LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 91/30495 presentato
 il 17 dicembre 1991  (avverso;  avv.  di  liquid.,  registro  -)  da:
 Giandomenici  Carolina,  atto  priv. n. 438 - 2V del 25 ottobre 1988,
 residente a: Montignoso in via  Cervaiolo,  35;  Giandomenici  Ivano,
 residente  a:  Montignoso in via Cervaiolo, 37; Pellicani Giuseppina,
 residente a: Montignoso in via Cervaiolo, 37,  contro  l'ufficio  del
 registro di Massa.
    Con  avviso  di  liquidazione notificato in data 11 dicembre 1991,
 l'ufficio del registro di Massa comunicava a  Giandomenici  Carolina,
 Giandomenici  Ivano e Pellicani Giuseppina che i benefici di cui alla
 legge n. 118/1985 relativamente ed atto  autenticato  il  15  ottobre
 1988 dovevano ritenersi revocati.
    L'ufficio  motivava nel senso che non era stata prodotta copia del
 provvedimento definitivo di sanatoria ne' la dichiarazione attestante
 che la domanda di condono non aveva ancora avuto definizione.
    Ricorrevano   a   questa   commissione   Giandomenici    Carolina,
 Giandomenici  Ivano  e Pellicani Giuseppina facendo presente di avere
 presentato  domanda  di  concessione  di  sanatoria  al   comune   di
 Montignoso, relativamente all'immobile adibito a prima casa, fino dal
 18  marzo  1986  e,  per  evidente mancanza del comune, a tutto il 12
 dicembre 1991 la pratica di sanataria non era stata ancora definita.
    Secondo i ricorrenti il condono doveva  intendersi  accettato  per
 silenzio-assenso.
    Replicava  l'ufficio  che  l'art.  46  della  legge  n.  47 del 18
 febbraio 1985 prevede la presentazione, da  parte  del  contribuente,
 ogni  anno  entro  novanta  giorni  dal giorno di presentazione della
 domanda di condono, la produzione del provvedimento di  sanatoria  o,
 in  mancanza  di  questo,  una  dichiarazione  del  comune ovvero una
 dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  attestante  che  la
 domanda non ha ancora ottenuto definizione.
                        OSSERVA LA COMMISSIONE
    Quando venne emanata la legge 28 novembre 1985, n. 47, cosi' detto
 "condono  edilizio", nessuno avrebbe potuto ragionevolmente prevedere
 che  le  amministrazioni  locali  avrebbero  tardato  a  definire  le
 pratiche relative fino alla data odierna.
    Con d.l. 9 dicembre 1986, n. 823, l'art. 46 della legge n. 47 del
 28  novembre  1985  sopra citata venne modificato nel senso che entro
 novanta giorni dalla scadenza annuale della  domanda  di  condono  il
 contribuente  era  facoltizzato  a  produrre  anche una dichiarazione
 sostitutiva di atto di notorieta'. Tale normativa venne reiterata con
 i decreti-legge 8 maggio 1987, n. 178,  9  luglio  1987,  n.  367,  4
 settembre  1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n.
 2, fino alla legge 31 maggio 1990, n.  128,  la  quale  prorogava  il
 termine  di  cui  al ripetuto art. 46 della legge n. 47/1985, in ogni
 caso, al 31 dicembre 1990. Dal 1 gennaio 1991 si  deve  ritenere  che
 abbia  ripreso vigore l'onere, per il contribuente, di presentare con
 cadenza annuale la certificazione richiesta, al fine di conservare  i
 cosi' detti benefici "prima casa".
    Ad avviso di questa commissione, un tale sistema pone dei dubbi di
 costituzionalita',  in  quanto si risolve in un aggravio contributivo
 che nulla ha a che vedere con i criteri di capacita'  contributiva  e
 progressivita', sanciti dall'art. 53 della Costituzione.
    Di piu', l'onere di attivarsi ogni anno dinanzi all'ingiustificata
 -  e  per  vero  imprevedibile  -  inerzia del comune, al fine di non
 incorrere nella decadenza dei benefici prima casa, sembra contrastare
 con l'art. 47, secondo comma, della Costituzione,  il  quale  prevede
 l'accesso  del  risparmio  popolare  alla proprieta' dell'abitazione,
 mentre la normativa sopra  citata  sembra  introdurre  ingiustificati
 oneri  a carico del privato di fronte a una situazione complessiva di
 inadempienza della pubblica amministrazione, la quale si e' protratta
 per tempi che sinora sembravano appannaggio della sola  giurisdizione
 civile.