IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  sopracitato  procedimento, contro Di Simone
 Nunzio, imputato:
       a) del reato previsto e punito dall'art. 20,  lett.  b),  della
 legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione
 edilizia  la costruzione costituita da un vano a terzo piano di mq 30
 circa;
       b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14  della  legge
 n.  1086/1971  per  avere realizzato la costruzione sopra indicata al
 capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto
 esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso  di
 denunziare  tali  opere  all'ufficio  del genio civile prima del loro
 inizio;
       c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e  20  della  legge  n.
 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a)
 in  zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del
 genio  civile  e  senza  la  preventiva  autorizzazione  scritta   di
 quest'ultimo ufficio. In Gela, 27 luglio 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27
 settembre  1994,  n.  551,   in   riferimento   all'art.   79   della
 Costituzione;
    Ritenuto   di   dover   sollevare  anche  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme di  cui  all'art.  1,  primo,
 secondo  e  quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui
 e' ravvisata la violazione dell'art. 79,  e  dell'art.  3,  sotto  il
 duplice   profilo   dell'irragionevolezza   di  tali  norme  e  della
 disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9,  secondo  comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi: