IL PRETORE Letti gli atti del proc. n. 3080/90 reg. mod. 22 e n. 14119/94 r.g. pretura a carico di Franco Costantino, nato a Camini il 3 marzo 1924 ivi residente C.da Catinacci n. 7, imputato del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 per aver effettuato lo scarico dei rifiuti liquidi del proprio allevamento di bovini sul suolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; Sentite le parti, O S S E R V A Nella fattispecie concreta e' applicabile il d.l. 16 novembre 1994, n. 629, concernente "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1994. Esso reitera nella sostanza precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali e' il d.l. 17 settembre 1994, n. 537. Va, pertanto, rilevato come lo stesso, nel suo complesso, sia in contrasto con l'art. 77 della Costituzione essendo evidente, dalla continua reiterazione, l'assenza dei requisiti di necessita' e, soprattutto, di urgenza, che costituiscono il presupposto essenziale la cui sussistenza legittima il ricorso a tale strumento normativo. L'art. 7 del citato d.l. 16 novembre 1994, n. 629, disciplina il procedimento di sanatoria ed, al primo comma, stabilisce che: "I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni decorrenti dalla predetta data, domanda di autorizzazione in sanatoria nei limiti e nelle forme prescritte dal presente articolo". Al secondo comma viene fissato in novanta giorni dalla presentazione della domanda il termine entro il quale l'autorizzazione in sanatoria deve essere rilasciata o negata. Nulla e' previsto per il caso (probabile vista la situazione di generale difficolta' in cui si trovano gli apparati amministrativi degli enti competenti) di inerzia della autorita' che deve provvedere al rilascio. Ne consegue che in tal caso all'interessato rimane la possibilita' di fare ricorso ai rimedi previsti dal sistema di giustizia amministrativa (ricorso avverso il silenzio-rifiuto). L'effetto del rilascio dell'autorizzazione e' poi previsto al quinto comma dell'art. 7: "Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e succes- sive modificazioni". Questione rilevante nella fattispecie e' che tale disciplina normativa, che introduce in sostanza una causa di estinzione anche per reati futuri (quelli commessi dopo l'emanazione del decreto-legge e prima dell'entrata in vigore della legge di conversione), non prevede alcun meccanismo di sospensione del procedimento penale, a differenza di quanto avviene, per esempio, con la normativa sul condono edilizio dove gli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 prevedono, appunto, una sospensione che consente al privato di attivarsi per ottenere la sanatoria e farla poi valere nel processo penale come causa estintiva del reato. Ne' e' possibile procedere alla sospensione del processo ex artt. 3 e 479 del c.p.p. poiche' non si versa in alcuno dei casi contemplati da tali norme. E' dunque previsto un effetto estintivo del reato collegato all'autorizzazione in sanatoria, ma manca un meccanismo processuale che consenta il tempestivo realizzarsi di tale effetto. Cio' significa che nei casi quali quello in oggetto il giudice dovra' proseguire il processo e l'interessato eventualmente condannato sara' costretto a coltivare tutti i mezzi di impugnazione possibili (affrontando le relative spese) al solo fine di ottenere l'autorizzazione in sanatoria prima della irrevocabilita' della sentenza o comunque prima della esecuzione della pena. In questo ultimo caso egli subira' comunque un pregiudizio considerati i diversi effetti della estinzione della pena rispetto all'estinzione del reato. Questo ingiustificato onere, incidente sul diritto di difesa, e' meramente legato al caso. Dipende dal fatto che il soggetto e' stato citato a giudizio in questo periodo. Chi, infatti, sara' processato in un periodo successivo (per esempio tra sei mesi perche' la richiesta di fissazione di udienza e' giunta al pretore dirigente qualche giorno dopo) avra' il tempo di presentare la domanda, ottenere l'autorizzazione in sanatoria e far valere la causa estintiva. E' peraltro evidente come il caso in questione sia ben diverso da quelli in cui assumeva rilievo il decorso del tempo oppure determinati effetti erano collegati dal legislatore a una certa data, casi per i quali la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate. Nella fattispecie, infatti, come si e' visto, e' la possibilita' di far valere la causa estintiva che e', veramente, legata al caso. Non appare, quindi, manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della disciplina fissata dal citato art. 7 per intrinseca irragionevolezza della stessa e dunque per contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione secondo l'interpretazione piu' volte sostenuta dalla stessa Corte costituzionale. La proposta questione di legittimita' costituzionale appare altresi' non manifestamente infondata giacche', avendo l'imputato la possibilita' di presentare la domanda di sanatoria e coltivando egli i mezzi di porre in essere la causa estintiva del reato, l'attivita' giurisdizionale dei vari giudici chiamati a decidere finira' per essere meramente pleonastica. Il loro intervento sara' invocato non per effettive questioni di merito e di legittimita' ma solo per guadagnare tempo. Il che appare in contrasto con il principio di buon andamento della p.a. (applicabile anche all'attivita' giurisdizionale) sancito dall'art. 97 della Costituzione. Cio' detto per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, va ribadita l'indubbia rilevanza della stessa posto che nella fattispecie il Franco Costantino e' imputato di avere effettuato uno scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione e la sua situazione e' esattamente quella prima considerata in astratto. Egli puo' richiedere e ottenere la sanatoria con conseguente estinzione del reato, ma cio' nonostante questo giudice, per la evidenziata incongruenza normativa, non puo' che proseguire il processo e per venire, eventualmente, ad una sentenza di condanna. Va, pertanto, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.l. 16 novembre 1994, n. 629, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilita' di sospendere il processo penale nei confronti di colui che, imputato del reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, si trovi nelle condizioni di poter presentare la domanda di autorizzazione in sanatoria.