ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'allegato A), punto
 17, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23  aprile  1992,
 n.  10  (Riordinamento  della  struttura dirigenziale della Provincia
 autonoma di Bolzano), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993
 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa  di  Bolzano  sul
 ricorso  proposto da Pallozzi Osvaldo iscritta al n. 350 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Osvaldo Pallozzi  e  la
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  ed altri, il Tribunale regionale di
 giustizia amministrativa di  Bolzano,  ha  sollevato,  con  ordinanza
 emessa  il  6  ottobre 1993, questione di legittimita' costituzionale
 dell'allegato A), punto 17, della legge della Provincia  autonoma  di
 Bolzano   23  aprile  1992,  n.  10  (Riordinamento  della  struttura
 dirigenziale della Provincia autonoma  di  Bolzano),  in  riferimento
 agli  artt.  116 della Costituzione, 19 dello statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige, nonche' agli artt. 1, 21  e  22  del  d.P.R.  10
 febbraio 1983, n. 89.
    Dopo  aver  ricordato  il  contenuto dell'art. 19 dello statuto di
 autonomia e delle rispettive  norme  di  attuazione  emanate  con  il
 d.P.R.  n.  89  del  1983,  il  giudice  rimettente sottolinea che il
 legislatore provinciale, istituendo con la disposizione impugnata  la
 ripartizione  n.  17  "Intendenza  scolastica  italiana", ha di fatto
 introdotto una  quarta  Intendenza  scolastica,  statutariamente  non
 prevista, con competenze quasi interamente coincidenti con quelle che
 gli  artt.  1,  21  e  22  del d.P.R. n. 89 del 1983 attribuiscono al
 Sovrintendente scolastico. Cosi' facendo, la  disposizione  impugnata
 avrebbe  esulato  dalla propria competenza, istituendo una intendenza
 scolastica italiana in potenziale  conflitto  di  competenza  con  la
 sovrintendenza prevista dallo Statuto.
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la Provincia
 autonoma   di   Bolzano,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
 provinciale,  concludendo  con  una  richiesta   di   rigetto   della
 questione.
    Ricorda  la  difesa  della  Provincia  che,  con  esclusione della
 materia dello stato giuridico ed economico del  personale  ispettivo,
 direttivo  e  docente  della scuole elementari e secondarie, tutte le
 attribuzioni  in  materia  di  istruzione  pubblica  e  del  relativo
 ordinamento  scolastico,  tra  cui  anche  la disciplina degli uffici
 scolastici provinciali  e  di  personale  provinciale  rientra  nella
 competenza  esclusiva della Provincia stessa, in forza degli artt. 8,
 n. 1, e 16 dello Statuto.
    In base a tale competenza, il legislatore provinciale, gia' con la
 legge 21 maggio 1981, n. 11 (non oggetto di censura), aveva istituito
 gli uffici della "Sovrintendenza scolastica", ai quali e' preposto il
 sovrintendente  scolastico  nominato  dal  Ministro  della   Pubblica
 Istruzione. Tale sistema sarebbe rimasto immutato con la disposizione
 ora impugnata, con cui la Provincia, anche a seguito dell'istituzione
 dei  "dipartimenti",  ha  provveduto  a  riordinare  i propri uffici,
 modificando in parte le  ripartizioni  gia'  esistenti  e/o  la  loro
 denominazione.
    Nell'ambito     di    tale    riordinamento    dell'organizzazione
 amministrativa provinciale, quello che in base alla legge provinciale
 n. 11 del 1981 era l'ufficio della  "Sovrintendenza  scolastica"  (n.
 XIV)  e'  divenuto  la  ripartizione  n.  17 "Intendenza scolastica":
 circostanza  che  risulterebbe  confermata  dal  confronto   tra   le
 competenze  di quest'ultima con quelle precedentemente elencate sotto
 il titolo di "Sovrintendenza scolastica".
    Ritiene pertanto la Provincia di Bolzano che il convincimento  del
 giudice  a quo sarebbe frutto di un fraintendimento e di un equivoco:
 la nuova ripartizione n. 17, infatti, non si aggiunge ma  sostituisce
 il  precedente ufficio provinciale della "Sovrintendenza scolastica";
 mentre altra cosa  e'  la  figura  e  l'ufficio  del  "Sovrintendente
 scolastico" per la scuola di lingua italiana (di competenza statale).
 In  sostanza,  la  nuova ripartizione n. 17 sarebbe semplicemente una
 struttura   dell'amministrazione   provinciale   cui    compete    il
 coordinamento  degli  uffici provinciali ad essa sottoposti: la quale
 opera  pertanto  alle  dipendenze  funzionali   del   "Sovrintendente
 scolastico"  e  lo  coadiuva  nell'esercizio  della  attribuzioni sue
 proprie.
    La non sovrapposizione tra le competenze dell'ufficio  provinciale
 della  Intendenza  scolastica  italiana con quelle del Sovrintendente
 scolastico sarebbe inequivocabilmente confermato dall'art. 10,  terzo
 comma,  della  stessa legge n. 10 del 1992, con cui si stabilisce che
 il  direttore   di   ripartizione   "esercita   tutte   le   funzioni
 amministrative  di  competenza  della  ripartizione,  escluse  quelle
 espressamente  attribuite  ad  altri  organi":  tra   cui   rientrano
 senz'altro quelle attribuite al Sovrintende scolastico dagli artt. 19
 dello statuto e 21 e 22 del d.P.R. n. 89 del 1983.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano
 dubita  della  legittimita' costituzionale dell'Allegato A, punto 17,
 della  legge  provinciale  di  Bolzano  23   aprile   1992,   n.   10
 (Riordinamento  della  struttura  dirigenziale  della  Provincia), in
 riferimento agli artt. 116 della  Costituzione  e  19  dello  Statuto
 speciale  per  il Trentino-Alto Adige, nonche' degli artt. 1, 21 e 22
 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (contenente le norme di attuazione
 dello Statuto). A parere  del  giudice  rimettente,  la  disposizione
 oggetto  del  presente  giudizio  avrebbe  istituito  una "Intendenza
 scolastica italiana" in aggiunta alle tre  statutariamente  previste,
 attribuendo  ad  essa  competenze  quasi  interamente coincidenti con
 quelle  attribuite  dallo  Statuto  e  dalle  norme  di attuazione al
 Sovrintendente scolastico. Cosi' facendo, il legislatore  provinciale
 avrebbe   debordato   dalla   competenza  ad  esso  attribuita  dalle
 disposizioni costituzionali sopra richiamate, istituendo  un  ufficio
 in potenziale conflitto con un organo statale.
    2.  -  La  questione,  con  le precisazioni che seguiranno, non e'
 fondata.
    Come si e' gia' riferito nella esposizione  in  fatto,  la  difesa
 della  Provincia  di  Bolzano,  nel  motivare la richiesta di rigetto
 della questione sollevata dal giudice a quo,  afferma  che  la  legge
 provinciale  n.  10  del  1992,  in  cui e' contenuta la disposizione
 impugnata,   si   e'   limitata   a    riordinare    l'organizzazione
 amministrativa  lasciando  immutato  il  sistema previsto dalle norme
 dello Statuto  (sebbene  cio'  non  risulti  chiaramente  dal  tenore
 letterale  della  legge);  in particolare restano ovviamente ferme le
 funzioni  attribuite  dallo  Statuto  al  Sovrintendente,  alle   cui
 dipendenze  opera  la  relativa  struttura organizzativa provinciale,
 prima  chiamata  "Sovrintendenza  scolastica"  ed   ora   "Intendenza
 scolastica  italiana". In alcun modo, conclude pertanto detta difesa,
 le competenze  dell'ufficio  provinciale  dell'Intendenza  scolastica
 italiana  si  sovrappongono  a  quelle  del Sovrintendente scolastico
 stabilite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
    Questa  Corte  condivide   tale   conclusione,   ritenendo   pero'
 necessario  integrarla  con  alcune  puntualizzazioni  finalizzate ad
 evitare erronee  interpretazioni  della  disposizione,  quale  quella
 prospettata  in  questa sede dal giudice rimettente, tali da incidere
 sulla stessa legittimita' costituzionale della norma impugnata.
    3. - Deve premettersi che, ai sensi dell'art.  19  dello  Statuto,
 nella Provincia di Bolzano l'ordinamento scolastico si articola nelle
 autorita'   scolastiche   identificate  nel  Sovrintendente  (cui  e'
 affidata l'amministrazione della scuola italiana e  la  vigilanza  su
 quelle  in  lingua  tedesca  e  delle  localita'  ladine)  e  in  due
 Intendenti, competenti ad amministrare rispettivamente le  scuole  in
 lingua  tedesca  e  le  scuole  delle localita' ladine. La nomina del
 Sovrintendente e dell'Intendente per le scuole delle localita' ladine
 e' dallo Statuto attribuita al Ministro  della  pubblica  istruzione,
 competente  altresi'  ad  esprimere  parere in ordine alla nomina (di
 competenza della Giunta provinciale di Bolzano) dell'Intendente delle
 scuole in lingua tedesca. Come stabiliscono le  norme  di  attuazione
 (artt.  22  e  25 del d.P.R. n. 89 del 1983), le autorita' richiamate
 esercitano relativamente alle predette  scuole  le  attribuzioni  che
 nella  restante parte del territorio italiano spettano, a norma delle
 vigenti disposizioni, ai Provveditori agli studi.
    Lo Statuto (art. 19, undicesimo comma) stabilisce altresi'  che  i
 ricorsi proposti dal personale insegnante avverso i provvedimenti non
 definitivi  adottati  dal  Sovrintendente  e  dagli  Intendenti  sono
 devoluti alla competenza del Ministro della pubblica istruzione.
    Sempre per quanto attiene al personale insegnante di tutte  e  tre
 le  scuole,  l'art.  19, decimo comma, dello Statuto ne stabilisce la
 dipendenza dallo Stato:  tuttavia,  i  provvedimenti  in  materia  di
 trasferimento,  congedo, aspettativa e sanzioni disciplinari relativi
 a detto personale sono di competenza dei rispettivi  Intendenti.  Per
 quanto    invece    riguarda   il   personale   amministrativo   (del
 provveditorato agli studi, delle scuole secondarie, degli ispettorati
 scolastici  e  delle  direzioni  didattiche),  lo  stesso  art. 19 ne
 stabilisce il passaggio alle  dipendenze  della  Provincia,  restando
 addetto  ai  servizi  della scuola corrispondente alla propria lingua
 materna.
    4.  -  La  nuova  organizzazione  di  tale  personale  all'interno
 dell'amministrazione  provinciale  fu  oggetto di disciplina da parte
 dell'Allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11  (Nuovo
 ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano),
 in   cui  furono  elencate  al  punto  V  le  funzioni  degli  uffici
 amministrativi inerenti alla "Intendenza scolastica per la scuola  in
 lingua   tedesca",  al  punto  VI  le  funzioni  degli  uffici  della
 "Intendenza scolastica per la  scuola  delle  localita'  ladine",  al
 punto  XIV  le  funzioni  degli  uffici inerenti alla "Sovrintendenza
 scolastica". E' a questi ultimi uffici che si deve  fare  particolare
 riferimento per valutare la portata della modifica ora introdotta con
 la  legge  di  riordino  n.  10  del  1992,  in  cui  e' contenuta la
 disposizione oggetto del presente giudizio.
