IL PRETORE Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Arnone Rosa, Pellegrino Emanuela e Pellegrino Salvatore, entrambi imputati dei reati: a) previsto e punito dall'art. 110 del c.p., 20, lett. b), della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a terzo piano (pilastri in c.a., muri perimetrali, solaio gettato, tramezzato e senza infissi interni, in parte tramezzato e con infissi esterni) di mq 170 c. nella via Cecoslovacchia, 24; b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo ufficio. In Gela, il 30 luglio 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;