ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 30 luglio
 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello  Stato  per  i
 non  abbienti)  e  del  decreto  del Ministro di grazia e giustizia 3
 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio  a  spese
 dello  Stato),  in  relazione agli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del
 codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
 1994 dal giudice per le indagini preliminari  presso  la  Pretura  di
 Torino  sull'istanza  proposta da Confalonieri Giancarlo, iscritta al
 n. 357 del  registro  ordinanze  1994  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  26, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione relativo  ad
 intimazione  di  rimborso di onorari difensivi notificata dall'Erario
 (che li aveva anticipati) a soggetto ammesso al gratuito patrocino in
 sede penale e poi condannato, l'adito g.i.p.  presso  la  Pretura  di
 Torino  -  dopo che, con ordinanza n. 45 del 1994, questa Corte aveva
 gia' dichiarato manifestamente inammissibile, per la sua formulazione
 meramente ipotetica, una  prima  questione  di  legittimita'  da  lui
 sollevata  relativamente  agli  artt.  533,  535,  591-593  c.p.p. in
 relazione alla legge 1990 n. 217  (sul  gratuito  patrocinio)  ed  al
 relativo  regolamento  di  attuazione approvato con D.M. 1990 n. 327,
 per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Costituzione  -
 ha,  con  successiva  propria ordinanza del 23 marzo 1994, nuovamente
 denunciato (sia  pur  in  diversa  sequenza)  le  norme  suddette  in
 riferimento  agli  stessi  parametri,  chiedendo  a questo Giudice di
 stabilire in via "pregiudiziale" "se la nuova normativa sul  gratuito
 patrocinio  abbia  inteso  affermare  che  il non abbiente ammesso al
 patrocinio gratuito, successivamente  condannato,  non  e'  tenuto  a
 rimborsare  lo  Stato  sia  per  le  spese  di  giustizia  sia per il
 patrocinio  difensivo"  e  di  verificare,  "nel  caso  di   risposta
 affermativa", la costituzionalita' di tale normativa;
      che l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei
 ministri  ha eccepito l'inammissibilita' della impugnativa per la sua
 identita' con la precedente questione sollevata dal medesimo  giudice
 a quo;
    Considerato che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta ancora
 una volta un quesito fondato su una alternativa interpretativa;
      che  pertanto  -  a  prescindere  dalla  sussistenza  o meno del
 requisito di novita' (e dall'esame della correlativa  eccezione,  che
 resta  cosi'  assorbita) - e' prioritariamente decisivo ai fini della
 manifesta inammissibilita' (pure di questa impugnativa),  l'immanente
 suo   carattere  di  ipoteticita'  (cfr.  ordd.  166,  242,  285/93),
 contestualmente alla abdicazione, la parte del giudice  a  quo,  alla
 doverosa  previa  verifica  di  praticabilita' di una interpretazione
 adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimita' (cfr. sent.
 n. 456/89, ord. n. 121/94, sent. nn. 149 e 255/1994);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;