ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3  e  4
 dei  decreti-legge  31  marzo  1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477,
 recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo  e
 sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2
 maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed
 il  6  settembre  successivi  ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro
 ricorsi 1994;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che  la  Regione  Lombardia  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge
 31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,
 spettacolo  e  sport),  deducendo la violazione degli artt. 117, 118,
 119  e  della  VIII   disposizione   transitoria   e   finale   della
 Costituzione;
      che  a  giudizio  della ricorrente le disposizioni impugnate, le
 quali disciplinano il  trasferimento  di  funzioni  alle  Regioni  in
 materia  di  turismo  e  spettacolo  e  quelle  della  Presidenza del
 Consiglio dei ministri in materia di  turismo,  spettacolo  e  sport,
 vanificherebbero   -   con   lesione  delle  attribuzioni  regionali,
 costituzionalmente  garantite  -  l'abrogazione della legge 31 luglio
 1959,  n.  617  (Istituzione  del  Ministero  del  turismo  e   dello
 spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993;
      che  la  stessa  regione  Lombardia  ha  sollevato, con distinto
 ricorso, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3
 e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni
 in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo,  anche  questa
 volta,   la   violazione  degli  artt.  117,  118,  119  e  dell'VIII
 disposizione transitoria e finale della Costituzione;
      che si e' costituito, in entrambi i giudizi, il  Presidnete  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi;
    Considerato che i decreti-legge nn. 219  e  477  del  1994,  cosi'
 impugnati,  non  sono  stati  convertiti  in  legge  entro il termine
 costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti,  come  risulta
 dall'avviso  pubblicato,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n.  230  del  1  ottobre
 1994;
      che,  pertanto,  in  conformita' con la giurisprudenza di questa
 Corte (v.,  da  ultimo,  ordinanza  n.  507  del  1993)  deve  essere
 dichiarata  la  manifesta  inammissibilita' delle questioni sollevate
 dalla Regione Lombardia;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;