Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
 prevenzione di secondo grado a carico di: D'Alessandro Michele nato a
 Castellammare di Stabia il 24 maggio 1945,  ed  ivi  res.,  detenuto,
 presente;  appellante  avverso  il  decreto  in data 9 marzo 1993 del
 tribunale di Napoli, sez. mis. prev., con il  quale  veniva  disposto
 che,  a  modifica  dei  decreti  in data 10 luglio 1986 del tribunale
 medesimo ed 11 ottobre 1988  della  Corte  d'appello  di  Napoli,  il
 predetto   trascorresse   il   residuale   periodo  della  misura  di
 prevenzione   della   sorveglianza  speciale  di  p.s.  in  soggiorno
 obbligato nel comune di S. Nicola delle Tremiti;
   Premesso che con provvedimento  in  epigrafe  indicato,  emesso  in
 camera  di  consiglio  con  procedura de plano, il tribunale in sede,
 accogliendo la proposta formulata in data 8 marzo 1993 dalla Questura
 di Napoli,  ai  sensi  dell'art.  2  secondo  comma  della  legge  n.
 575/1965,  cosi'  come  modificato dall'art. 22 del d.l. n. 306/1992
 conv. in legge  n.  356/1992,  disponeva  che  D'Alessandro  Michele,
 sottoposto  a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno,
 in forza di precedente decreto del tribunale medesimo, confermato  in
 grado  di  appello  ed  ancora  in parte da eseguire, trascorresse il
 residuo periodo della misura di prevenzione nel comune di  S.  Nicola
 delle  Tremiti, anziche' in quello di residenza del predetto. Avverso
 detto decreto, notificatogli lo stesso giorno  della  sua  emissione,
 proponeva,  a  mezzo  di  difensori  all'uopo  nominati,  appello  il
 D'Alessandro, con ricorso depositato il 18 marzo 1993, dolendosi, tra
 l'altro ed in rito, dell'adozione del provvedimento senza la  propria
 preventiva escussione e con omissione di ogni garanzia difensiva e ne
 chiedeva, pertanto preliminarmente, l'"annullamento".
    Nel  corso del conseguente procedimento camerale di secondo grado,
 svoltosi in data 10 giugno 1993, con ordinanza del  15  dello  stesso
 mese,  questa Corte sollevava, di ufficio questione di illegittimita'
 costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
 dell'art.  2  terzo  comma  della  legge  n.  575/1965,  cosi'   come
 risultante  dalla modifica introdotta dall'art. 22 del d.l. 8 giugno
 1992, n. 306 conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356  e,  sospeso  il
 giudizio,  rimetteva  gli  atti  alla  Corte  costituzionale,  per la
 conseguente decisione di competenza.
    Con ordinanza in data 9  aprile  1994,  la  Corte  costituzionale,
 rilevato che la disposizione oggetto delle questioni era stata, nelle
 more,  sottoposta a nuova modifica normativa (da parte della legge 24
 luglio 1993, n. 256, abolitiva, in pratica del soggiorno obbligato in
 comuni diversi da quello di  residenza  o  di  abituale  dimora),  ha
 restituito gli atti a questa corte di merito, perche' valuti se "alla
 stregua  del  mutato  quadro  normativo,  la  questione sollevata sia
 tuttora rilevante".
    Fissata nuova comparizione delle parti, la difesa del D'Alessandro
 deduceva e documentava che il sottoposto, per la  mancata  osservanza
 del  provvedimento  appellato,  aveva  riportato  condanna penale, da
 parte del competente tribunale di Torre Annunziata con  sentenza  del
 10-25  maggio  1994,  e  chiedeva pertanto dichiararsi la persistente
 rilevanza  della  questione  di  legittimita'   costituzionale,   con
 conseguente  restituzione  degli atti alla Consulta; a tale richiesta
 si opponeva, il p.g., deducendo  l'irrilevanza  della  questione  nel
 presente  giudizio  di prevenzione e la sua residua rilevanza solo in
 quello penale.
    Tanto premesso, questa Corte, sciogliendo la riserva formulata  in
 udienza,
                             O S S E R V A
    Il  mutato  quadro  normativo, evidenziato dalla remittente Corte,
 non  comporta,  ad  avviso  di  questo  collegio,   la   sopravvenuta
 irrilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale.
    Il  D'Alessandro  non  si  limito'  a  dolersi,  nel  merito,  del
 provvedimento  adottato,  a  sua  insaputa,   dal   tribunale   della
 prevenzione,  ma  ne  dedusse, preliminarmente, l'illegittimita', per
 omesse instaurazione del contraddittorio e garanzie difensive. Questa
 Corte,  pur  rilevando  che  i  primi  giudici  avevano   esattamente
 applicato  le  nuove disposizioni introdotte con il d.l. n. 306/1992
 conv. in legge  n.  356/1992,  che  tali  garanzie  non  prevedevano,
 denuncio' l'illegittimita' costituzionale, sotto il predetto profilo,
 delle  stesse.  Ove  la questione fosse ritenuta fondata, la norma in
 questione dovrebbe, per effetto  della  sollecitata  pronuncia  della
 Corte costituzionale, leggersi come se tali garanzie avesse previsto;
 conseguentemente  il  procedimento  camerale  di  primo  grado  ed il
 relativo  provvedimento  conclusivo  dovrebbero   essere   dichiarati
 affetti  da  assoluta ed insanabile nullita', ai sensi degli articoli
 178 lett. c)  e  179  lett.  c)  c.p.p.  Tali  considerazioni  ed  il
 documentato   concreto   interesse  del  prevenuto  ad  ottenere  una
 dichiarazione   di   invalidita'   del   provvedimento   modificativo
 dell'obbligo  di  soggiorno (essendo pendente un procedimento penale,
 conclusosi in primo grado con condanna a ben  3  anni  e  4  mesi  di
 reclusione,  per  omessa ottemperanza allo stesso), non consentono di
 poter dubitare  della  persistente  rilevanza  della  questione,  non
 esculsa (come sostiene il p.g.) dall'analoga rilevanza in sede penale
 (dove,  correttamente,  i  giudici  avrebbero  dovuto  sospendere  il
 relativo giudizio, in  attesa  della  pregiudiziale  definizione  del
 presente);  pregiudizialita'  logico-giuridica,  piu' volte affermata
 dalla suprema Corte di Cassazione (v. Sez. I 4 febbraio 1969 n.  818,
 6  aprile  1970 n. 1419, 15 aprile 1982, n. 1025), che ha evidenziato
 come  gli  effetti   immediatamente   esecutivi   dei   provvedimenti
 irrogativi    di    misure    di   prevenzione,   siano   tali   solo
 provvisoriamente, venendo meno con efficacia  ex  tunc,  in  caso  di
 successiva   revoca  o  caducazione  delle  misure,  con  conseguente
 irrilevanza penale dell'inosservanza delle  stesse  (tale  principio,
 affermato  per le ipotesi di revoca o annullamento, devesi ritenere a
 fortiori, considerato che quod nullum est, nullum producit  effectum,
 valido  per  l'ipotesi di dichiarazione di nullita' del provvedimento
 di prevenzione.
   Considerato,  dunque,  che   la   preliminare   questione   dedotta
 dall'appellante  D'Alessandro  non  riveste  mera  natura  teorica  o
 morale, avendo assunto, e conservandola ancor oggi che e' sub  iudice
 la  sua  inottemperanza all'obbligo di raggiungere il nuovo soggiorno
 obbligato a suo tempo impostogli, un preciso  e  concreto  interesse,
 che  ne  connota  la persistente rilevanza, gli atti vanno nuovamente
 rimessi alla Corte costituzionale, per quanto di competenza;