ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  5-  bis  della
 legge  8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della
 finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal
 Giudice istruttore presso  il  Tribunale  di  Gela  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  Cordaro Paolo ed altri ed il Comune di Gela ed
 altri iscritta al n. 254 del registro  ordinanze  1994  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 26  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che, in una controversia (promossa con atto di citazione
 in riassunzione notificato il 12 giugno 1991) avente  ad  oggetto  la
 determinazione  dell'indennita'  di  esproprio, il giudice istruttore
 presso il Tribunale di Gela  con  ordinanza  del  4  giugno  1993  ha
 sollevato   questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 5- bis decreto legge 11 luglio  1992,  n.  333,  convertito
 nella  legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento
 della finanza pubblica) per contrasto con gli artt. 3 e 42, comma  3,
 della Costituzione;
      che  -  ad  avviso  del  giudice  rimettente  -  la competenza a
 sollevare detta questione  spetta  anche  al  giudice  istruttore  in
 quanto  si  tratta  di  disposizioni  di  legge  che il medesimo deve
 applicare per provvedimenti di competenza sua propria,  dovendo  egli
 conferire  un  nuovo incarico al consulente tecnico d'ufficio in base
 alla normativa di cui si  assume  l'illegittimita'  costituzionale  e
 quindi   tenendo   conto   dei   nuovi   criteri   di  determinazione
 dell'indennita' di esproprio;
      che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42,  terzo
 comma della Costituzione, deve costituire un serio ristoro e non puo'
 essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica;
      che  in base all'art. 5- bis cit. l'indennita' di espropriazione
 per le aree edificabili e' determinata a norma  dell'art.  13,  terzo
 comma,  della  legge  15  gennaio 1885, n. 2892, sostituendo ai fitti
 coacervati dell'ultimo decennio  il  reddito  dominicale  rivalutato;
 l'importo  cosi'  determinato e' ulteriormente ridotto del 40%, salvo
 che il soggetto espropriato aderisca  alla  cessione  volontaria  del
 bene;
      che  in  tal  modo,  seppur la media tra valore venale e reddito
 dominicale rivalutato da' un importo equo, la sua riduzione in misura
 del 40% fa scendere l'indennita' di espropriazione al  di  sotto  del
 livello di congruita', riducendo il valore del terreno a circa il 30%
 del valore di mercato;
      che  inoltre  -  conclude il giudice rimettente - vi sarebbe una
 disparita' di trattamento tra chi al momento  della  sua  entrata  in
 vigore  ha  gia'  subito  l'esproprio  e  non  puo' piu' convenire la
 cessione volontaria  del  bene  e  chi  ancora  non  e'  colpito  dal
 provvedimento  ablativo  e  puo' cedere le aree volontariamente senza
 subire la riduzione del 40%;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o  comunque
 infondata.
    Considerato   che  la  legittimazione  del  giudice  istruttore  a
 sollevare  incidente  di  costituzionalita'  puo'  essere   affermata
 unicamente  con  riferimento  a questioni concernenti disposizioni di
 legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti di competenza
 sua propria sicche' i  poteri  attribuiti  al  giudice  medesimo  per
 l'esercizio  delle funzioni e competenze sue tipiche devono risultare
 condizionati dalla norma sospettata d'incostituzionalita';
      che invece la legittimazione del giudice istruttore non sussiste
 "quando  la  norma  impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel
 merito della causa, in quanto in tal caso  la  competenza  spetta  al
 collegio" (ordinanze nn. 215 e 147 del 1992, n. 199/1990, sentenza n.
 1104/1988);
      che  nella  fattispecie si ha che da una parte spetta al giudice
 istruttore il potere di disporre consulenza tecnica, potere che certo
 non dipende dall'art. 5- bis cit., ancorche' tale norma possa  essere
 indicata  nella formulazione dei quesiti come contenente i criteri di
 calcolo per l'indagine demandata al consulente  tecnico  d'ufficio  e
 segnatamente per la quantificazione dell'indennita' di esproprio;
      che  d'altra  parte  spetta  al  Collegio l'applicazione di tale
 norma di legge in quanto destinata a rappresentare il criterio legale
 di valutazione dell'esattezza dell'indagine peritale;
      che e' quindi il Collegio - e non gia' il giudice  istruttore  -
 che  puo'  sollevare  questione  di legittimita' costituzionale della
 disposizione citata prima di applicarla;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;