IL PRETORE Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Danile Carmela imputata dei reati: a) previsto e punto dagli artt. 81, secondo comma, del c.p., 20, lett. b), della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato in muratura di circa 28 mq., con scale di accesso e copertura, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; b) p. e p. dagli artt. 8, secondo comma, e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la sopraindicata costruzione in abitato da consolidare senza il nulla osta del genio civile con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. In Butera, fino al 20 febbraio 1992 e poi fino al 27 maggio 1992; c) p. e p. dall'art. 349, secondo comma, del c.p. per avere violato i sigilli apposti dai vigili urbani di Butera alla costruzione abusiva sopra indicata all'atto del sequestro e continuando i lavori ed abitandola, nonostante fosse stata nominata custode. In Butera fra il 20 febbraio e il 27 maggio 1992. Con la recidiva generica; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. e che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: