ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8
 maggio  1987,  n.  266  (Norme  risultanti  dalla disciplina prevista
 dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del  personale
 dipendente  dai  Ministeri),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 27
 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la  Puglia  -
 Sezione  di  Lecce sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro il
 Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta  al  n.  109  del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti l'atto di costituzione di De Vitis Assunta nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel procedimento relativo a un ricorso  proposto  da
 Assunta De Vitis contro il Ministero di grazia e giustizia, il T.A.R.
 per  la  Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del 27 gennaio 1993
 (pervenuta a questa Corte il 25  febbraio  1994),  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, nella
 parte in cui non prevede  per  il  personale  inquadrato  nella  nona
 qualifica  funzionale,  qualora  sia  adibito  a  mansioni  di  grado
 superiore, "un termine  massimo  che  giustifichi,  da  un  lato,  la
 temporaneita'  delle funzioni vicarie, dall'altro, la gratuita' delle
 medesime";
      che, ad avviso del giudice rimettente, tale  mancata  previsione
 determina  un  contrasto  della  norma  impugnata con l'art. 36 della
 Costituzione,  che  garantisce  il  diritto  del  lavoratore  a   una
 retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la ricorrente,  invocando,  a  sostegno  della  fondatezza
 della questione, le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
    Considerato che il  d.P.R.  n.  266  del  1987  -  che,  ai  sensi
 dell'art.  6,  ultimo  comma,  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, ha
 recepito la disciplina prevista dall'accordo 26  marzo  1987  per  il
 comparto  del personale dipendente dai ministeri - non e' atto avente
 forza di legge e, quindi,  non  e'  assoggettabile  al  sindacato  di
 costituzionalita' di questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 462
 del 1990, 782 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.