ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3  e  8
 del  disegno  di  legge n. 549 della Regione Siciliana approvato il 6
 agosto  1994  (Provvedimenti  per  il  Consorzio   per   l'autostrada
 Siracusa-Gela),  promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
 la Regione Siciliana, notificato il 16  agosto  1994,  depositato  in
 cancelleria  il  25  successivo  ed  iscritto  al  n. 55 del registro
 ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1994  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi   l'Avvocato  dello  Stato  Giuseppe  Orazio  Russo  per  il
 ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue  per
 la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana ha
 impugnato gli artt. 1,  2,  3  e  8  del  disegno  di  legge  n.  549
 (Provvedimenti  per  il  Consorzio  per  l'autostrada Siracusa-Gela),
 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 6  agosto  1994,  per
 violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
    L'art.  1  del  provvedimento impugnato prevede la possibilita' di
 trasferimento  del  personale  di  ruolo  del  sopprimendo  Consorzio
 autostradale  Siracusa-Gela nei posti corrispondenti, per qualifica e
 livello, dell'organico del  Consorzio  autostradale  Messina-Catania-
 Siracusa.  Il  legislatore  regionale assume a proprio carico l'onere
 finanziario di 2.800 milioni di  lire,  per  far  fronte  alle  spese
 derivanti   dalla   corresponsione   degli  emolumenti  al  personale
 trasferito (art. 8).
    Ma, osserva il Commissario dello Stato, tale previsione  di  spesa
 e'  limitata  al  solo 1994, realizzando una violazione dell'art. 81,
 quarto comma, della Costituzione, sotto il  profilo  dell'assenza  di
 copertura  finanziaria  per  quanto  attiene agli anni successivi. In
 particolare   la   copertura   finanziaria   mancherebbe    per    la
 corresponsione   di   emolumenti   del   personale  da  collocare  in
 soprannumero  nel  Consorzio  autostradale  Messina-Catania-Siracusa,
 che,  stando  ai  chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale,
 ammonterebbe a 19 unita'.
    2.  -  La  Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
 sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame
 della Corte.
    La Regione  ritiene  che,  poiche'  i  consorzi  autostradali  non
 rientrano  nella nozione di finanza pubblica allargata, come definita
 dall'art. 25  della  legge  n.  468  del  1978,  dovrebbe  escludersi
 l'obbligo  per  il  legislatore  regionale di indicare puntualmente i
 mezzi con  cui  il  Consorzio  deve  fare  fronte  alle  nuove  spese
 derivanti  dalla  legge. La Regione rileva, inoltre, che nella pianta
 organica  del  Consorzio  per  l'autostrada  Messina-Catania-Siracusa
 risultano  vacanti  33 posti ed osserva che, poiche' il personale del
 Consorzio per l'autostrada  Siracusa-Gela  e'  composto  di  sole  21
 unita',  anche  nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti chiedessero il
 trasferimento, essi sarebbero in numero inferiore rispetto  a  quello
 dei posti vacanti, di modo che la spesa relativa agli emolumenti loro
 spettanti potrebbe essere coperta dal bilancio dell'ente.
    La  Regione contesta che l'obbligo di copertura finanziaria di cui
 all'art. 81, quarto comma, della Costituzione imponga al  legislatore
 regionale,  in  caso  di  spese  continuative, di indicare i mezzi di
 copertura anche per tutti gli anni a  venire  (richiamando  a  questo
 proposito le pronunce della Corte costituzionale n. 369 del 1992 e n.
 26  del  1991),  specie  quando,  come  nel  caso  in  esame, l'onere
 finanziario non e' certo, dato che  il  trasferimento  del  personale
 deve  avvenire  a  domanda e che non e' escluso che alcuni dipendenti
 preferiscano rinunciare alla domanda di trasferimento.
    3. - In prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
 presentato  una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione
 della materia del contendere, dal momento che la delibera legislativa
 della Regione Siciliana 6 agosto 1994, n. 549 e' stata  espressamente
 abrogata  dall'art.  8  della  legge  3  novembre 1994, n. 44, che ha
 interamente ridisciplinato la materia.
                        Considerato in diritto
    Oggetto del ricorso di legittimita'  costituzionale  proposto  dal
 Commissario  dello  Stato  sono  gli artt. 1, 2, 3 e 8 della delibera
 legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 6 agosto 1994, n.  549
 (Provvedimenti  per  il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela). Ad
 avviso del  ricorrente  tali  disposizioni  violerebbero  l'art.  81,
 quarto  comma,  della  Costituzione, avendo previsto, per le spese di
 carattere continuativo e ricorrente, derivanti  dalla  corresponsione
 degli   emolumenti   al   personale   trasferito   al  Consorzio  per
 l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e collocato in soprannumero, la
 copertura finanziaria solo per l'anno in corso e mancando, invece, la
 copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994.
    Successivamente  alla  presentazione  del  ricorso,   la   Regione
 Siciliana  ha revocato la delibera legislativa impugnata con l'art. 8
 della legge 3 novembre 1994, n. 44 (Provvedimenti  per  il  Consorzio
 per  l'autostrada  Siracusa-Gela. Abrogazione di norme). Quest'ultima
 legge, infatti, ha interamente disciplinato la materia oggetto  della
 delibera  legislativa impugnata, provvedendo altresi', all'art. 9, ad
 individuare  la  copertura  finanziaria  per   le   spese   derivanti
 dall'applicazione  della legge stessa, anche in riferimento agli anni
 successivi al 1994.
    Di conseguenza va  accolta,  in  conformita'  alla  giurisprudenza
 costante  di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 309 del 1994,
 206 del 1993, 145 e 137 del 1992, 94 del 1991),  la  richiesta  della
 parte  ricorrente,  condivisa  in udienza dalla difesa della Regione,
 che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.