IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del proc. penale n. 5356/94 r.g. g.i.p. a carico di Petruccelli David Fabio per il reato di cui all'art. 116, tredicesimo comma, del codice della strada, per aver guidato una moto Suzuki 250 privo di patente di cat. A (pur avendo quella di cat. B, conseguita dopo il 26 aprile 1988); fatto avvenuto in Bari il giorno 11 maggio 1994; Osservato che dal combinato disposto degli artt. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma, del codice della strada (quest'ultimo come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) si ricava che e' sanzionato penalmente il comportamento di guida di un motociclo essendo munito di sola patente di categoria B conseguita sopo il 26 aprile 1988; R I L E V A L'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 116, tredicesimo comma, e 125, terzo comma, del codice della strada, come prospettata dalla difesa dell'imputato, e' rilevante e non manifestamente infondata. Non e' infatti possibile definire il procedimento in corso, applicando la pena richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p., senza la previa risoluzione della questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene questo g.i.p. che l'art. 125, terzo comma, nella sua nuova formulazione che prevede la semplice sanzione amministrativa per chi essendo "munito di patente di cat. B, C o D guida un autoveicolo per il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui e' in possesso", crea una ingiustificata disparita' di trattamento con chi, munito di patente B, C o D, rilasciata dopo il 26 aprile 1988, guida un motoveicolo: in tal caso infatti scatta la sanzione penale di cui all'art. 116, terzo comma, del codice della strada (arg. a contrariis ex art. 125, terzo comma, del codice della strada). Tanto non avveniva in precedenza, in quanto, prima della novella di cui al d.lgs. n. 360/1993, il caso di specie era sanzionato solo amministrativamente dal nuovo codice della strada. Ne consegue, ad opinione di questo giudice, che situazioni analoghe sono diversamente sanzionate e cio' in palese violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione. Da un lato infatti il guidare un veicolo di categoria superiore con la patente di categoria inferiore e' fatto sanzionato solo amministrativamente, viceversa il guidare una motocicletta privi di patente A pur essendo muniti di patente B conseguita dopo il 26 aprile 1988 (come e' nel caso in esame), e' fatto sanzionato penalmente.