ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  2,  3,
 4,  6,  13,  15,  16,  17 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
 recante "Norme in materia di alienazione degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica", promossi con ricorsi delle Province Autonome
 di Trento e di Bolzano, notificati il 29 gennaio 1994, depositati  in
 cancelleria  il  3  febbraio successivo ed iscritti ai nn. 9 e 10 del
 registro ricorsi 1994 e nei conflitti di attribuzione sorti a seguito
 della nota dell'Amministrazione delle  Poste  e  Telecomunicazioni  -
 Ente  Poste  Italiane prot. DCPA/1/4/1390 del 7 febbraio 1994 e delle
 successive note della Direzione  Compartimentale  dello  stesso  Ente
 prot.  TN.IV/4  Der/1386 e 1387 del 4 marzo 1994 ed elenchi allegati,
 concernenti  l'alienazione  di  alloggi  di   proprieta'   dell'Ente,
 nonche',   per   quanto  possa  occorrere,  in  relazione  al  "piano
 regionale" predisposto  dalla  Direzione  Centrale  Patrimonio  delle
 Poste  Italiane,  promossi  con  ricorsi  delle  Province Autonome di
 Trento e  di  Bolzano,  notificati  il  15  ed  il  28  aprile  1994,
 depositati  in  cancelleria il 21 aprile ed il 2 maggio successivi ed
 iscritti ai nn. 10 e 13 del registro conflitti 1994;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la  Provincia  Autonoma  di
 Trento  e  Roland  Riz e Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di
 Bolzano e l'avv. dello Stato Stefano Onufrio per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorsi  notificati  il  29  gennaio  1994 le Province
 autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso, in  riferimento  agli
 artt.  8, n. 10, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per
 il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle  rela-
 tive  norme  di  attuazione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 6, 13, 15, 16, 17 e 27,  della  legge  24
 dicembre  1993,  n.  560. La normativa impugnata e' ritenuta invasiva
 della competenza legislativa primaria e delle funzioni amministrative
 assegnate alle ricorrenti dalle leggi costituzionali invocate:  "  a)
 in  primo  luogo,  perche'  pretende di disciplinare l'alienazione di
 tutti gli alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  esistenti  sul
 territorio  nazionale  (quale che sia l'ente di appartenenza o l'ente
 che abbia concorso al loro finanziamento), compresi,  quindi,  quelli
 sottoposti  alla  competenza delle province autonome e omette di fare
 salva tale competenza; b) in secondo luogo, perche' assoggetta al re-
 gime da essa stabilito anche gli alloggi di servizio in  senso  lato,
 omettendo di precisare che sono esclusi dal suo campo di applicazione
 (in  quanto soggetti alla competenza provinciale) gli alloggi ubicati
 nel territorio  delle  province,  pur  se  non  ancora  trasferiti  o
 consegnati alle province stesse".
    Ad  avviso della ricorrente, l'art. 1, comma 3, della legge n. 560
 del 1993 - che esclude dal proprio ambito normativo "gli  alloggi  di
 servizio  oggetto  di  concessione  amministrativa in connessione con
 particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti" -  con  questa
 nuova  definizione  degli  alloggi di servizio, mutuata dall'abrogato
 art.  28  della  legge  30  dicembre   1991,   n.   412,   interpreta
 restrittivamente  la riserva di competenza statale prevista dall'art.
 8, primo comma,  lett.  b)  del  d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115,
 limitandola  agli  alloggi  di servizio in senso stretto, concessi in
 uso a dipendenti pubblici  in  specifica  considerazione  delle  loro
 funzioni  ovvero,  come  suole  dirsi nel linguaggio curiale, intuitu
 ministerii. Se ne  argomenta  che  rientrano  nella  categoria  degli
 alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  anche  gli  alloggi di
 servizio in senso ampio, ai quali le norme della  legge  n.  560  del
 1993   sono  dichiarate  applicabili  dall'art.  1,  comma  2,  e  in
 particolare gli  alloggi  di  proprieta'  dell'Amministrazione  delle
 poste  e  delle  telecomunicazioni  costruiti  o  acquistati ai sensi
 dell'art. 1, n. 3, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e destinati alla
 generalita' dei dipendenti. Tali immobili, quando siano  ubicati  nel
 territorio  delle  due province, sarebbero percio' soggetti alla loro
 competenza, comprendente anche  il  potere  di  disciplinare  modi  e
 criteri dell'alienazione. Ne' importa che la proprieta' degli alloggi
 non  sia  stata  ancora formalmente trasferita alle province ai sensi
 degli artt. 8, secondo comma, e 10 del citato d.P.R. n. 115.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
 questione sia dichiarata infondata.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura,  il  combinato  disposto  delle norme
 statutarie invocate dalla controparte "ha  trasferito  alle  Province
 solamente gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari e non
 anche  quelli  appartenenti  alla categoria degli alloggi di edilizia
 residenziale", sicche' la competenza  rivendicata  dalle  province  a
 legiferare   in  ordine  all'alienazione  di  questi  ultimi  non  e'
 giustificata, come vuole la sentenza n. 260 del 1990 di questa Corte,
 da un rapporto di strumentalita' logica  rispetto  all'attuazione  di
 disposizioni dello statuto speciale.
