IL PRETORE
    Visti  gli  atti del sopracitato procedimento, contro Arnone Rosa,
 Pellegrino Emanuela e Pellegrino  Salvatore,  entrambi  imputati  dei
 reati:
       a)  previsto  e  punito  dall'art.  110 del c.p., 20, lett. b),
 della legge n. 47/1985  per  avere  realizzato  senza  la  prescritta
 concessione  edilizia  la  costruzione  costituita da un fabbricato a
 terzo piano (pilastri in  c.a.,  muri  perimetrali,  solaio  gettato,
 tramezzato e senza infissi interni, in parte tramezzato e con infissi
 esterni) di mq 170 c. nella via Cecoslovacchia, 24;
       b)  p.  e  p.  dagli  artt.  1,  2,  4,  13 e 14 della legge n.
 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al  capo
 a)  con  opere  in  conglomerato  cementizio armato senza il progetto
 esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso  di
 denunziare  tali  opere  all'ufficio  del genio civile prima del loro
 inizio;
       c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n.  64/1974  per
 avere  realizzato  la  costruzione  sopra indicata al capo a) in zona
 sismica senza preavviso al sindaco e all'ufficio del genio  civile  e
 senza  la preventiva autorizzazione di quest'ultimo ufficio. In Gela,
 il 30 luglio 1992;
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del  d.l.  27
 settembre   1994,   n.   551,   in   riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare  anche   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  di cui all'art. 1, primo,
 secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551,  in  cui
 e'  ravvisata  la  violazione  dell'art.  79, e dell'art. 3, sotto il
 duplice  profilo  dell'irragionevolezza  di  tali   norme   e   della
 disparita'  di  trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;