dovuto anche da coloro che non esercitano la libera professione. Per quanto la costruzione della fattispecie normativa appaia giuridicamente contorta e farraginosa, la norma si impone come tale ai cittadini ed al giudice, che potrebbe doverne dare la applicazione di cui e' stata fatta richiesta ai ricorrenti dall'E.N.P.A.V. In sostanza il giudice non si puo' sottrarre alla applicazione della legge, cosi' come redatta. Egli puo' solo - nel caso - valutarne e rilevarne la sospetta illegittimita' costituzionale, quale in questo giudizio e' stata eccepita dai ricorrenti, e constatare come tale aspetto del problema sia decisivo e percio' rilevante ai fini della decisione della controversia. La non manifesta infondatezza della questione. 1. I precedenti normativi. Per deliberare il merito della questione e' opportuno riportare integralmente le norme che regolano la materia. 1.1. - L'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1352 ("Riordinamento dell'E.N.P.A.V.") cosi' dispose: "L'iscrizione all'E.N.P.A.V. e' obbligatoria per tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali". 1.2. - L'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, ("Riforma dell'E.N.P.A.V.") dopo aver sancito l'obbligatorieta' della iscrizione all'ente degli iscritti agli albi che esercitassero la libera professione, ha fissato al secondo e terzo comma le seguenti disposizioni: "2. - Sono iscritti facoltativamente all'ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 3. - L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.". 1.3. - L'art. 32 della stessa legge cosi' ha disposto: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.". 1.4. - L'art. 11, quarto comma, cosi' dispone: "4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'ente un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue.". 2. - La norma impugnata. L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica" la cui applicazione e' oggetto del presente giudizio e' del seguente tenore: "Art. 11 (Previdenza e assistenza). 26. - La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere adempiuti, salvo in caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991". 3. - Le ragioni di sospetto contrasto con la Costituzione. 3.1. - Come si rileva la norma nel precetto della prima parte si qualifico' come interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991, che aveva abrogato la obbligatorieta' della iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari iscritti all'albo. Proprio in quanto la norma si definisce come di interpretazione - come e' certamente possibile al legislatore - essa deve sottostare ai criteri individuati e espressi nella giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal proposito si rileva innanzitutto che la disposizione qualificata come interpretativa interviene su una norma che aveva abrogato l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti gli iscritti all'albo dei veterinari, e come essa, insieme alle altre disposizioni, dia vita ad una fattispecie normativa che puo' essere ed e' stata interpretata dall'E.N.P.A.V. - che ne e' sicuramente la ispiratrice e la fonte - come la ricostituzione con effetto retroattivo dell'obbligo anche per i veterinari dipendenti di iscrizione all'E.N.P.A.V. e di quello di pagare come tali dei contributi, certamente diversi e maggiori rispetto al contributo di solidarieta' dovuto dai veterinari iscritti agli albi, ma non all'E.N.P.A.V. 3.2. - I criteri di legittimita' costituzionale in materia di norme interpretative e con efficacia retroattiva. Secondo la sentenza del 10 febbraio 1993, n. 39, della Corte costituzionale "e' di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza pero' intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili". Indipendentemente dalla effettiva natura interpretativa della norma (che per sua natura retroagisce di regola con riferimento alla legge interpretata) la Corte ha affermato nella stessa decisione quanto segue: "il legislatore indubbiamente puo' regolare la materia con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la operativita' anche per il passato; puo' dare, cioe', espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo' violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non puo' superare quelli posti da altri precetti costituzionali (sentenza n. 123 del 1988)". La Corte costituzionale nella importante sentenza del 4 marzo 1990, n. 155, ha anche deciso che "l'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignita' costituzionale (art. 25, secondo comma della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini.". 3.3. - Dopo tali richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale la denuncia elevata nei confronti dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 di essere solo in maniera apparente e nominale una norma interpretativa e di essere invece sostanzialmente una norma con effetto retroattivo che incide sulla posizione contributiva dei veterinari iscritti all'albo i quali lavorino esclusivamente come dipendenti, e che in quanto tali avevano chiesto ed ottenuto secondo la legge vigente all'epoca la cancellazione dall'E.N.P.A.V., appare manifestamente non infondata, e percio' da rimettere al giudizio della Corte costituzionale. A tale scopo, nella sommaria deliberazione che compete in questa fase al giudice ordinario, si sottolinea che la norma denunciata di illegittimita' costituzionale aggrava in maniera sensibile il carico della imposizione di contributi previdenziali dei veterinari che non siano liberi-professionisti; che la norma provoca tale aggravamento di contributi con effetto retroattivo, mediante una sostanziale modifica di una recente disposizione di legge (quella sulla non obbligatorieta' della iscrizione alla Cassa dei veterinari che non esercitano la professione libera) che, per quanto consta, non aveva dato adito a dubbi di interpretazione. Si rileva ancora che la norma determina una differenza di trattamento contributivo rispetto ai veterinari liberi-professionisti, che deve essere determinata e valutata dalla Corte, se e quanto ragionevole e giustificata sotto il profilo costituzionale. La norma pone a carico dei veterinari, dipendenti pubblici e privati, che non siano titolari di redditi derivanti dall'esercizio della libera professione, una doppia contribuzione previdenziale in relazione ad unico reddito derivante dal corrispettivo da lavoro dipendente. In fin dei conti, per quanto e' risultato dalle deduzioni dei ricorrenti (in quanto l'E.N.P.A.V. in proposito nulla ha dedotto, documentato e provato) l'esigenza di tale radicale mutamento del regime di contribuzione previdenziale e' stata dettata dai generici bisogni di finanziamento dell'E.N.P.A.V., non meglio conosciuti e esposti. Tali elementi dovranno essere approfonditi nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale; essi possono costituire la violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati in materia di norme di legge interpretative o con efficacia retroattiva, anche nei confronti di situazioni previdenziali, e delle scelte e delle opzioni rimesse dalla legge ai soggetti interessati alla contribuzione. In proposito si indicano come norme di riferimento per il giudizio quelle dell'art. 3, primo comma, della Costituzione per quanto attiene alla disparita' di trattamento; degli artt. 38 e 53 per quanto concerne il regime di contribuzione previdenziale, anche in relazione ai principi della certezza del diritto in ordine a posizioni ed aspettative normative e di diritto dei cittadini lavoratori. Si ricorda ancora che la stessa questione di legittimita' costituzionale e' stata gia' rimessa alla Corte costituzionale dal pretore di Perugia.