IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Vista l'eccezione sollevata dall'avv. A. Benevento;
    Rilevato  che  l'art.  1, terzo comma, d.l. n. 71/1993 come nella
 legge n. 151/1993 ha previsto "il rimborso delle somme  a  titolo  di
 sgravi degli oneri sociali ( ..) dovute in conseguenza della sentenza
 della   Corte   costituzionale  n.  261,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 19 giugno  1991,  e  relative  a  periodi  contributivi
 anteriori  alla  data  di pubblicazione stessa ( ..) dall'I.N.P.S. in
 dieci  rate  annuali  di  pari  importo,  senza  alcun  aggravio  per
 rivalutazione o interessi ( ..)";
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  della  citata  norma  nella  parte  in cui eslcude la
 rivalutazione  e  gli  interessi  sulle  somme  da  rimborsare,   per
 contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione laddove produce
 un  irragionevole  pregiudizio  nei  confronti  del  soggetto  che ha
 indebitamente pagato e  si  trova  a  subire  la  decurtazione  della
 rivalutazione e degli interessi che pure costituiscono componenti del
 complesso  credito  previdenziale (si veda sul punto anche Cass., ss.
 nn. 30 luglio 1993, n. 8478);
    Ritenuta la questione rilevante ai fini della  decisione  (ove  la
 norma    sospettata    di    incostituzionalita'    venisse   espunta
 dall'ordinamento giuridico, la societa' ricorrente avrebbe diritto  a
 rilevantissime  somme  per  rivalutazione ed interessi oltre a quanto
 gia' rimborsato dall'I.N.P.S., che ha versato la  prima  rata  di  L.
 448.182.400).