LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 91/30495 presentato il 17 dicembre 1991 (avverso; avv. di liquid., registro -) da: Giandomenici Carolina, atto priv. n. 438 - 2V del 25 ottobre 1988, residente a: Montignoso in via Cervaiolo, 35; Giandomenici Ivano, residente a: Montignoso in via Cervaiolo, 37; Pellicani Giuseppina, residente a: Montignoso in via Cervaiolo, 37, contro l'ufficio del registro di Massa. Con avviso di liquidazione notificato in data 11 dicembre 1991, l'ufficio del registro di Massa comunicava a Giandomenici Carolina, Giandomenici Ivano e Pellicani Giuseppina che i benefici di cui alla legge n. 118/1985 relativamente ed atto autenticato il 15 ottobre 1988 dovevano ritenersi revocati. L'ufficio motivava nel senso che non era stata prodotta copia del provvedimento definitivo di sanatoria ne' la dichiarazione attestante che la domanda di condono non aveva ancora avuto definizione. Ricorrevano a questa commissione Giandomenici Carolina, Giandomenici Ivano e Pellicani Giuseppina facendo presente di avere presentato domanda di concessione di sanatoria al comune di Montignoso, relativamente all'immobile adibito a prima casa, fino dal 18 marzo 1986 e, per evidente mancanza del comune, a tutto il 12 dicembre 1991 la pratica di sanataria non era stata ancora definita. Secondo i ricorrenti il condono doveva intendersi accettato per silenzio-assenso. Replicava l'ufficio che l'art. 46 della legge n. 47 del 18 febbraio 1985 prevede la presentazione, da parte del contribuente, ogni anno entro novanta giorni dal giorno di presentazione della domanda di condono, la produzione del provvedimento di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. OSSERVA LA COMMISSIONE Quando venne emanata la legge 28 novembre 1985, n. 47, cosi' detto "condono edilizio", nessuno avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che le amministrazioni locali avrebbero tardato a definire le pratiche relative fino alla data odierna. Con d.l. 9 dicembre 1986, n. 823, l'art. 46 della legge n. 47 del 28 novembre 1985 sopra citata venne modificato nel senso che entro novanta giorni dalla scadenza annuale della domanda di condono il contribuente era facoltizzato a produrre anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tale normativa venne reiterata con i decreti-legge 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 367, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n. 2, fino alla legge 31 maggio 1990, n. 128, la quale prorogava il termine di cui al ripetuto art. 46 della legge n. 47/1985, in ogni caso, al 31 dicembre 1990. Dal 1 gennaio 1991 si deve ritenere che abbia ripreso vigore l'onere, per il contribuente, di presentare con cadenza annuale la certificazione richiesta, al fine di conservare i cosi' detti benefici "prima casa". Ad avviso di questa commissione, un tale sistema pone dei dubbi di costituzionalita', in quanto si risolve in un aggravio contributivo che nulla ha a che vedere con i criteri di capacita' contributiva e progressivita', sanciti dall'art. 53 della Costituzione. Di piu', l'onere di attivarsi ogni anno dinanzi all'ingiustificata - e per vero imprevedibile - inerzia del comune, al fine di non incorrere nella decadenza dei benefici prima casa, sembra contrastare con l'art. 47, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, mentre la normativa sopra citata sembra introdurre ingiustificati oneri a carico del privato di fronte a una situazione complessiva di inadempienza della pubblica amministrazione, la quale si e' protratta per tempi che sinora sembravano appannaggio della sola giurisdizione civile.