IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 nella causa tra Spitaleri Giuseppa (ricorrente) e prefetto di Pordenone (resistente) emana la seguente ordinanza: F A T T O In data 29 ottobre 1993 Spitaleri Giuseppa depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa accertata con verbale della polizia di Stato (verbale divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto); In data 2 novembre 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17 febbraio 1994; Nel costituirsi in giudizio il prefetto di Pordenone deduceva carenza di legittimazione passiva in quanto non era stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n. 689/1981, ne' poteva essere emessa atteso che non si era avuto ricorso allo stesso prefetto nel termine appena riferito; Rilevava inoltre che l'intervento del prefetto si era limitato ai meri adempimenti della fase esecutiva; che l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava da un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero delle finanze); che esattore era un concessionario, il Credito Romagnolo, operante del tutto autonomamente dalla prefettura; Precisava inoltre che in virtu' delle disposizioni operanti all'epoca del fatto (art. 142-bis del testo unico del 1959 come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e art. 27 della legge n. 689/1981) non doveva essere emessa ne' quindi notificata alcuna ordinanza ingiunzione essendo mancato il preventivo ricorso sicche' non era configurabile l'opposizione al pretore ex art. 22 legge n. 689/1981; rilevava che l'iscrizione a ruolo o la stessa cartella esattoriale non potevano essere configurate come ordinanza ingiunzione, ne' poteva ritenersi ammissibile un ricorso avanti al pretore avverso il verbale di accertamento. All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dall'articolo 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilita' di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilita'. MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO