ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989, n. 13, recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal Pretore di Oristano nei procedimenti civili vertenti tra Mastinu Giuseppe ed altro ed il sindaco di Solarussa, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi riuniti, proposti avverso le ordinanze sindacali di annullamento delle assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare, il Pretore di Oristano, con ordinanza del 9 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13), recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che, nel prevedere che il provvedimento del Sindaco sia impugnabile secondo il procedimento di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e cioe' con ricorso al Pretore, violerebbe l'art. 108 della Costituzione e quindi la riserva di legge statale ivi prevista, essendo precluso alla legge regionale di dettare norme in materia processuale e di giurisdizione. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989, n. 13), il quale prevede che avverso l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e' ammesso ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972. Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, esorbitando dalla sfera della potesta' legislativa regionale. 2. - La questione e' fondata. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e' precluso alle regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria, in quanto la materia processuale e' riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze nn. 210 e 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976). La violazione del suddetto parametro costituzionale non puo' nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si e' limitata a fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perche' le regioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).