    3.  -  Successivamente  alla  notifica  dei  due ricorsi suddetti,
 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ente  Poste
 Italiane,  con  note  in  data, rispettivamente, 7 febbraio e 4 marzo
 1994, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 4,  della  legge
 n.  560  del  1993,  ha  comunicato  prima alla Regione Trentino-Alto
 Adige, poi direttamente alle due Province gli elenchi  degli  alloggi
 di  proprieta'  dell'Ente  individuati  per la vendita nei rispettivi
 territori.
    Questi atti sono stati impugnati dalle Province  di  Trento  e  di
 Bolzano   con   separati   ricorsi  per  regolamento  di  competenza,
 notificati rispettivamente in data 13 e 28 aprile 1994,  con  istanza
 di sospensione dell'esecuzione degli atti medesimi ai sensi dell'art.
 40 della legge n. 87 del 1953.
    I  ricorsi  sono  motivati  in  termini analoghi a quelli svolti a
 sostegno delle precedenti impugnative in via principale  della  legge
 n.  560.  Anticipando  la  replica  a  una  prevedibile  eccezione di
 inammissibilita' da parte dell'Avvocatura dello Stato, le  ricorrenti
 precisano  che  il  sollevato  conflitto  di  attribuzioni non mira a
 ottenere surrettiziamente il risultato di una  vindicatio  rei.  Esse
 non  intendono  "sollevare,  in  questa sede, alcuna contestazione in
 ordine alla titolarita' degli alloggi da alienare, ne'  lamentare  il
 mancato  trasferimento  degli  stessi",  ma  soltanto "rivendicare la
 propria   competenza   legislativa   e   le   proprie    attribuzioni
 amministrative in relazione all'alienazione degli alloggi di edilizia
 residenziale pubblica ubicati nel loro territorio".
    4.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
 questione di competenza sia dichiarata inammissibile o infondata  con
 reiezione dei ricorsi in ogni loro parte.
    In  punto di ammissibilita', l'interveniente oppone due eccezioni,
 l'una   relativa   alla   natura   dell'atto   impugnato,    ritenuto
 insuscettibile,   in   quanto   privo   di   forma   e  di  contenuto
 provvedimentale, di formare oggetto di impugnativa, e tanto  meno  di
 giustificare  la  domanda  di  sospensione;  l'altra, gia' ricordata,
 attinente al petitum, sul riflesso  che,  con  l'invocare  l'art.  8,
 lett.  b)  del  d.P.R.  n. 115 del 1973, attuativo dell'art. 68 dello
 statuto speciale, il ricorso  si  qualificherebbe  in  sostanza  come
 vindicatio rei.
    Nel  merito,  a  integrazione  degli  argomenti gia' esposti nella
 memoria depositata nei  procedimenti  promossi  dai  ricorsi  in  via
 principale,  l'Avvocatura  richiama:  la  sentenza n. 287 del 1985 di
 questa Corte, che ha ritenuto inclusi  nella  riserva  di  competenza
 statale  anche  gli  alloggi  di  servizio  in  senso lato, cioe' gli
 alloggi di proprieta' dello Stato o di enti pubblici destinati ad uso
 abitativo dei loro dipendenti condizionatamente alla  prestazione  in
 loco di un determinato servizio; la sentenza n. 217 del 1988, secondo
 la  quale  le competenze legislative delle province autonome (o delle
 regioni) incontrano in ogni caso precisi limiti costituzionali  posti
 a  presidio  di  imprescindibili  esigenze  unitarie individuabili su
 scala nazionale; la  sentenza  n.  12192  del  1991  della  Corte  di
 cassazione a sezioni unite, che ha respinto la pretesa di comprendere
 nell'elenco  tassativo  dei diritti immobiliari trasferiti alle prov-
 ince  autonome  ai  sensi  dell'art.  8  del  d.P.R.  n.  115   tutti
 indistintamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
    5.  -  A  questi  argomenti  hanno replicato le ricorrenti con una
 memoria depositata in prossimita' dell'udienza di discussione.
    Quanto all'eccezione di inammissibilita' fondata  sul  difetto  di
 natura provvedimentale dell'atto impugnato, si obietta che la lettera
 inviata  alle Province dall'Ente Poste Italiane ha valore di proposta
 ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  della  legge  n.  560,  in  essa
 espressamente  richiamato,  e  tanto basta per qualificarla come atto
 idoneo a invadere la sfera delle competenze provinciali.  Nel  merito
 si  sostiene  che  la  sentenza  n.  287  del  1985  non  rappresenta
 univocamente la giurisprudenza  di  questa  Corte,  essendo  difforme
 dall'orientamento  espresso  poco  prima  dalla  sentenza  n. 215 del
 medesimo anno; che la  sentenza  n.  217  del  1988  e'  inconferente
 perche',  pur  ammesso  che  la  ratio  della normativa impugnata sia
 collegata con la direttiva dell'art. 47, secondo  comma,  Cost.,  ben
 puo'  la  finalita'  di  favorire  l'accesso popolare alla proprieta'
 dell'abitazione   essere   perseguita   anche   dalla    legislazione
 provinciale;  che  infine  non  e'  pertinente nemmeno la sentenza n.
 12192 del 1991 della  Corte  di  cassazione,  essendo  la  competenza
 legislativa    e    amministrativa   rivendicata   dalle   ricorrenti
 indipendente dalla questione circa la proprieta' degli alloggi di cui
 si discute.
    6. - Entrambe le parti in causa chiedono la riunione  dei  ricorsi
 in un unico giudizio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Con  separati  ricorsi  le Province autonome di Trento e di
 Bolzano hanno sollevato, in riferimento agli  artt.  8,  n.  10,  16,
 primo  comma,  68  e  107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670)  e  delle  relative  norme  di
 attuazione  (artt.  8  del  d.P.R.  20 gennaio 1973, n. 115, e 24 del
 d.P.R.  22  marzo  1974,   n.   381),   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  commi 2, 3, 4, 6, 13, 15, 16, 17 e 27,
 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme per l'alienazione
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte  in  cui
 non  fa  salve  la  competenza  legislativa  primaria  e  le relative
 potesta' amministrative  spettanti  alle  ricorrenti  in  materia  di
 edilizia   comunque   sovvenzionata   da  finanziamenti  a  carattere
 pubblico, e  in  particolare  non  riserva  tale  competenza  e  tali
 potesta' in ordine all'alienazione degli alloggi di servizio in senso
 lato situati nel loro territorio.
    Con  successivi  ricorsi  le medesime Province hanno impugnato per
 regolamento di competenza -  con  istanza  di  sospensione  ai  sensi
 dell'art.  40 della legge n. 87 del 1953 - le note in data 7 febbraio
 e 4 marzo 1994 con cui, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge  n.
 560 del 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
 -  Ente Poste Italiane ha comunicato alla Regione Trentino-Alto Adige
 e alle due Province autonome l'elenco  degli  immobili,  ubicati  nel
 rispettivo territorio, che l'Ente intende porre in vendita.
    Nell'udienza  di  discussione  le  ricorrenti  hanno dichiarato di
 rinunciare all'istanza di sospensione.
    2. - I giudizi instaurati dai quattro ricorsi, avendo per  oggetto
 questioni  identiche  o  analoghe,  vanno  riuniti e decisi con unica
 sentenza.
    3.  -  L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilita' dei
 ricorsi per conflitto di attribuzioni  sul  duplice  rilievo,  da  un
 lato,  che  gli  atti  impugnati  non  hanno  ne' forma ne' contenuto
 provvedimentale,  dall'altro,  che  la  pretesa  fatta  valere  dalle
 ricorrenti   e'   in   sostanza   una   vindicatio  rei  tendente  al
 riconoscimento del diritto di proprieta' sui beni immobili di cui  si
 controverte.
