ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477, recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2 maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed il 6 settembre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro ricorsi 1994; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione; che a giudizio della ricorrente le disposizioni impugnate, le quali disciplinano il trasferimento di funzioni alle Regioni in materia di turismo e spettacolo e quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero - con lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite - l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993; che la stessa regione Lombardia ha sollevato, con distinto ricorso, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo, anche questa volta, la violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione; che si e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidnete del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi; Considerato che i decreti-legge nn. 219 e 477 del 1994, cosi' impugnati, non sono stati convertiti in legge entro il termine costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti, come risulta dall'avviso pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n. 230 del 1 ottobre 1994; che, pertanto, in conformita' con la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 507 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate dalla Regione Lombardia; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;