ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo  unico
 delle  leggi  concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
 degli stipendi, salari e  pensioni  dei  dipendenti  dalle  pubbliche
 Amministrazioni),  e  dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge
 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al  personale  statale
 in  attivita'  ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 10
 luglio 1990 dal Tribunale di Lecce nel procedimento  civile  vertente
 tra Laudisa Osvaldo e il Credito Romagnolo s.p.a., iscritta al n. 178
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 12  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che, con ordinanza del 10 luglio 1990 (pervenuta a questa
 Corte  solo  il 15 marzo 1994) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 dell'art.  2,  primo  comma,  n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,
 nella  parte  in   cui   non   prevede   la   pignorabilita'   e   la
 sequestrabilita'  delle  pensioni  corrisposte dallo Stato, fino alla
 concorrenza di un quinto, per  ogni  credito  vantato  nei  confronti
 degli  ex  dipendenti  dello Stato, nonche' dell'art. 2, terzo comma,
 lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in  cui  non
 prevede    la    pignorabilita',   sequestrabilita'   e   cedibilita'
 dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo  comma,  fino
 alla  concorrenza  di  un  quinto,  per  ogni credito vantato verso i
 medesimi ex dipendenti dello Stato;
      che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente ravvisa, in
 sostanza, una ingiustificata disparita'  di  trattamento,  in  ordine
 alla  pignorabilita'  delle  pensioni  e  delle  relative  indennita'
 integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente  per  la
 pignorabilita' delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in
 costanza di rapporto;
    Considerato che, con sentenza n. 55 del 1991, questa Corte ha gia'
 esaminato  questione  in  parte identica (riferita al solo art. 2 del
 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) dichiarandola non fondata;
      che in detta decisione si e' precisato come  non  sia,  in  se',
 censurabile,  sotto  il  profilo  del  principio  di  eguaglianza, la
 facolta' del legislatore di  disciplinare  in  maniera  differenziata
 l'intervento  degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni
 e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur  sempre
 fondamento  nella  intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche
 che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi,
 rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
      che nella questione in esame tali conclusioni  vanno  pienamente
 riconfermate,  anche in relazione alla pignorabilita' dell'indennita'
 integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio  1959
 n.   324,  che,  in  quanto  componente  necessaria  del  trattamento
 pensionistico,    assume    anch'essa,    evidentemente,     funzione
 previdenziale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;