ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino sull'istanza proposta da Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione relativo ad intimazione di rimborso di onorari difensivi notificata dall'Erario (che li aveva anticipati) a soggetto ammesso al gratuito patrocino in sede penale e poi condannato, l'adito g.i.p. presso la Pretura di Torino - dopo che, con ordinanza n. 45 del 1994, questa Corte aveva gia' dichiarato manifestamente inammissibile, per la sua formulazione meramente ipotetica, una prima questione di legittimita' da lui sollevata relativamente agli artt. 533, 535, 591-593 c.p.p. in relazione alla legge 1990 n. 217 (sul gratuito patrocinio) ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 1990 n. 327, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Costituzione - ha, con successiva propria ordinanza del 23 marzo 1994, nuovamente denunciato (sia pur in diversa sequenza) le norme suddette in riferimento agli stessi parametri, chiedendo a questo Giudice di stabilire in via "pregiudiziale" "se la nuova normativa sul gratuito patrocinio abbia inteso affermare che il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito, successivamente condannato, non e' tenuto a rimborsare lo Stato sia per le spese di giustizia sia per il patrocinio difensivo" e di verificare, "nel caso di risposta affermativa", la costituzionalita' di tale normativa; che l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilita' della impugnativa per la sua identita' con la precedente questione sollevata dal medesimo giudice a quo; Considerato che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta ancora una volta un quesito fondato su una alternativa interpretativa; che pertanto - a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito di novita' (e dall'esame della correlativa eccezione, che resta cosi' assorbita) - e' prioritariamente decisivo ai fini della manifesta inammissibilita' (pure di questa impugnativa), l'immanente suo carattere di ipoteticita' (cfr. ordd. 166, 242, 285/93), contestualmente alla abdicazione, la parte del giudice a quo, alla doverosa previa verifica di praticabilita' di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimita' (cfr. sent. n. 456/89, ord. n. 121/94, sent. nn. 149 e 255/1994); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;