ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 13, secondo e
 terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
 in materia di finanza pubblica), cosi' come sostituito  dall'art.  6-
 bis  del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
 materia   sanitaria   e   socio-assistenziale),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  18  marzo  1993,  n.  67,  promosso con
 ordinanza emessa il  7  febbraio  1994  dal  Pretore  di  Rovigo  nel
 procedimento  civile vertente tra la s.r.l. Casa di Cura Privata M.C.
 S. Maria Maddalena e l'I.N.P.S., iscritta  al  n.  140  del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio  1994,  il  Pretore  di
 Rovigo  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost.,
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  secondo  e
 terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
 in  materia  di  finanza pubblica) cosi' come sostituito dall'art. 6-
 bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti  in
 materia    sanitaria    e    socio-assistenziale)   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 18 marzo 1993,  n.  67,  secondo  cui  "Le
 province,  i  comuni,  le  comunita'  montane  e  i loro consorzi, le
 istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  (IPAB),  gli  enti
 non   commerciali   senza  scopo  di  lucro  che  svolgono  attivita'
 socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel  Servizio
 sanitario  nazionale  non  sono  soggetti, relativamente ai contratti
 d'opera o per prestazioni professionali a  carattere  individuale  da
 essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle
 leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere, i
 contratti   stessi,   rapporti  di  subordinazione"  (comma  2).  "Le
 disposizioni di cui al comma  2  hanno  natura  interpretativa  e  si
 applicano  anche  ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in
 vigore della presente legge" (comma 3);
      che, in  particolare,  il  giudice  a  quo,  a  proposito  della
 lamentata  lesione  dell'art.  101  Cost., rileva che le disposizioni
 impugnate lungi dallo svolgere funzione d'interpretazione  autentica,
 come  prima  facie  sembrerebbe, in effetti sottraggono al giudice il
 potere di interpretare autonomamente non gia' disposizioni  di  legge
 ma  gli  stessi  fatti  rilevanti  per la qualificazione del rapporto
 quale lavoro subordinato o autonomo;
      che, peraltro, sarebbe violato l'art.  3  Cost.,  in  quanto,  a
 fronte  di  attivita'  lavorative  identiche  per modalita' e tipo di
 prestazione,  rapporti  di  lavoro,  che  sarebbero   soggetti   alla
 disciplina  del  lavoro  subordinato se si svolgono con privati o con
 enti statali, vengono invece  considerati  come  rapporti  di  lavoro
 autonomo  per il solo fatto di svolgersi con istituzioni locali o con
 istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale;
      che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 38 Cost., per  il
 fatto  che  la  norma  impugnata elimina l'inderogabilita' del regime
 previdenziale  rimettendone   in   sostanza   l'applicabilita'   alla
 qualificazione  convenzionale  del  rapporto  adottato dalle parti in
 sede contrattuale;
      che  nessuno  si  e'  costituito  o  e' intervenuto nel giudizio
 innanzi alla Corte;
    Considerato che, con  sentenza  n.  115  del  1994,  la  Corte  ha
 giudicato  su  identiche  questioni  riferite  all'art. 13, secondo e
 terzo comma, della legge n. 498 del 1992 e successive  modificazioni,
 ritenendole non fondate nei sensi di cui in motivazione;
      che,  in  particolare, la Corte ha rilevato che "non vi e' alcun
 elemento, nel testo  del  citato  art.  13,  comma  2,  che  riguardi
 l'ipotesi  di un rapporto che si sia svolto con contenuti e modalita'
 contrastanti  con  la  qualificazione  di  contratto  d'opera  o   di
 prestazione   professionale   enunciata   dalle   parti   o  comunque
 collegabile alla loro dichiarazione negoziale. La norma si limita  ad
 escludere  che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da
 essa considerati  siano  estensibili  gli  obblighi  previdenziali  e
 assistenziali  previsti  per il lavoro subordinato. Ma da cio' non e'
 dato inferire che  tale  esclusione  trovi  applicazione  anche  alle
 ipotesi  in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale,
 abbia di fatto assunto contenuti e modalita'  di  svolgimento  propri
 del  rapporto  di  lavoro subordinato; tanto meno e' dato inferire un
 piu' generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti  del
 diritto  del  lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto
 come rapporto d'opera o di  prestazione  professionale  non  sia  mai
 suscettibile  di  una  diversa  qualificazione  neppure  in  caso  di
 contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi  tra
 le parti";
      che,  disattesa  in  questi  sensi  l'interpretazione  proposta,
 cadono le censure prospettate dal giudice rimettente;
      che, l'ordinanza di rimessione non adduce motivi nuovi  tali  da
 indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza;
      che  pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.