ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che le somme dovute a qualsiasi titolo alle unita' sanitarie locali non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari; che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto crea ingiustificatamente un privilegio a favore delle unita' sanitarie locali e una disparita' di trattamento tra creditori, pregiudicando altresi' il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla tutela giurisdizionale; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, con riserva di ulteriori deduzioni; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice istruttore non e' legittimato a sollevare una questione di legittimita' costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale e' addetto; che tale e' la questione proposta, in quanto investe una norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;