    Tali  eccezioni  non  possono  essere  accolte.  Alla  prima si e'
 replicato giustamente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
 possono formare oggetto di conflitto di attribuzioni anche atti  che,
 pur  non avendo natura di provvedimento, sono idonei a dare impulso a
 procedimenti produttivi di effetti invasivi della sfera di competenza
 delle regioni o delle province autonome. L'altra  eccezione  confonde
 due momenti distinti, l'uno relativo alla competenza ad emanare norme
 regolatrici  dell'alienazione  degli  alloggi di servizio situati nel
 territorio delle due province, l'altro relativo alla legittimazione a
 stipulare i contratti di vendita secondo le norme poste  dalla  fonte
 competente.  Le  ricorrenti  hanno  dichiarato ripetutamente di voler
 limitare in questa sede le loro pretese al primo punto.
    4. - Le questioni sollevate in via principale  sono  inammissibili
 in  relazione  all'art.  1, commi 13, 15, 16, 17 e 27, della legge n.
 560 del 1993: i commi 13, 15, 16 e 17 non si riferiscono agli alloggi
 di cui al comma 2, mentre il comma  27  si  limita  a  far  salvo  il
 diritto  dell'assegnatario  alla  cessione della proprieta', maturato
 alla data di entrata in vigore della legge in conformita' delle leggi
 vigenti a tale data, tutte estranee all'oggetto dell'impugnativa.
    5. -  Per  il  resto  i  ricorsi  proposti  non  sono  fondati,  e
 conseguentemente devono essere respinti anche i ricorsi per conflitto
 di attribuzioni.
    La  legge impugnata e' un elemento della manovra economica diretta
 a ridurre il deficit della  finanza  pubblica  mediante  risparmi  di
 spesa  e  reperimento  di  nuove entrate. Essa regola la dismissione,
 mediante vendita a prezzi vicini a quelli di mercato,  di  una  parte
 rilevante  del patrimonio edilizio pubblico, costituita dagli alloggi
 di edilizia residenziale e  dagli  alloggi  di  servizio  diversi  da
 quelli  esclusi  dall'art.  1, comma 3. Si tratta di un provvedimento
 straordinario e transitorio, limitato  agli  alloggi  esistenti  alla
 data  di  entrata  in  vigore della legge, dei quali viene consentita
 l'alienazione in  deroga  al  regime  ordinario,  connotato  -  salvo
 eccezioni  molto  limitate  -  dal  divieto di cessione in proprieta'
 (art.  27  legge  8  agosto  1977,   n.   513).   Il   carattere   di
 straordinarieta' si desume specificamente sia dal comma 4 relativo ai
 piani  di  cessione,  per i quali sono fissati un termine di sessanta
 giorni e una misura rapportata in percentuale al patrimonio abitativo
 esistente, sia dai commi 5 e 14, i quali vincolano  almeno  l'80  per
 cento  del  ricavato della vendita degli alloggi di cui al comma 1 al
 finanziamento  (parziale)  di  programmi  di  sviluppo  del  settore,
 lasciando  intendere  che  i nuovi alloggi saranno soggetti al regime
 ordinario.
    L'eccezionalita' del provvedimento non consente di attingere  alle
 disposizioni  della  legge n. 560 argomenti per l'interpretazione del
 regime  ordinario.  In  particolare,  nel  comma  3  -  che   esclude
 dall'ambito normativo della legge "gli alloggi di servizio oggetto di
 concessione  amministrativa  in  connessione con particolari funzioni
 attribuite  a  pubblici  dipendenti",  ossia  gli  alloggi  assegnati
 intuitu ministerii, detti alloggi di servizio in senso stretto -  non
 si  puo'  ravvisare  una  sorta di interpretazione autentica in senso
 restrittivo del concetto di alloggio di servizio,  alla  cui  stregua
 dovrebbe  poi  essere  ridefinita  la  riserva  di competenza statale
 prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973 (attuativo  dell'art.
 68  dello  statuto speciale) in ordine al trasferimento alle province
 autonome degli edifici destinati ad alloggi economici e  popolari  di
 proprieta' dello Stato.
