IL PRETORE
    A scioglimento della riserva formulata  in  data  13  aprile  1994
 nella  causa  tra  Spitaleri  Giuseppa  (ricorrente)  e  prefetto  di
 Pordenone (resistente) emana la seguente ordinanza:
                               F A T T O
    In data  29  ottobre  1993  Spitaleri  Giuseppa  depositava  nella
 cancelleria  civile  della  pretura  di Pordenone atto di opposizione
 avverso  una  comunicazione  di  iscrizione  a  ruolo   di   sanzione
 amministrativa  accertata con verbale della polizia di Stato (verbale
 divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al
 prefetto);
    In data 2 novembre  1993  il  pretore  di  Pordenone  ordinava  il
 deposito  degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione
 delle parti per l'udienza del 17 febbraio 1994;
    Nel costituirsi in giudizio  il  prefetto  di  Pordenone  deduceva
 carenza  di  legittimazione  passiva  in  quanto non era stata emessa
 l'ordinanza ingiunzione di  pagamento  ex  art.  18  della  legge  n.
 689/1981,  ne'  poteva  essere  emessa  atteso  che  non si era avuto
 ricorso allo stesso prefetto nel termine appena riferito;
    Rilevava  inoltre che l'intervento del prefetto si era limitato ai
 meri adempimenti della fase esecutiva;
      che l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava  da
 un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero
 delle finanze);
      che  esattore  era  un  concessionario,  il  Credito  Romagnolo,
 operante del tutto autonomamente dalla prefettura;
    Precisava  inoltre  che  in  virtu'  delle  disposizioni  operanti
 all'epoca  del  fatto  (art.  142-bis  del  testo unico del 1959 come
 modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e art. 27 della legge n.
 689/1981) non doveva  essere  emessa  ne'  quindi  notificata  alcuna
 ordinanza  ingiunzione  essendo mancato il preventivo ricorso sicche'
 non era configurabile l'opposizione al pretore ex art.  22  legge  n.
 689/1981;  rilevava  che  l'iscrizione  a  ruolo o la stessa cartella
 esattoriale  non   potevano   essere   configurate   come   ordinanza
 ingiunzione,  ne'  poteva  ritenersi ammissibile un ricorso avanti al
 pretore avverso il verbale di accertamento.
    All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si  riservava  e
 quindi  sollevava  d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
 dall'articolo 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393  nella  parte
 in cui non prevede la proponibilita' di opposizione avanti al pretore
 avverso  il  ruolo  emesso sulla base del predetto articolo una volta
 divenuto  esecutivo  il  verbale   di   accertamento;   e,   in   via
 consequenziale,  dell'art.  203  del  d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285
 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilita'.
                       MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO