ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 15, quarto
 comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55  (Nuove  disposizioni
 per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
 forme   di   manifestazione  di  pericolosita'  sociale),  introdotto
 dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in  materia  di
 elezioni  e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con
 ordinanza emessa il 20  ottobre  1993  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Serio Ambrogio contro
 il  ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 512 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la  Puglia,
 con ordinanza del 20 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli
 artt.  3,  4,  35,  36  e  97  della  Costituzione,  l'illegittimita'
 dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19 marzo 1990, n.  55
 introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte
 in  cui  prevede  la  sospensione  del  pubblico dipendente che abbia
 riportato sentenza di condanna per i delitti indicati  nelle  lettere
 a),  b),  c)  e  d)  di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui
 confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello
 stesso primo comma;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuto il Presidente del Consiglio,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo   che   la   questione   sia   dichiarata  inammissibile  o
 manifestamente infondata;
    Considerato che la questione sollevata con la  presente  ordinanza
 e'   stata   dichiarata  non  fondata  (sent.  n.  184  del  1994)  e
 manifestamente infondata (ord. n. 370 del 1994);
      che con le summenzionate decisioni questa Corte ha statuito  che
 la  sospensione  ex  art. 15, quarto comma septies, della legge n. 55
 del 1990, introdotto dall'art. 1, legge n. 16 del 1992, consiste  "in
 un  provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio che
 si colloca, per le fattispecie cui si  riferisce,  accanto  a  figure
 generali,  come  la sospensione cautelare, prevista per gli impiegati
 civili dello Stato dall'art. 91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3;
      che "la  fase  di  quiescenza  della  posizione  soggettiva  del
 pubblico  dipendente, aperta dal provvedimento di sospensione ex art.
 15, quarto  comma  septies  citato,  e'  connessa  ad  una  specifica
 normativa diretta a tutelare interessi essenziali della P.A.;
      che,  difatti,  la  ratio  della  legge n. 16 del 1992, e' stata
 individuata  da  questa  Corte  "nella  esigenza  di  rafforzare   la
 disciplina gia' posta dalla legge n. 55 del 1990, estendendone talune
 qualificanti  previsioni  -  inizialmente riferite ai soggetti legati
 alla P.A. da rapporto di  servizio  onorario,  elettivo  o  non  -  a
 pubblici  dipendenti  legati alla stessa da rapporto di servizio, che
 possono  talora  versare  in  condizione   di   potenziale   maggiore
 pericolosita' e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni";
      che,  pertanto,  l'automaticita'  della  sospensione di cui alla
 norma impugnata e' strettamente preordinata alla tutela del principio
 posto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;
      che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti  profili
 nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;