ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Laudisa Osvaldo e il Credito Romagnolo s.p.a., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, con ordinanza del 10 luglio 1990 (pervenuta a questa Corte solo il 15 marzo 1994) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita' delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, nonche' dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso i medesimi ex dipendenti dello Stato; che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente ravvisa, in sostanza, una ingiustificata disparita' di trattamento, in ordine alla pignorabilita' delle pensioni e delle relative indennita' integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la pignorabilita' delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in costanza di rapporto; Considerato che, con sentenza n. 55 del 1991, questa Corte ha gia' esaminato questione in parte identica (riferita al solo art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) dichiarandola non fondata; che in detta decisione si e' precisato come non sia, in se', censurabile, sotto il profilo del principio di eguaglianza, la facolta' del legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione; che nella questione in esame tali conclusioni vanno pienamente riconfermate, anche in relazione alla pignorabilita' dell'indennita' integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, che, in quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;