    Questa norma  contiene  una  diversa  elencazione  delle  predette
 funzioni,  in  quanto  ai  punti  16  e  18  si  fa  riferimento alle
 Intendenze scolastiche "tedesca" e "ladina" (senza la piu'  opportuna
 dizione  statutaria  "in lingua tedesca" e delle "localita' ladine"),
 ed al punto 14 si elencano una  serie  di  competenze  riferite  alla
 "Scuola  e  cultura  tedesca  e ladina"; quanto alla scuola italiana,
 essa e' prevista - oltre che nel punto 15 (sotto il titolo "Scuola  e
 cultura italiana"), in cui sono contenute sottovoci riguardanti anche
 materie  di  competenza statale - soprattutto nel punto 17, che forma
 oggetto del presente giudizio e nelle cui sottovoci e' prevista anche
 la materia del  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale
 insegnante  (relativamente  al  quale  la  competenza  dello Stato e'
 stabilita dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983).
    5. - Da tale evoluzione normativa possono trarsi indicazioni  atte
 ad  evitare  gli equivoci lamentati, mediante alcune precisazioni in-
 terpretative necessarie per  non  ritenere  violate  le  disposizioni
 statutarie  invocate  (le  quali  prevedono,  si  ribadisce, oltre al
 Sovrintendente scolastico, due soli Intendenti: con esclusione quindi
 di un altro intendente per la "scuola italiana"):
       a) l'art. 6, quarto comma, della legge n. 10  del  1992,  nello
 stabilire   che   il   Sovrintendente  e  gli  Intendenti  scolastici
 "esplicano, inoltre, le funzioni del direttore  di  dipartimento  nei
 confronti  delle rispettive intendenze scolastiche", non solo vale ad
 escludere che la direzione dei tre uffici dipartimentali possa essere
 affidata ad un  direttore  (nominato  dalla  Provincia)  diverso  dal
 Sovrintendente  e  dai due Intendenti, ma deve altresi' interpretarsi
 come impossibilita' di equiparare tali organi agli altri direttori di
 dipartimento per quanto  attiene  alla  disciplina  di  nomina,  alle
 ipotesi  di  responsabilita'  e di revocabilita' per questi stabilite
 dalla legge agli artt. 14 e 20;
       b) l'ufficio dell'amministrazione  provinciale  indicato  dalla
 disposizione  oggetto del presente giudizio con le parole "Intendenza
 scolastica italiana" -  e  che  sarebbe  stato  piu'  opportuno,  per
 ragioni   di   chiarezza,   continuare   a  chiamare  "Sovrintendenza
 scolastica", come nella precedente legge n. 11 del  1981  -  consiste
 nella struttura organizzativa (di cui e' responsabile il direttore di
 ripartizione,  ed  alla  quale,  come alle altre due Intendenze, deve
 applicarsi  il  principio  della  ripartizione  proporzionale  di cui
 all'art. 89 dello Statuto) posta alle dipendenze  del  Sovrintendente
 scolastico  (sia  pure  in collaborazione con l'Assessore provinciale
 cui il dipartimento e' pertinente), per l'esercizio delle funzioni ad
 esso attribuite dallo Statuto;
       c) queste ultime funzioni - ancorche' elencate (nelle voci  del
 n.  17  ed  in  qualche  aspetto  nelle  voci del n. 15) unitamente a
 competenze provinciali - rientrano nelle competenze statali: riguardo
 ad esse, pertanto, si deve intendere che  la  funzione  svolta  dagli
 uffici provinciali si limita ad un mero supporto burocratico.
    In  forza  delle  considerazioni  fin  qui  svolte, puo' ritenersi
 conclusivamente che con  la  disposizione  impugnata  il  legislatore
 provinciale  non ha inteso istituire una nuova Intendenza scolastica,
 ma si e' limitato ad un riordinamento dei propri uffici (tra i  quali
 quelli  di  supporto ai predetti organi statali) non in contrasto con
 le disposizioni costituzionali e  le  relative  norme  di  attuazione
 invocate in questa sede.