IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  sopracitato  procedimento, contro Gugliotta
 Grazia, nata a Gela il 23 dicembre 1924,  ivi  residente  in  via  Q.
 Sella, 32, imputata:
       a)  del  reato  previsto e punito dall'art. 20, lett. b), della
 legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione
 edilizia la costruzione costituita da un fabbricato al secondo  piano
 attico di mq 30;
       b)  del  reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge
 n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione  sopra  indicata  al
 capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto
 esecutivo  e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di
 denunziare tali opere all'ufficio del genio  civile  prima  del  loro
 inizio;
       c)  del  reato  p.  e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n.
 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a)
 in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio  del
 genio  civile  e  senza  la preventiva autorizzazione di quest'ultimo
 ufficio. In Gela, 30 giugno 1992;
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del  d.l.  27
 settembre   1994,   n.   551,   in   riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare  anche   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  di cui all'art. 1, primo,
 secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551,  in  cui
 e'  ravvisata  la  violazione  dell'art.  79, e dell'art. 3, sotto il
 duplice  profilo  dell'irragionevolezza  di  tali   norme   e   della
 disparita'  di  trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi: