IL PRETORE Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro 1) Carusotto Antonio, nato a Licata il 3 settembre 1925, ivi residente in via Finzi, 24; 2) Malfitano Antonia nata a Licata il 18 dicembre 1931, ivi residente in via Finzi, 24, imputati: a) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da una recinzione in muratura con due pilastri in cemento armato e da una tettoia in eternit in c. da Faino, localita' soggetta a vincolo paesaggistico; b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali oepre all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) del reato p. e p. dall'art. 734 del cod. pen. per avere, mediante la costruzione sopra indicata al capo a) alterato le bellezze naturali della contrada Faino, soggtta a vincolo paesaggistico; in territorio di Butera fino al 13 ottobre 1992, con la recidiva specifica e reiterata per Carusotto Antonio; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: