IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  sopraccitato  procedimento,  contro  Danile
 Carmela imputata dei reati:
       a) previsto e punto dagli artt. 81, secondo  comma,  del  c.p.,
 20,  lett.  b),  della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la
 prescritta concessione  edilizia  la  costruzione  costituita  da  un
 fabbricato  in  muratura  di  circa  28  mq.,  con scale di accesso e
 copertura, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;
       b) p. e p. dagli artt. 8, secondo comma, e 20  della  legge  n.
 64/1974  per avere realizzato la sopraindicata costruzione in abitato
 da consolidare senza il nulla osta del genio civile con  piu'  azioni
 esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso.  In  Butera, fino al 20
 febbraio 1992 e poi fino al 27 maggio 1992;
       c) p. e p. dall'art. 349, secondo comma,  del  c.p.  per  avere
 violato   i   sigilli  apposti  dai  vigili  urbani  di  Butera  alla
 costruzione  abusiva  sopra  indicata  all'atto   del   sequestro   e
 continuando  i  lavori ed abitandola, nonostante fosse stata nominata
 custode. In Butera fra il 20 febbraio e il 27  maggio  1992.  Con  la
 recidiva generica;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso atto dell'istanza del p.m. e che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27
 settembre  1994,  n.  551,   in   riferimento   all'art.   79   della
 Costituzione;
    Ritenuto   di   dover   sollevare  anche  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme di  cui  all'art.  1,  primo,
 secondo  e  quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui
 e' ravvisata la violazione dell'art. 79,  e  dell'art.  3,  sotto  il
 duplice   profilo   dell'irragionevolezza   di  tali  norme  e  della
 disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9,  secondo  comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi: