IL PRETORE Letti gli atti; Vista l'eccezione sollevata dall'avv. A. Benevento; Rilevato che l'art. 1, terzo comma, d.l. n. 71/1993 come nella legge n. 151/1993 ha previsto "il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali ( ..) dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa ( ..) dall'I.N.P.S. in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi ( ..)"; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma nella parte in cui eslcude la rivalutazione e gli interessi sulle somme da rimborsare, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione laddove produce un irragionevole pregiudizio nei confronti del soggetto che ha indebitamente pagato e si trova a subire la decurtazione della rivalutazione e degli interessi che pure costituiscono componenti del complesso credito previdenziale (si veda sul punto anche Cass., ss. nn. 30 luglio 1993, n. 8478); Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione (ove la norma sospettata di incostituzionalita' venisse espunta dall'ordinamento giuridico, la societa' ricorrente avrebbe diritto a rilevantissime somme per rivalutazione ed interessi oltre a quanto gia' rimborsato dall'I.N.P.S., che ha versato la prima rata di L. 448.182.400).