IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella procedura iscritta al
 n.  796/1994  r.g.  aff.  cont.  promossa  con  reclamo   da   Stilli
 Antonietta,  residente  in  Torino  ed  eletto  domicilio in Pinerolo
 presso lo studio del proc. avv.  Piero  Ricchiardi,  rappresentata  e
 difesa  per  procura  speciale  in margine al ricorso del dott. proc.
 Laura Dutto del Foro di Torino, contro il Conservatore  dei  registri
 immobiliari   di   Pinerolo  in  contraddittorio  con  Frache  Bruno,
 domiciliato in Torino, via Bardonecchia,  17,  p.m.  in  persona  del
 procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo;
    Visto  il  ricorso  depositato  il  23  agosto 1994 con cui Stilli
 Antonietta ha proposto reclamo avverso il conservatore dei rr.ii.  di
 Pinerolo  per  avere  quest'ultimo  eseguito  con  riserva in data 28
 luglio 1994 la trascrizione del sequestro conservativo autorizzato il
 20 giugno 1994 dal g.i. del tribunale di  Torino  a  favore  di  essa
 Stilli e contro Frache Bruno;
    Atteso  che  tale  reclamo, quale previsto dall'art. 2674- bis del
 c.c., e' stato proposto e notificato al conservatore dei  rr.ii.  nel
 termine stabilito dall'art. 113- ter delle disp. att. del c.c.;
    Dato atto dell'audizione effettuata dal presidente all'udienza del
 23 settembre 1994 della parte ricorrente e del conservatore reggente,
 previa tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di
 detta udienza anche al p.m. ed al controinteressato Frache Bruno;
    Visto  il  parere  del  p.m.  in data 26 settembre 1994, contrario
 all'accoglimento del reclamo;
    Atteso che l'esecuzione del sequestro in  oggetto  risulta  essere
 stata effettuata da Stilli Antonietta con la relativa trascrizione da
 essa  richiesta  il  28  luglio  1994,  e  quindi  -  non operando la
 sospensione del termine nel periodo feriale  -  oltre  trenta  giorni
 dalla pronuncia dell'ordinanza fuori udienza (20 giugno 1994) con cui
 il  giudice  del  tribunale  di Torino l'aveva autorizzata, mentre il
 predetto  termine  di  trenta  giorni non era ancora decorso se lo si
 computava come decorrente dalla comunicazione fatta alla  Stillo  (29
 giugno 1994) dell'avvenuto deposito dell'ordinanza stessa;
    Atteso  che  la  trascrizione  con riserva e' stata legittimamente
 operata dal conservatore dei rr.ii., in quanto il  termine  stabilito
 dall'art.  675  del  c.p.c.  per  l'efficacia  del  provvedimento  di
 autorizzazione del sequestro  decorre  dalla  data  del  deposito  in
 cancelleria  del  provvedimento  stesso  se pronunciato fuori udienza
 (cfr. Cass. 12 marzo 1971, n. 710) e la  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  675  del c.p.c. cosi' interpretato e' gia' stata affermata
 dalla Corte costituzionale con ordinanze 31 marzo 1988, n. 386, e  15
 maggio 1990, n. 258;
    Atteso che la modifica della disciplina dei procedimenti cautelari
 disposta  dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non pare giustificare
 una diversa  interpretazione,  in  quanto  detta  legge  ha  lasciato
 invariato  il  testo  dell'art.  675  del  c.p.c. e la decorrenza del
 termine per l'instaurazione del giudizio  di  merito  dalla  data  di
 comunicazione    dell'ordinanza    fuori    udienza   disponente   un
 provvedimento cautelare e' stata  espressamente  stabilita  dall'art.
 669-octies, terzo comma, del c.p.c. che non e' per di se' estensibile
 al diverso caso del termine per l'esecuzione del sequestro;
    Atteso  peraltro  che l'attuale formulazione dell'art. 669-octies,
 terzo comma, del c.p.c.  denota  come  il  legislatore  abbia  inteso
 assicurare   l'esercizio   del  diritto  di  difesa  si'  da  evitare
 l'inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati  fuori  udienza
 qualora  venga  omessa  la  tempestiva  instaurazione del giudizio di
 merito da parte di chi non e' stato informato dell'avvenuta pronuncia
 di detti provvedimenti, di modo che non  sussiste  piu'  un  generale
 onere  di diligenza imponente alla parte interessata di attivarsi per
 conoscere la decisione del giudice onde evitare decadenze;
   Atteso  inoltre  che  la  legge  26  novembre  1990,  n.  353,   ha
 disciplinato  in  modo  unitario  i  procedimenti  cautelari e che la
 necessita' di rapida esecuzione sussiste tanto per i sequestri quanto
 per le altre misure cautelari  (in  particolare  i  provvedimenti  di
 urgenza  ex art. 700 del c.p.c.), di modo che la disposizione dettata
 dall'art. 675 del c.p.c. per i soli sequestri  non  pare  piu'  avere
 oggettiva   giustificazione   e   puo'  ravvisarsi  un'ingiustificata
 disparita' di trattamento tra chi intenda eseguire le diverse  misure
 cautelari;
    Atteso   pertanto   che  pare  riproponibile  la  questione  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 675  del  c.p.c.  in  relazione
 agli  artt.  3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
 quanto  meno  sotto  il  profilo  della  decorrenza  del  termine  di
 efficacia  dalla  pronuncia  del  provvedimento di autorizzazione del
 sequestro anziche' dalla comunicazione di tale provvedimento;
    Ritenuta  la  rilevanza  della  predetta  questione  ai  fini  del
 presente  giudizio,  stante  la  tempestiva  esecuzione del sequestro
 oggetto di causa qualora la decorrenza del termine di  efficacia  del
 provvedimento  autorizzativo venga computata dalla comunicazione alla
 ricorrente del relativo deposito e  l'inefficacia  del  provvedimento
 stesso nel caso contrario;