ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 9, 11 e 23
 della  legge  2  aprile  1968,  n.  482  (Disciplina  generale  delle
 assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
 aziende private), promosso con ordinanza emessa  l'11  febbraio  1994
 dalla  Corte  di  cassazione su ricorso proposto da Cosimo Cannarile,
 iscritta al n. 263 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che la  Corte  di  cassazione  -  investita  del  ricorso
 proposto  da  Cosimo  Cannarile  avverso  la  sentenza del Pretore di
 Taranto che lo aveva condannato per  non  avere  fatto  richiesta  di
 assunzione  al  competente  Ufficio  provinciale  del  lavoro e della
 massima occupazione di venti lavoratori appartenenti  alle  categorie
 protette, pur essendovi tenuto in ragione del numero di dipendenti in
 servizio  nella  propria azienda - con ordinanza emessa l'11 febbraio
 1994 ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  3,  38  e  41  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9,
 11  e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
 assunzioni obbligatorie presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le
 aziende private);
      che le aziende private con piu' di 35 dipendenti sono tenute, in
 base  alla legge n. 482 del 1968, ad assumere lavoratori appartenenti
 alle categorie protette nella misura del 15 per cento  del  personale
 in servizio (art. 11), secondo la ripartizione tra le varie categorie
 di  riservatari  fissata  dall'art.  9, venendo penalmente sanzionata
 l'omessa richiesta di  assunzione  di  invalidi  o  di  altri  aventi
 diritto (art. 23);
      che  il  giudice  rimettente,  sulla  base  dell'interpretazione
 letterale delle disposizioni denunciate, ritiene automatico l'obbligo
 di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie  protette  al
 solo  raggiungimento  del  numero  minimo  di trentasei dipendenti in
 servizio, senza  che  si  possa  in  alcun  modo  tener  conto  della
 possibilita'  per  l'azienda  di  fare  fronte al carico di ulteriori
 assunzioni, rese obbligatorie;
      che, ad avviso del  giudice  rimettente,  sarebbe  irragionevole
 porre  sullo  stesso  piano  soggetti  diversi  quanto a capacita' di
 assorbimento  di  nuove  unita'  di  lavoratori,  come  pure  sarebbe
 irragionevole  differenziare  la  disciplina  delle  aziende  private
 rispetto a quella degli enti  pubblici,  per  i  quali  l'obbligo  di
 assunzione  di  lavoratori  appartenenti  alle  categorie protette e'
 subordinato al verificarsi di vacanze nell'organico;
      che, ad avviso dello  stesso  giudice,  sarebbe  anche  lesa  la
 liberta' di organizzazione e di gestione dell'impresa secondo criteri
 di  economicita',  aspetto  compreso  nella  liberta'  di  iniziativa
 economica privata;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che  ha  concluso  per  la  non  fondatezza  della  questione,
 affermando  che  e'  stata  nuovamente  proposta  una  questione gia'
 esaminata e dichiarata infondata dalla Corte (sentenze n. 38 del 1960
 e n. 279 del 1983; ordinanza n. 173 del 1985);
    Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta in termini non
 univoci il dubbio di legittimita' costituzionale, che sembra riferito
 a due situazioni diverse. Difatti  non  e'  chiaro  se  la  questione
 riguardi   l'obbligo  di  assunzione  di  lavoratori  appartenenti  a
 categorie protette in se' considerato, riproponendosi cosi' un dubbio
 gia' ritenuto  non  fondato  dalla  Corte  in  rapporto  agli  stessi
 parametri  dedotti  (sentenza  n.  279 del 1983; ordinanza n. 173 del
 1985), o se invece la questione sia proposta per l'ipotesi,  peraltro
 non  ricorrente  nel  giudizio  principale,  del datore di lavoro che
 raggiunga il  numero  minimo  di  dipendenti  previsto  dalla  legge,
 perche'  scatti  l'obbligo  di  immediata  assunzione  di  lavoratori
 appartenenti  a  categorie  protette  in  numero   proporzionale   ai
 dipendenti  in  servizio,  venendo  cosi'  aumentato  il  numero  del
 personale da assumere indipendentemente dalla necessita' dell'azienda
 di ampliare ulteriormente le unita' dei lavoratori addetti;
      che,  non  essendo  il  quesito  precisato  in  modo   tale   da
 individuare  quale  delle  questioni  prospettate  sia  sottoposta al
 vaglio di legittimita' costituzionale, ne deve essere  dichiarata  la
 manifesta inammissibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;