    A  una  simile  lettura  si oppone insuperabilmente la lettera dei
 commi precedenti. Gia' l'inclusione  nella  definizione  dettata  dal
 comma  1 degli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976 (destinati al
 personale civile e militare della pubblica sicurezza,  dell'Arma  dei
 carabinieri  e  di  altri  corpi  speciali  dello Stato), sicuramente
 estranei al concetto di edilizia residenziale  pubblica,  rivela  che
 scopo  della  norma  non e' quello di ridisegnare questa categoria ai
 fini della disciplina giuridica generale. Quanto agli alloggi di  cui
 all'impugnato   comma   2,   ai  quali  pure  si  estende  il  regime
 straordinario di alienabilita', che essi  non  siano  una  submateria
 dell'edilizia  residenziale  pubblica, ma costituiscano una categoria
 distinta, e' indicato anzitutto dall'avverbio "altresi'" e poi  dalla
 clausola  di  non  applicabilita'  dei  commi  5,  13 e 14, in quanto
 specificamente concernenti gli alloggi di cui al comma 1.
   Rispetto all'abrogato art. 28, comma 2,  della  legge  30  dicembre
 1991,  n. 412, da cui deriva, l'art. 1, comma 3, della legge del 1993
 ha chiarito che la frase "sono esclusi gli alloggi di  servizio"  non
 si  riferisce, come sostengono le province ricorrenti, al concetto di
 edilizia residenziale pubblica per dire  che  da  esso  sono  esclusi
 soltanto gli alloggi di servizio in senso stretto, bensi' alle "norme
 della presente legge" per dire che esse non sono applicabili a questi
 alloggi,  in  ordine  ai quali rimane fermo il divieto di cessione in
 proprieta'. Dal comma 3  non  si  puo'  correttamente  argomentare  a
 contrario  se non cio' che e' gia' espressamente disposto dal comma 2
 e, in relazione agli alloggi di cui alla legge n. 52  del  1976,  dal
 comma  1,  cioe'  che e' consentita la vendita anche degli alloggi di
 servizio diversi da quelli in senso stretto.
    6. - Cio' premesso, la Corte non ha ragione di  discostarsi  dalla
 sua  giurisprudenza,  rappresentata  dalla  sentenza n. 287 del 1985,
 condivisa dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, secondo
 cui il concetto di alloggio di servizio, che definisce la riserva  di
 competenza   statale  piu'  volte  rammentata,  comprende  anche  gli
 immobili, di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, destinati  ad
 uso abitativo dei propri dipendenti, la cui assegnazione sia comunque
 condizionata  dalla prestazione di un servizio determinato presso gli
 uffici del luogo in cui si trova l'immobile (c.d. alloggi di servizio
 in senso ampio).
    Tali immobili,  non  meno  degli  alloggi  di  servizio  in  senso
 stretto,  si  differenziano  dalla destinazione propria dell'edilizia
 residenziale pubblica. Questa  ha  essenzialmente  ed  esclusivamente
 "finalita'  sociali" (cfr. sent. n. 347 del 1993), che la qualificano
 come servizio pubblico deputato alla  "provvista  di  alloggi  per  i
 lavoratori  e  le famiglie meno abbienti" (sentenze nn. 155 e 217 del
 1988). Gli alloggi  di  servizio,  invece,  hanno  primariamente  una
 finalita'   organizzativa   del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione,  facilitando ai suoi dipendenti, e cosi' favorendone
 la  mobilita',  il  reperimento  nella  sede  del  loro  ufficio   di
 appartamenti  decorosi  con  canone  di  affitto  proporzionato  allo
 stipendio.   Solo   indirettamente   e   non   necessariamente   essi
 contribuiscono  alla finalita' sociale generale di favorire l'accesso
 all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
    La detta finalita' organizzativa integra la materia degli  alloggi
 di  servizio nel trattamento normativo del pubblico impiego statale o
 parastatale, e quindi esige  che  l'assegnazione  degli  alloggi,  in
 affitto  o  eccezionalmente in proprieta', sia regolata da condizioni
 uniformi su tutto  il  territorio  nazionale,  in  guisa  di  evitare
 disparita'  di  trattamento.  Sotto  questo profilo, che coinvolge il
 principio di razionalita', l'interpretazione, qui  confermata,  della
 riserva di competenza statale nella materia de qua trova conforto nel
 criterio  statuito  dalla  sentenza  n.  217  del  1988,  per  cui le
 competenze legislative provinciali (o regionali) incontrano  in  ogni
 caso    precisi   limiti   costituzionali   posti   a   presidio   di
 imprescindibili esigenze unitarie riconoscibili su scala nazionale.
    7. - Restano assorbite le censure relative all'art. 1, commi  4  e
 6, della legge impugnata.
    8. - L'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 sollevata  in  via  principale  comporta  l'infondatezza dei connessi
 ricorsi per regolamento di competenza.