ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18  marzo
 1993,  n.  67  (Disposizioni  urgenti  in  materia sanitaria e socio-
 assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993  dal
 Giudice  istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili
 riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino,
 iscritta al n. 793 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Visti  l'atto  di costituzione di Leboroni Tancredi nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 9  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un giudizio di opposizione promosso
 dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei  suoi  crediti
 presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il
 Giudice  istruttore  del  Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26
 ottobre 1993, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  comma  5,  del  d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito
 nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui  stabilisce  che
 le  somme  dovute a qualsiasi titolo alle unita' sanitarie locali non
 sono sottoposte  ad  esecuzione  forzata  nei  limiti  degli  importi
 corrispondenti  agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al
 personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei  fondi
 a  destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini  dell'erogazione dei
 servizi sanitari;
      che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata  viola
 gli   artt.   3,   24   e  97  della  Costituzione,  in  quanto  crea
 ingiustificatamente un privilegio a  favore  delle  unita'  sanitarie
 locali  e  una disparita' di trattamento tra creditori, pregiudicando
 altresi' il buon andamento dell'amministrazione  e  il  diritto  alla
 tutela giurisdizionale;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito il creditore  procedente  chiedendo  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della norma impugnata, con riserva di
 ulteriori deduzioni;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato  che,  secondo  la  giurisprudenza di questa Corte, il
 giudice istruttore non e' legittimato a sollevare  una  questione  di
 legittimita'   costituzionale   dalla   cui   soluzione   dipende  la
 definizione del giudizio promosso davanti al tribunale  al  quale  e'
 addetto;
      che  tale  e' la questione proposta, in quanto investe una norma
 la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;