Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di prevenzione di secondo grado a carico di: D'Alessandro Michele nato a Castellammare di Stabia il 24 maggio 1945, ed ivi res., detenuto, presente; appellante avverso il decreto in data 9 marzo 1993 del tribunale di Napoli, sez. mis. prev., con il quale veniva disposto che, a modifica dei decreti in data 10 luglio 1986 del tribunale medesimo ed 11 ottobre 1988 della Corte d'appello di Napoli, il predetto trascorresse il residuale periodo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. in soggiorno obbligato nel comune di S. Nicola delle Tremiti; Premesso che con provvedimento in epigrafe indicato, emesso in camera di consiglio con procedura de plano, il tribunale in sede, accogliendo la proposta formulata in data 8 marzo 1993 dalla Questura di Napoli, ai sensi dell'art. 2 secondo comma della legge n. 575/1965, cosi' come modificato dall'art. 22 del d.l. n. 306/1992 conv. in legge n. 356/1992, disponeva che D'Alessandro Michele, sottoposto a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, in forza di precedente decreto del tribunale medesimo, confermato in grado di appello ed ancora in parte da eseguire, trascorresse il residuo periodo della misura di prevenzione nel comune di S. Nicola delle Tremiti, anziche' in quello di residenza del predetto. Avverso detto decreto, notificatogli lo stesso giorno della sua emissione, proponeva, a mezzo di difensori all'uopo nominati, appello il D'Alessandro, con ricorso depositato il 18 marzo 1993, dolendosi, tra l'altro ed in rito, dell'adozione del provvedimento senza la propria preventiva escussione e con omissione di ogni garanzia difensiva e ne chiedeva, pertanto preliminarmente, l'"annullamento". Nel corso del conseguente procedimento camerale di secondo grado, svoltosi in data 10 giugno 1993, con ordinanza del 15 dello stesso mese, questa Corte sollevava, di ufficio questione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2 terzo comma della legge n. 575/1965, cosi' come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 22 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, per la conseguente decisione di competenza. Con ordinanza in data 9 aprile 1994, la Corte costituzionale, rilevato che la disposizione oggetto delle questioni era stata, nelle more, sottoposta a nuova modifica normativa (da parte della legge 24 luglio 1993, n. 256, abolitiva, in pratica del soggiorno obbligato in comuni diversi da quello di residenza o di abituale dimora), ha restituito gli atti a questa corte di merito, perche' valuti se "alla stregua del mutato quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante". Fissata nuova comparizione delle parti, la difesa del D'Alessandro deduceva e documentava che il sottoposto, per la mancata osservanza del provvedimento appellato, aveva riportato condanna penale, da parte del competente tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 10-25 maggio 1994, e chiedeva pertanto dichiararsi la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, con conseguente restituzione degli atti alla Consulta; a tale richiesta si opponeva, il p.g., deducendo l'irrilevanza della questione nel presente giudizio di prevenzione e la sua residua rilevanza solo in quello penale. Tanto premesso, questa Corte, sciogliendo la riserva formulata in udienza, O S S E R V A Il mutato quadro normativo, evidenziato dalla remittente Corte, non comporta, ad avviso di questo collegio, la sopravvenuta irrilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale. Il D'Alessandro non si limito' a dolersi, nel merito, del provvedimento adottato, a sua insaputa, dal tribunale della prevenzione, ma ne dedusse, preliminarmente, l'illegittimita', per omesse instaurazione del contraddittorio e garanzie difensive. Questa Corte, pur rilevando che i primi giudici avevano esattamente applicato le nuove disposizioni introdotte con il d.l. n. 306/1992 conv. in legge n. 356/1992, che tali garanzie non prevedevano, denuncio' l'illegittimita' costituzionale, sotto il predetto profilo, delle stesse. Ove la questione fosse ritenuta fondata, la norma in questione dovrebbe, per effetto della sollecitata pronuncia della Corte costituzionale, leggersi come se tali garanzie avesse previsto; conseguentemente il procedimento camerale di primo grado ed il relativo provvedimento conclusivo dovrebbero essere dichiarati affetti da assoluta ed insanabile nullita', ai sensi degli articoli 178 lett. c) e 179 lett. c) c.p.p. Tali considerazioni ed il documentato concreto interesse del prevenuto ad ottenere una dichiarazione di invalidita' del provvedimento modificativo dell'obbligo di soggiorno (essendo pendente un procedimento penale, conclusosi in primo grado con condanna a ben 3 anni e 4 mesi di reclusione, per omessa ottemperanza allo stesso), non consentono di poter dubitare della persistente rilevanza della questione, non esculsa (come sostiene il p.g.) dall'analoga rilevanza in sede penale (dove, correttamente, i giudici avrebbero dovuto sospendere il relativo giudizio, in attesa della pregiudiziale definizione del presente); pregiudizialita' logico-giuridica, piu' volte affermata dalla suprema Corte di Cassazione (v. Sez. I 4 febbraio 1969 n. 818, 6 aprile 1970 n. 1419, 15 aprile 1982, n. 1025), che ha evidenziato come gli effetti immediatamente esecutivi dei provvedimenti irrogativi di misure di prevenzione, siano tali solo provvisoriamente, venendo meno con efficacia ex tunc, in caso di successiva revoca o caducazione delle misure, con conseguente irrilevanza penale dell'inosservanza delle stesse (tale principio, affermato per le ipotesi di revoca o annullamento, devesi ritenere a fortiori, considerato che quod nullum est, nullum producit effectum, valido per l'ipotesi di dichiarazione di nullita' del provvedimento di prevenzione. Considerato, dunque, che la preliminare questione dedotta dall'appellante D'Alessandro non riveste mera natura teorica o morale, avendo assunto, e conservandola ancor oggi che e' sub iudice la sua inottemperanza all'obbligo di raggiungere il nuovo soggiorno obbligato a suo tempo impostogli, un preciso e concreto interesse, che ne connota la persistente rilevanza, gli atti vanno nuovamente rimessi alla Corte costituzionale, per quanto di competenza;