ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata il 26 maggio 1994 dall'Assemblea regionale, recante: "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 giugno 1994, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1994; Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il giudice relatore Enzo Cheli; Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione; Ritenuto in fatto Il Commissario dello Stato per la regione siciliana, con ricorso del 3 giugno 1994, ha impugnato, per violazione degli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia". La norma impugnata prevede, per i soli Comuni fino a quindicimila abitanti che abbiano deliberato lo stato di dissesto entro il 31 gennaio 1994, la messa in mobilita', con assegnazione ad altri Comuni e Province della Regione, del personale risultante in esubero a seguito della rideterminazione della pianta organica operata con la deliberazione di dissesto, fatta salva la permanenza in servizio di detto personale presso gli enti di appartenenza nelle more della rideterminazione delle piante organiche, con l'assunzione da parte della regione dei relativi oneri. Secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per il fatto di determinare un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei soli dipendenti dei Comuni citati, rispetto ai dipendenti degli altri enti locali della Regione. La medesima disposizione lederebbe, altresi', il principio di buona amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, nel disporre il mantenimento in servizio presso i comuni di appartenenza del personale dichiarato in esubero. Sarebbe, infine, leso il principio del coordinamento fra la finanza statale e quella regionale, di cui all'art. 119 della Costituzione, per effetto della assunzione a carico della regione di un onere ingiustificato, a vantaggio di un ristretto numero di beneficiari, in contrasto con la generale esigenza di un rigoroso contenimento della spesa pubblica. 2. - Si e' costituita in giudizio la regione siciliana per sostenere l'infondatezza del ricorso. La resistente ritiene che la norma impugnata sia conforme alla ra- tio della normativa statale in materia di mobilita' e che la individuazione degli enti interessati mediante il ricorso a parametri generali ed astratti impedisca ogni disparita' di trattamento tra i diversi enti. Sarebbe, inoltre, conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione l'aver individuato piu' celeri procedure di mobilita', in relazione all'esiguo numero di dipendenti interessati da questa normativa. Infine, risulterebbe inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto i rilievi espressi non conterrebbero elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure. 3. - In prossimita' dell'udienza, la regione siciliana ha presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, ha disposto l'abrogazione dell'impugnato art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994. 4. - Va, infine, rilevato che nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994 e' stata pubblicata la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), promulgata dal Presidente della regione con omissione della disposizione oggetto del presente giudizio, in quanto abrogata dalla succitata legge regionale n. 34 del 1994. Considerato in diritto 1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha sollevato questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia". In via preliminare, questa Corte deve esaminare la richiesta avanzata dalla regione siciliana al fine di sentir dichiarare cessata la materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata. Tale richiesta deve essere accolta. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, il Presidente della regione siciliana ha promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, che, nel recepire la citata delibera legislativa, ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. La norma oggetto del presente giudizio non ha, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' e' piu' in grado di produrne, essendo gia' stato esercitato da parte del Presidente della regione il potere di promulgazione e non sussistendo la possibilita' di una successiva autonoma promulgazione della norma espunta. Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenze nn. 84, 235 e 421 del 1994) deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.