ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Gela nel procedimento civile vertente tra Cordaro Paolo ed altri ed il Comune di Gela ed altri iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, in una controversia (promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 giugno 1991) avente ad oggetto la determinazione dell'indennita' di esproprio, il giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con ordinanza del 4 giugno 1993 ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5- bis decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) per contrasto con gli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione; che - ad avviso del giudice rimettente - la competenza a sollevare detta questione spetta anche al giudice istruttore in quanto si tratta di disposizioni di legge che il medesimo deve applicare per provvedimenti di competenza sua propria, dovendo egli conferire un nuovo incarico al consulente tecnico d'ufficio in base alla normativa di cui si assume l'illegittimita' costituzionale e quindi tenendo conto dei nuovi criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio; che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma della Costituzione, deve costituire un serio ristoro e non puo' essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica; che in base all'art. 5- bis cit. l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato; l'importo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto del 40%, salvo che il soggetto espropriato aderisca alla cessione volontaria del bene; che in tal modo, seppur la media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato da' un importo equo, la sua riduzione in misura del 40% fa scendere l'indennita' di espropriazione al di sotto del livello di congruita', riducendo il valore del terreno a circa il 30% del valore di mercato; che inoltre - conclude il giudice rimettente - vi sarebbe una disparita' di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha gia' subito l'esproprio e non puo' piu' convenire la cessione volontaria del bene e chi ancora non e' colpito dal provvedimento ablativo e puo' cedere le aree volontariamente senza subire la riduzione del 40%; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato che la legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalita' puo' essere affermata unicamente con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti di competenza sua propria sicche' i poteri attribuiti al giudice medesimo per l'esercizio delle funzioni e competenze sue tipiche devono risultare condizionati dalla norma sospettata d'incostituzionalita'; che invece la legittimazione del giudice istruttore non sussiste "quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza spetta al collegio" (ordinanze nn. 215 e 147 del 1992, n. 199/1990, sentenza n. 1104/1988); che nella fattispecie si ha che da una parte spetta al giudice istruttore il potere di disporre consulenza tecnica, potere che certo non dipende dall'art. 5- bis cit., ancorche' tale norma possa essere indicata nella formulazione dei quesiti come contenente i criteri di calcolo per l'indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio e segnatamente per la quantificazione dell'indennita' di esproprio; che d'altra parte spetta al Collegio l'applicazione di tale norma di legge in quanto destinata a rappresentare il criterio legale di valutazione dell'esattezza dell'indagine peritale; che e' quindi il Collegio - e non gia' il giudice istruttore - che puo' sollevare questione di legittimita' costituzionale della disposizione citata prima di applicarla; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;